N. 177 ORDINANZA 19 marzo - 4 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Trattamento
 privilegiato indiretto - Esclusione dei fratelli e sorelle naturali
 quali soggetti di diritto - Richiamo alla giurisprudenza della Corte
 (ordinanza n. 441/1989) Giustificazione di un trattamento
 differenziato - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 71; legge 18 marzo 1968, n.  313,
 art. 64).
 
 (Cost., artt. 3 e 30, terzo comma).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 71 della legge
 10 agosto  1950,  n.  648  (Riordinamento  delle  disposizioni  sulle
 pensioni  di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313
 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra),  promosso
 con  ordinanza  emessa  l'11  gennaio 1989 dalla Corte dei conti, sul
 ricorso proposto da Grassetti  Ida  Rosa,  iscritta  al  n.  655  del
 registro  ordinanze  1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che la Corte dei conti ha sollevato, con ordinanza emessa
 in data 11 gennaio 1989 (pervenuta il 12  dicembre  1989),  questione
 incidentale  di  legittimita'  costituzionale  "dell'art. 71 legge 10
 agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 64 legge 18 marzo 1968,
 n.  313  e  norme derivate, nella parte in cui non si prevede che, in
 mancanza  di  altri   chiamati,   accanto   ai   legittimi,   ovvero,
 alternativamente,  in  assenza  dei  legittimi, anche i fratelli e le
 sorelle  naturali  quali   soggetti   di   diritto   al   trattamento
 privilegiato  indiretto di guerra", in riferimento agli artt. 3 e 30,
 terzo comma, Cost.;
    Considerato  che  la  questione  si  pone  esclusivamente  per  un
 ristretto ambito temporale, giacche' il beneficio richiesto e'  stato
 concesso  dall'art.  57  del  d.P.R.  23 dicembre 1978, n. 915, norma
 questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge
 6 ottobre 1986, n. 656;
      che,  in  tale  contesto  normativo, va richiamato quanto questa
 Corte  ha  piu'  volte  statuito  affermando   che   un   trattamento
 differenziato  puo' essere giustificato dallo stesso fluire del tempo
 costituendo questo, di per se', "un elemento  diversificatore"  (cfr.
 da ultimo ordinanza n. 441 del 1989);
      che   pertanto   la   questione,   posta  peraltro  sulle  norme
 antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziche' sulle disposizioni  di
 tale  d.P.R.  che  regolano  in  via  transitoria  la  decorrenza del
 beneficio in parola, va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 71  della  legge  10  agosto  1950,  n.  648
 (Riordinamento   delle  disposizioni  sulle  pensioni  di  guerra)  e
 dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313  (Riordinamento  della
 legislazione  pensionistica di guerra), in riferimento agli artt. 3 e
 30, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei  conti
 con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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