N. 177 ORDINANZA 19 marzo - 4 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni di guerra - Trattamento privilegiato indiretto - Esclusione dei fratelli e sorelle naturali quali soggetti di diritto - Richiamo alla giurisprudenza della Corte (ordinanza n. 441/1989) Giustificazione di un trattamento differenziato - Manifesta infondatezza. (Legge 10 agosto 1950, n. 648, art. 71; legge 18 marzo 1968, n. 313, art. 64). (Cost., artt. 3 e 30, terzo comma).(GU n.16 del 18-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1989 dalla Corte dei conti, sul ricorso proposto da Grassetti Ida Rosa, iscritta al n. 655 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1989; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che la Corte dei conti ha sollevato, con ordinanza emessa in data 11 gennaio 1989 (pervenuta il 12 dicembre 1989), questione incidentale di legittimita' costituzionale "dell'art. 71 legge 10 agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 64 legge 18 marzo 1968, n. 313 e norme derivate, nella parte in cui non si prevede che, in mancanza di altri chiamati, accanto ai legittimi, ovvero, alternativamente, in assenza dei legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali quali soggetti di diritto al trattamento privilegiato indiretto di guerra", in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.; Considerato che la questione si pone esclusivamente per un ristretto ambito temporale, giacche' il beneficio richiesto e' stato concesso dall'art. 57 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, norma questa poi abrogata, per tutti i collaterali, dall'art. 5 della legge 6 ottobre 1986, n. 656; che, in tale contesto normativo, va richiamato quanto questa Corte ha piu' volte statuito affermando che un trattamento differenziato puo' essere giustificato dallo stesso fluire del tempo costituendo questo, di per se', "un elemento diversificatore" (cfr. da ultimo ordinanza n. 441 del 1989); che pertanto la questione, posta peraltro sulle norme antecedenti al d.P.R. n. 915 del 1978 anziche' sulle disposizioni di tale d.P.R. che regolano in via transitoria la decorrenza del beneficio in parola, va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 71 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e dell'art. 64 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0390