N. 179 ORDINANZA 19 marzo - 4 aprile 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Magistrati - Responsabilita' civile - Componenti del collegio giudicante - Sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti - Mancata previsione - Richiamo alla sentenza n. 18/1989 - Responsabilita' solidale tra tutti per la natura di atto unitario delle decisioni - Manifesta infondatezza. (C.P.C., art. 132, terzo comma). (Cost., artt. 3 e 28).(GU n.16 del 18-4-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze emesse il 31 marzo 1989 dalla Corte d'appello di Roma, iscritte ai n. 593, n. 594 e n. 595 del reg. ord. 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima seria speciale, dell'anno 1989; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Corte d'appello di Roma, con ordinanze in data 31 marzo 1989 (R.O. nn. 593, 594, e 595 del 1989) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 132, terzo comma, c.p.c., nella parte in cui prevede che la sentenza emessa dal giudice collegiale e' sottoscritta "soltanto dal presidente e dal giudice estensore"; che, secondo il giudice a quo, tale disposizione contrasterebbe con gli artt. 3 e 28 della Costituzione, in quanto tutti i componenti del collegio sono civilmente responsabili in base alla legge 13 aprile 1988, n. 117, mentre l'omessa previsione della sottoscrizione della sentenza da parte di tutti i componenti ostacolerebbe la possibilita' di conoscere la motivazione per il membro del collegio per il quale non e' prevista la sottoscrizione, con la conseguente lesione del principio di uguaglianza e la configurazione di una forma di responsabilita' oggettiva; Considerato che questa Corte, nella sentenza n. 18 del 1989, ha confermato la legittimita' costituzionale degli artt. 1, comma secondo, 2 e 16 della legge n. 117 del 1988, nelle parti in cui prevedono una responsabilita' solidale fra tutti i componenti degli organi giudiziari collegiali, in quanto la decisione di tali organi e' atto unitario, alla formazione del quale i singoli membri del collegio concorrono in posizione di parita'; che la norma impugnata non influisce su siffatta struttura della decisione collegiale e sull'anzidetto contributo dei singoli membri, ne' ostacola la cognizione, da parte di tutti i componenti del collegio, del testo della sentenza, poiche' anche il componente che non la sottoscrive, ha il diritto-dovere e la possibilita' di controllare, prima del deposito, la corrispondenza al decisum, tanto del dispositivo che della motivazione; che, pertanto, la dedotta violazione degli artt. 3 e 28 della Costituzione, appare palesemente insussistente, non derivando dalla disposizione impugnata ne' l'attribuzione di una responsabilita' oggettiva ne' la lesione del principio di uguaglianza; Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 132, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 28 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 4 aprile 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0392