N. 161 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 dicembre 1989

                                 N. 161
     Ordinanza emessa il 20 dicembre 1989 dal tribunale di Roma nel
              procedimento penale a carico di Chkeou Sall
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 immotivato e vincolante del p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del
 giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art.  442,
 secondo comma, del c.p.p. 1988 - Limitazione del diritto di difesa  -
 Violazione  del principio secondo cui il giudice e' soggetto soltanto
 alla legge - Commisurazione della pena rimessa alla volonta'  di  una
 parte (p.m.) senza preordinazione di criteri determinati.
 (C.C.P. 1988, art. 438).
 (Cost., artt. 24 e 101).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione   di
 legittimita' costituzionale avanzata  dalla  difesa  di  Chkeou  Sall
 relativamente  all'art.  247  delle disp. att. al c.p.p. del 1988 con
 riferimento all'art. 3 della Costituzione;
    Sentito il p.m.;
                             O S S E R V A
    A  prescindere  dalla  prospettazione  difensiva  che eccepisce la
 illegittimita' costituzionale  soltanto  in  relazione  all'art.  247
 delle  disp.  att.  ritiene  il collegio che la normativa in esame si
 appalesa  meritevole  di  attenzione,  anche  di   ufficio   e   piu'
 precipuamente, con riferimento all'art. 438 del c.p.p.
    Ed  invero  la mancata prestazione del consenso da parte del p.m.,
 in ordine alla praticabilita' del rito abbreviato, senza  obbligo  di
 indicare  una  motivazione  e senza che sia riconosciuta al Tribunale
 una possibilita' di sindacato sul punto, comporta che, di  fatto,  al
 p.m.  -  il  cui  ruolo  di  parte  nell'ottica  del  nuovo codice di
 procedura penale e' vieppiu'  accentuato  -  la  legge  riconosce  un
 potere  di  sbarramento  della  pena  che presenta diversi profili di
 illegittimita' costituzionale.
    Si  determina,  infatti,  una inibizione alla praticabilita' di un
 rito che consentirebbe all'imputato di accedere ad una  riduzione  di
 pena,  sulla  base  di  ragioni  che, non dovendo essere esplicitate,
 potrebbero essere, in linea ipotetica, anche manifestamente infondate
 e  senza  che,  di  fronte  a  detto diniego, sia riconosciuto alcuno
 strumento di impugnazione alla parte avversa. La qualcosa,  esaminata
 sotto  il  profilo  dell'art.  24 della Costituzione, rappresenta una
 palese violazione del diritto della difesa.
    Ma,  come dicevasi, simile sistema normativo appare stridere anche
 con l'art. 101 della Costituzione secondo comma che vuole il  giudice
 soggetto  soltanto  alla legge e non anche al teorico arbitrio di una
 parte.
    I  dubbi  di  legittimita'  costituzionale sulla norma in esame si
 rafforzano, altresi', una volta che si abbia riguardo alla riserva di
 legge  contenuta nell'art. 25 della Costituzione con riferimento alle
 pene, essendo di palmare evidenza che, in un contesto normativo  come
 quello  attuale,  la pena da irrogarsi all'imputato non verrebbe piu'
 determinata esclusivamente dalla legge ma anche dalla volonta' di una
 parte processuale quale il p.m. senza che detta volonta' sia ancorata
 a criteri normativamente predeterminati.
    E'  appena il caso di aggiungere che la questione qui sollevata e'
 anche  rilevante  giacche',  dal   suo   accoglimento,   dipende   la
 applicabilita', nella fattispecie, del giudizio abbreviato.
    La   proposizione   della   presente   questione  di  legittimita'
 costituzionale comporta la sospensione obbligatoria del  procedimento
 a carico del Chkeou Sall, attualmente in stato di custodia cautelare.
 Doveroso,  pertanto  appare  al  collegio  decidere  sullo  stato  di
 liberta'  dell'imputato  in  previsione  dei presumibili tempi lunghi
 necessari alla risoluzione della sollevata questione. Data la  natura
 dei  fatti contestati al Chkeou, considerata la durata della custodia
 cautelare   gia'   sofferta,   tenuto   conto   della    personalita'
 dell'imputato  quale  si  desume  dal  certificato penale nonche' dal
 fatto che trattasi di persona straniera  senza  stabile  occupazione,
 adeguata  appare  la  misura  della  imposizione  degli  obblighi  di
 presentazione (lunedi', mercoledi' e venerdi' alle ore 20)  da  parte
 del  Chkeou  alla  autorita'  della Polizia di Stato territorialmente
 competente in relazione al  luogo  di  domicilio  che  verra'  eletto
 all'atto della scarcerazione.
    Il  Chkeou  Sall  va pertanto scarcerato se non detenuto per altra
 causa.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Solleva  di  ufficio,  in  quanto  rilevante  ai fini del presente
 giudizio, la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  438
 del  c.p.p.  del 1988 in relazione agli artt. 24, secondo comma, 25 e
 101, seconda parte, della Costituzione, nella parte in cui detto art.
 438  non prevede l'obbligo della motivazione, in caso di dissenso del
 p.m. con conseguente potere di sindacato della stessa motivazione  da
 parte  del  giudice  nonche' l'indicazione di criteri predeterminati,
 per l'espressione del consenso da parte del p.m. e la sua valutazione
 da parte del giudice;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ed  ai  presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento;
    Visti gli artt. 282 e segg. del c.p.p. del 1930;
    Applica  nei  confronti  di  Chkeou Sall la misura dell'obbligo di
 presentarsi tre volte alla settimana, alle ore 20  e  nei  giorni  di
 lunedi', mercoledi' e venerdi', presso il commissariato di Polizia di
 Stato, territorialmente competente  in  relazione  al  domicilio  che
 verra' eletto all'atto della scarcerazione;
    Dispone l'immediata scarcerazione del Chkeou Sall, se non detenuto
 per altra causa.
      Roma, addi' 20 dicembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0398