N. 164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1989
N. 164 Ordinanza emessa il 13 novembre 1989 dal tribunale di Bologna nel procedimento penale a carico di Ussia Samuele Rocco Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Mancata instaurazione di un effettivo contradditorio tra le parti - Pregiudizio del diritto di difesa - Limitazione del potere decisorio del giudice con surrettizia surrogazione del p.m. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247; c.c.p. 1988, art. 438). (Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112).(GU n.16 del 18-4-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Borea Giorgio + dieci. DISPOSITIVO DELLA SENTENZA Vista l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 247 del d.-l. 28 luglio 1989; n. 271, nonche' dell'art. 438 del c.p.p. 1988 in relazione agli attt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108, secondo comma, 111 e 112 della Costituzione nella parte in cui le norme citate sanciscono efficacia vincolante, per il giudice, al dissenso del p.m. sul punto della scelta del rito del giudizio abbreviato e conseguentemente sulla riduzione di un terzo della pena da infliggere; Sentiti il p.m. e le altre parti; Rilevato che l'art. 438 del c.p.p., cosi' come prospettato dalla difesa, appare viziato da profili di illegittimita' costituzionale, laddove attribuisce al p.m. la facolta' di esprimere un dissenso immotivato alla richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato e laddove non prevede alcun controllo dell'organo giudicante sulla fondatezza delle ragioni del dissenso, con cio' escludendosi l'instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti e di una verifica del giudice in ordine alle cause impeditive dell'applicazione di una riduzione automatica della pena; Rilevato che quanto sopra si traduce in un pregiudizio del diritto di difesa ed in una limitazione del potere decisorio dell'organo giudicante, con surrettizia ed anomala surrogazione del p.m. nelle funzioni di quest'ultimo (avendo l'insindacabile dissenso del p.m. natura decisoria stante le relative implicazioni di carattere sostanziale); Considerato, pertanto, doversi disporre la sospensione del procedimento contro Ussia Samuele Rocco stante la non manifesta infondatezza e rilevanza della eccezione come sopra proposta; Ritenuto che le posizioni di Ussia Samuele e quelle degli altri imputati possono essere definite separatamente di talche' appare di giustizia disporre lo stralcio della posizione dell'Ussia restando acquisiti al presente processo gli originali di tutti gli atti processuali a lui relativi;
P. Q. M. Visto l'art.23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale cosi' come sopra proposta; Ordina lo stralcio della posizione di Ussia Samuele Rocco, con estrazione di copia degli atti a lui relativi, e la sospensione del procedimento a suo carico con trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Bologna, addi' 13 novembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0401