N. 164 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 novembre 1989

                                 N. 164
   Ordinanza emessa il 13 novembre 1989 dal tribunale di Bologna nel
          procedimento penale a carico di Ussia Samuele Rocco
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 immotivato e vincolante del p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del
 giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art.  442,
 secondo  comma,  del  c.p.p.  1988  -  Mancata  instaurazione  di  un
 effettivo  contradditorio  tra  le parti - Pregiudizio del diritto di
 difesa - Limitazione del potere decisorio del giudice con surrettizia
 surrogazione del p.m.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247; c.c.p. 1988, art. 438).
 (Cost., artt. 3, 24, 101, 102, 107, 108, 111 e 112).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Borea Giorgio + dieci.
                       DISPOSITIVO DELLA SENTENZA
    Vista  l'eccezione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 247
 del d.-l. 28 luglio 1989; n. 271, nonche' dell'art.  438  del  c.p.p.
 1988 in relazione agli attt. 3, 24, 101, 102, 107, ultimo comma, 108,
 secondo comma, 111 e 112 della Costituzione nella  parte  in  cui  le
 norme  citate  sanciscono  efficacia  vincolante,  per il giudice, al
 dissenso del p.m. sul  punto  della  scelta  del  rito  del  giudizio
 abbreviato  e conseguentemente sulla riduzione di un terzo della pena
 da infliggere;
    Sentiti il p.m. e le altre parti;
    Rilevato  che  l'art. 438 del c.p.p., cosi' come prospettato dalla
 difesa, appare viziato da profili di  illegittimita'  costituzionale,
 laddove  attribuisce  al  p.m.  la  facolta' di esprimere un dissenso
 immotivato   alla   richiesta   di   giudizio   abbreviato   avanzata
 dall'imputato  e  laddove  non  prevede  alcun  controllo dell'organo
 giudicante sulla fondatezza delle  ragioni  del  dissenso,  con  cio'
 escludendosi  l'instaurazione  di un effettivo contraddittorio tra le
 parti e di una verifica del giudice in ordine alle  cause  impeditive
 dell'applicazione di una riduzione automatica della pena;
    Rilevato che quanto sopra si traduce in un pregiudizio del diritto
 di difesa ed in una  limitazione  del  potere  decisorio  dell'organo
 giudicante,  con  surrettizia  ed anomala surrogazione del p.m. nelle
 funzioni di quest'ultimo (avendo l'insindacabile  dissenso  del  p.m.
 natura   decisoria  stante  le  relative  implicazioni  di  carattere
 sostanziale);
    Considerato,   pertanto,   doversi  disporre  la  sospensione  del
 procedimento contro Ussia  Samuele  Rocco  stante  la  non  manifesta
 infondatezza e rilevanza della eccezione come sopra proposta;
    Ritenuto  che  le  posizioni di Ussia Samuele e quelle degli altri
 imputati possono essere definite separatamente di talche'  appare  di
 giustizia  disporre  lo  stralcio della posizione dell'Ussia restando
 acquisiti al presente  processo  gli  originali  di  tutti  gli  atti
 processuali a lui relativi;
                                P. Q. M.
    Visto l'art.23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale cosi' come sopra proposta;
    Ordina  lo  stralcio  della  posizione di Ussia Samuele Rocco, con
 estrazione di copia degli atti a lui relativi, e la  sospensione  del
 procedimento  a  suo  carico  con  trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Bologna, addi' 13 novembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0401