N. 168 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1989

                                 N. 168
    Ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal giudice per le indagini
   preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a
                       carico di Mathlouti Nalsie
 Liberta'  personale  -  Nuovo  codice  di procedura penale - Norme di
 attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio  da  parte
 dello  straniero - Previsto arresto nei casi di flagranza Convalida -
 Applicabilita'  da  parte  del  giudice  di   misura   coercitiva   -
 Surrettizia  introduzione, sia pure a termine, di un'altra ipotesi di
 arresto in flagranza  nel  nuovo  codice  Disparita'  di  trattamento
 rispetto  agli  autori  di tutte le altre contravvenzioni - Contrasto
 con i principi e le direttive della legge delega.
 (Disposizioni transitorie del c.p.p. 1988, art. 224).
 (Cost., artt. 3, 76 e 77).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale n.
 1336/89 pubblico ministero, relativo alla  convalida  di  arresto  in
 flagranza  di  Mathlouti  Nalsie  per  il  reato  di cui all'art. 152
 t.u.l.p.s.  per  aver  omesso  di  ottemperare  al  foglio   di   via
 obbligatorio emesso a suo carico.
    Premesso   che   la   difesa   ha   eccepito   la   questione   di
 costituzionalita' dell'art. 224 norme di coordinamento c.p.p. per  la
 violazione  degli artt. 76 e 77, del comma, della Costituzione per la
 violazione delle norme che regolamentano la formazione delle leggi  e
 in  particolare  la  violazione  delle  norme  interposte dalla legge
 delega n. 81 del 16 febbraio 1987 all'art. 2 (32) e 59 (104)  e  art.
 6.
    La  delega  prevede  l'arresto  obbligatorio  in flagranza in casi
 specifici e di gravi ipotesi  delittuose,  non  contravvenzionali  vi
 sarebbe  eccesso  di  delega  anche  per  la  previsione della misura
 coercitiva e sotto il profilo dell'articoli 2 e  104  e  dell'art.  6
 della  delega  stessa perche' il Governo nelle norme di coordinamento
 non ha provveduto ad  adeguare  ai  criteri  della  delega  la  norma
 speciale.
    Inoltre  si  eccepisce  la illeggittimita' costituzionale sotto il
 profilo  dell'art.  3  della  costituzione  per  la   disparita'   di
 trattamento;  in  particolare  sottopone  l'arresto  obbligatorio  in
 flagranza (reato  contravvenzionale)  quando  la  obbligatorieta'  e'
 prevista solo per le piu' gravi ipotesi di delitto.
    Chiede  pertanto  non  farsi  luogo  alla convalida dell'arresto e
 ordinarsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                             O S S E R V A
    La questione presentata dalla difesa appare rilevante nell'attuale
 procedimento considerato che il pretore deve applicare tale normativa
 del presente giudizio.
    Per  quanto  attiene  alle  censure  di incostituzionalita' queste
 appaiono non manifestamente infondate in quanto: il punto 2-32  della
 legge  delega  per  il  nuovo  codice  di  procedura  penale  prevede
 l'obbligo  della  polizia  giudiziaria  di   arresto   in   flagranza
 esclusivamente per delitti.
    Viene  pertanto esclusa la possibilita' di arresto obbligatorio in
 flagranza per le contravvenzioni, non menzionate in tale punto.
    La  legge  delega  ha  voluto  al  punto 2-32 restringere l'ambito
 dell'arresto secondo i criteri di "pericolosita'" e "gravita'"  della
 condotta posta in essere.
    Nella  violazione del f.v.o. non appaiono riscontrabili questi due
 criteri ispiratori.
    Inoltre  il  dato testuale dell'obbligatorieta' dell'arresto per i
 soli delitti appare argomento non superabile attraverso  l'estensione
 esplicita fatta dall'art. 224 delle norme di coordinamento.
    Non  appare  avere rilievo per sostenere la legittimita' dell'art.
 224 norme di coordinamento il fatto che  al  comma  quarto  la  norma
 disponga  l'applicabilita' limitata a due anni dall'entrata in vigore
 del codice.
    Il  fatto  che la normativa sia "a tempo" non esclude il fatto che
 si siano superati i criteri tassativi della legge delega.
    L'art.  224 pur essendo inserito fra le norme di coordinamento non
 appare averne la veste sostanziale.
    Appare  invece  chiaramente  un articolo che crea un'eccezzione ed
 una deroga ai principo stessi del nuovo codice di procedura penale.
    La necessita' di prorogare l'arresto in flagranza per tale tipo di
 reato per un certo periodo di tempo non appare infatti finalizzato ad
 una   necessita'   di  coordinamento  fra  il  vecchio  ed  il  nuovo
 procedimento.
    La  ratio di tale previsione e' un'altra, non di natura giuridica,
 e, in ogni caso non certamente compatibile ne' rilevante  in  materia
 di procedura penale ed applicazione della legge penale stessa.
    E' percio' evidente come sia stata violata la delega e come si sia
 voluta surrettiziamente introdurre, sia pur a termine, un'ipotesi  di
 arresto in flagranza non prevista dal nuovo codice.
    Altre  dovevano  essere  le  forme  ed  i  rimedi  di  fronte alla
 violazione del f.v.o. Nella  forma  adottata  l'art.  224  appare  in
 contrasto  con  gli  artt.  76 e 77 della Costituzione per violazione
 delle norme che regolano la formazione delle leggi ed in  particolare
 la legge delega.
    Appare  altresi'  non  manifestamente  infondata  la  questione di
 illeggittimita' costituzionale, per  eccesso  di  delega,  anche  per
 quanto  concerne  la  possibilita',  prevista  dall'art.  224,  comma
 secondo, di applicare per tale  tipo  di  contravvenzione  le  misure
 cautelari.
    Secondo i criteri dettati dall'art. 2 (104) e 6 della legge delega
 la norma speciale doveva  essere  adeguata  ai  criteri  della  legge
 delega.
    Il  comma secondo dell'art. 224 prevede inoltre esplicitamente una
 deroga all'art. 280 del c.c.p. che prevede le misure coercitive  solo
 per  i  "delitti"  e  non  per le "contravvenzioni", pur riducendo al
 comma terzo i termini di durata previsti dalla normativa.
    Infine  appare  violato l'art. 3 della Costituzione per l'evidente
 disparita' di trattamento di coloro che violano  il  f.v.o.  rispetto
 alle   altre   ipotesi  contravvenzionali  escluse  dalla  previsione
 dell'arresto in flagranza.
    Si  ricorda  che  fra  le  ipotesi contravvenzionali si rinvengono
 reati che per condizioni soggettive e oggettive, di tempo e di luogo,
 sono  ben piu' gravi e di maggior pericolo sociale quali, il porto di
 armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 della legge n.  110/75)  ed
 il  possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art.
 707 del c.p.).
    Tali ipotesi contravvenzionali sono state escluse.
    Mentre   e'   previsto   l'arresto  obbligatorio  in  flagranza  e
 l'enventuale  irrogazione  di  misura  cautelare  per  la  violazione
 dell'art. 152 del t.u.l.p.s.
                               P. Q. .M.
    Vista la legge 11 marzo 53, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata  e rilevante del presente
 giudizio la questione di leggittimita' costituzionale  dell'art.  224
 delle  norme  di coordinamento del c.p.p. in relazione agli artt. 76,
 77 e 3 della Costituzione;
    Ordina  la  sospensione  del  procedimento e la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  copia della presente ordinanza sia notificata a cura
 della cancelleria alle parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Roma, addi' 6 dicembre 1989
                          Il giudice: CERVETTI

 90C0405