N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1989
N. 169 Ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a carico di Yania Abdelmajid Liberta' personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto nei casi di flagranza Convalida - Applicabilita' da parte del giudice di misura coercitiva - Surrettizia introduzione, sia pure a termine, di un'altra ipotesi di arresto in flagranza nel nuovo codice Disparita' di trattamento rispetto agli autori di tutte le altre contravvenzioni - Contrasto con i principi e le direttive della legge delega. (Disposizioni transitorie del c.p.p. 1988, art. 224). (Cost., artt. 3, 76 e 77).(GU n.16 del 18-4-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato d'ufficio la seguente ordinanza nel procedimento penale n. 1296/89 pubblico ministero, relativo alla convalida di arresto in flagranza di Yania Abdelmajid per il reato di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s. per aver omesso di ottemperare al foglio di via obbligatorio emesso a suo carico. Premesso che la difesa ha eccepito la questione di costituzionalita' dell'art. 224 norme di coordinamento del c.p.p. per la violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione per la violazione delle norme che regolamentano la formazione delle leggi e in particolare la violazione delle norme interposte dalla legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 all'art. 2 (32) e 59 (104) e art. 6. La delega prevede l'arresto obbligatorio in flagranza in casi specifici e di gravi ipotesi delittuose, non contravvenzionali vi sarebbe eccesso di delega anche per la previsione della misura coercitiva e sotto il profilo dell'art. 2 e 104 e dell'art. 6 della delega stessa perche' il Governo nelle norme di coordinamento non ha provveduto ad adeguare ai criteri della delega la norma speciale. Inoltre si eccepisce la illegittimita' costituzionale sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione per la disparita' di trattamento; in particolare sottopone l'arresto obbligatorio in flagranza (reato contravvenzionale) quando la obbligatorieta' e' prevista solo per le piu' gravi ipotesi di delitto. Chiede pertanto non farsi luogo alla convalida dell'arresto e' ordinarsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
O S S E R V A Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 168/1990). 90C0406