N. 169 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 1989

                                 N. 169
    Ordinanza emessa il 6 dicembre 1989 dal giudice per le indagini
   preliminari presso la pretura di Torino nel procedimento penale a
                       carico di Yania Abdelmajid
 Liberta'  personale  -  Nuovo  codice  di procedura penale - Norme di
 attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio  da  parte
 dello  straniero - Previsto arresto nei casi di flagranza Convalida -
 Applicabilita'  da  parte  del  giudice  di   misura   coercitiva   -
 Surrettizia  introduzione, sia pure a termine, di un'altra ipotesi di
 arresto in flagranza  nel  nuovo  codice  Disparita'  di  trattamento
 rispetto  agli  autori  di tutte le altre contravvenzioni - Contrasto
 con i principi e le direttive della legge delega.
 (Disposizioni transitorie del c.p.p. 1988, art. 224).
 (Cost., artt. 3, 76 e 77).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha  pronunciato  d'ufficio  la seguente ordinanza nel procedimento
 penale n. 1296/89 pubblico  ministero,  relativo  alla  convalida  di
 arresto in flagranza di Yania Abdelmajid per il reato di cui all'art.
 152 del t.u.l.p.s. per aver omesso di ottemperare al  foglio  di  via
 obbligatorio emesso a suo carico.
    Premesso   che   la   difesa   ha   eccepito   la   questione   di
 costituzionalita' dell'art. 224 norme di coordinamento del c.p.p. per
 la  violazione  degli  artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione
 per la violazione delle norme che regolamentano la  formazione  delle
 leggi  e  in  particolare  la violazione delle norme interposte dalla
 legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 all'art. 2 (32) e 59 (104)  e
 art. 6.
    La  delega  prevede  l'arresto  obbligatorio  in flagranza in casi
 specifici e di gravi ipotesi  delittuose,  non  contravvenzionali  vi
 sarebbe  eccesso  di  delega  anche  per  la  previsione della misura
 coercitiva e sotto il profilo dell'art. 2 e 104 e dell'art.  6  della
 delega  stessa perche' il Governo nelle norme di coordinamento non ha
 provveduto ad adeguare ai criteri della delega la norma speciale.
    Inoltre  si  eccepisce  la  illegittimita' costituzionale sotto il
 profilo  dell'art.  3  della  Costituzione  per  la   disparita'   di
 trattamento;  in  particolare  sottopone  l'arresto  obbligatorio  in
 flagranza (reato  contravvenzionale)  quando  la  obbligatorieta'  e'
 prevista solo per le piu' gravi ipotesi di delitto.
    Chiede  pertanto  non  farsi  luogo alla convalida dell'arresto e'
 ordinarsi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
                             O S S E R V A
   Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e'  perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 168/1990).
 90C0406