N. 172 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 1989- 17 marzo 1990

                                 N. 172
        Ordinanza emessa il 15 marzo 1989 (pervenuta alla Corte
     costituzionale il 17 marzo 1990) dal tribunale amministrativo
  regionale per la Sicilia, Sezione distaccata di Catania, sul ricorso
 proposto da Spampinato Maria Grazia ed altri contro il provveditorato
                    agli studi di Catania ed altro.
 Istruzione  pubblica  - Istruzione materna, elementare, secondaria ed
 artistica - Immissione  in  ruolo  ope  legis  degli  insegnanti  che
 abbiano  svolto,  negli  anni  scolastici 1979-80 o 1980-81, un corso
 completo di scuola popolare di tipo A),  B),  C)  e  C)  speciale  ed
 abbiano  svolto  un ulteriore corso completo di scuola popolare in un
 altro anno compreso  nel  sessennio  antecedente  alla  data  del  10
 settembre  1981,  ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o
 supplenti nelle scuole elementari statali in un altro  anno  compreso
 nel   predetto   sessennio   per  almeno  centottanta  giorni  Omessa
 previsione della immissione in ruolo anche degli insegnanti  sforniti
 del  titolo di studio prescritto - Ingiustificato diverso trattamento
 di soggetti svolgenti servizi equivalenti Prospettato contrasto con i
 principi di imparzialita' e buon andamento della p.a.
 (Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 46, primo e secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
      Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 831/1986,
 proposto  da  Spampinato  Maria  Grazia,  Russo  Nunziata,  Tornatore
 Salvatore,  Cerami  Francesca, Giuffrida Giovanni, Trazzera Vincenzo,
 Capizzi Alfonso, Virgillito Giulio, Malvica  Maria  Rita  e  Miraglia
 Gaetano,   rappresentati   e   difesi   dall'avv.   Saverio  Campria,
 elettivamente domiciliati in Catania, via S. Sofia n. 38,  presso  il
 dott.  Salvatore  Laiacona,  contro  il  provveditorato agli studi di
 Catania, in persona del  provveditore  pro-tempore,  e  il  Ministero
 della  pubblica  istruzione,  in  persona  del  Ministro pro-tempore,
 rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale  dello  Stato  di
 Catania,  domiciliataria ex lege per l'annullamento del provvedimento
 di rigetto delle domande di immissione in  ruolo  ex  art.  46  della
 legge  20  maggio  1982, n. 270, presentate dagli interessati, emesso
 dal provveditore agli studi di Catania il 10 aprile 1986, e pervenuto
 ai ricorrenti il 18 successivo;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio dell'amministrazione
 scolastica intimata, con il patrocinio dell'avvocatura erariale;
    Viste le memorie prodotte dalle parti, a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore  per  la pubblica udienza del 15 marzo 1989 il
 referendario dott. Ettore Leotta;
    Udito l'avv. S. Campria per i ricorrenti;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    I   ricorrenti,  docenti  incaricati  nei  corsi  di  orientamento
 musicale, non venivano inclusi  negli  elenchi  degli  aventi  titolo
 all'immissione  in  ruolo ai sensi dell'art. 46 della legge 20 maggio
 1982, n. 270, pubblicati dal provveditorato agli studi di Catania con
 decreto del 27 settembre 1982.
    Tale  esclusione  veniva impugnata dagli interessati avanti questo
 tribunale con ricorso n. 2269/1982.
    Con  sentenza n. 54 del 7 febbraio 1984, il t.a.r. riconosceva che
 i corsi di orientamento musicale rientravano tra  le  istituzioni  di
 scuola  popolare,  onde  il  servizio  prestato dai ricorrenti era in
 astratto, "idoneo a determinare la loro immissione in ruolo".
    Con   la   medesima  decisione  veniva  "fatta  salva  l'ulteriore
 attivita' dell'autorita' amministrativa  in  ordine  all'accertamento
 dei  presupposti  per  l'adozione  dei  provvedimenti richiesti dagli
 interessati".
    La   sentenza  del  t.a.r.  veniva  confermata  dal  consiglio  di
 giustizia amministrativa per la regione siciliana con decisione n. 65
 del 28 maggio 1985.
    Con  ricorso  n.  81/1986  i  docenti  in questione adivano questo
 tribunale per ottenere l'esecuzione  del  giudicato  formatosi  sulle
 sentenze del t.a.r. e del c.g.a. prima indicate.
    Nelle  more  di  tale giudizio (poi conclusosi con decisione n. 80
 del 14  novembre  1986,  sezione  seconda,  con  la  quale  e'  stata
 dichiarata  l'inammissibilita'  del  gravame),  il  provveditore agli
 studi di Catania con nota  del  10  aprile  1986  comunicava  che  le
 domande  di  immissione  in  ruolo  presentate  nel 1982 non potevano
 essere prese in considerazione, dal momento che gli  interessati  non
 erano  forniti  del  titolo  di studio necessario per l'immissione in
 ruolo.
    Avverso  tali ultime determinazioni dell'amministrazione i signori
 Spampinato Maria Grazia, Russo Nunziata, Tornatore Salvatore,  Cerami
 Francesca,  Giuffrida  Giovanni,  Trazzera Vincenzo, Capizzi Alfonso,
 Virgillito Giulio,  Malvica  Maria  Rita  e  Miraglia  Gaetano  hanno
 proposto   il   presente  gravame,  notificato  il  28  maggio  1986,
 depositato il 21 giugno 1986,  deducendo  a  sostegno  delle  proprie
 ragioni le seguenti censure:
     1. - Eccesso di potere.
    I  provvedimenti  impugnati  sarebbero  palesemente  ingiusti, dal
 momento che:
       a)  le  nomine  degli  insegnanti  nei  corsi  di  orientamento
 musicale andavano conferite anche a persone sfornite  del  prescritto
 titolo di studio (cfr. art. 20, terzo comma, lett. e), dell'ordinanza
 ministeriale  21  maggio  1979,  prot.  n.  2343,  secondo  cui   era
 sufficiente  il  possesso  del certificato dell'autorita' scolastica,
 attestante che l'interessato aveva insegnato  senza  demerito  in  un
 corso di orientamento musicale dello stesso tipo per la intera durata
 del corso);
       b)  nessuna disposizione della legge n. 270/1982 subordinerebbe
 l'immissione in ruolo al possesso del titolo di studio.
    2. - Violazione di legge.
    L'art.  46  della legge n. 270/1982 richiederebbe per l'immissione
 in ruolo unicamente il compimento del servizio  di  scuola  popolare,
 per  un  determinato  periodo  di  tempo,  senza alcun riferimento al
 titolo di studio.
    L'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, costituendosi in
 giudizio nell'interesse dell'amministrazione scolastica intimata,  ha
 dedotto:
      l'improcedibilita'  del  gravame,  limitatamente alla ricorrente
 Cerami Francesca, immessa in ruolo nelle more del giudizio;
      il rigetto del ricorso, perche' infondato nel merito.
    Alla  pubblica  udienza  del  15 marzo 1989 la causa e' passata in
 decisione.
                             D I R I T T O
    1.  - L'art. 46 della legge 20 maggio 1982, n. 270, cosi' dispone:
 "Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-80  o
 1980-81, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C)
 speciale ed abbiano svolto un  ulteriore  corso  completo  di  scuola
 popolare  in  un  altro  anno compreso nel sessennio antecedente alla
 data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano  prestato  servizio  quali
 incaricati  o  supplenti  nelle scuole elementari statali in un altro
 anno compreso nel predetto sessennio, per almeno centoottanta giorni,
 nonche'  agli  insegnanti  in  servizio, nei medesimi anni scolastici
 1979-80 o 1980-81 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e  nei
 centri  sociali  di  educazione  permanente  statali  nelle regioni a
 statuto speciale o nelle province autonome di Trento  e  di  Bolzano,
 per  l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i
 quali abbiano prestato servizio nelle predette  istituzioni,  per  la
 durata  indicata,  in  un altro anno compreso nel predetto sessennio,
 ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o  supplenti  nelle
 scuole  elementari  statali  in  un altro anno compreso nel sessennio
 stesso per almeno centoottanta giorni, si applicano  le  disposizioni
 di cui al precedente art. 30.
    Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-80 o
 1980-81 un corso completo C.R.A.C.I.S. o, per insegnamenti  speciali,
 di  tipo  C)  speciale  e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel
 medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata  del  corso,
 ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi
 della  legge  11  giugno  1974,  n.  253,  i  quali  abbiano   svolto
 insegnamento,   rispettivamente,   in  un  ulteriore  corso  completo
 C.R.A.C.I.S. o di tipo C) speciale o in un ulteriore  corso  completo
 presso  scuole  di  polizia  in  altro  anno  compreso  nel sessennio
 antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano  prestato
 servizio,  quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei
 licei artistici e negli istituti d'arte  statali  in  un  altro  anno
 compreso  nel  sessennio  stesso,  per almeno centoottanta giorni, si
 applicano  le  disposizioni  di  cui  al  precedente   art.   34   e,
 rispettivamente  ai  precedenti  artt.  35  e 37, a seconda che siano
 stati abilitati o non abilitati.
    Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto
 al mantenimento in servizio sino alla nomina".
    Con  sentenza  n.  54  del  7  febbraio  1984  di  questa sezione,
 confermata dal c.g.a. con decisione n. 65  del  28  maggio  1985,  e'
 stato  affermato  che  i  corsi  di  orientamento  musicale  sono  da
 ricomprendere tra i corsi popolari  di  tipo  C),  onde  il  servizio
 prestato  in  tali  istituzioni  di  scuola popolare e' utile ai fini
 dell'immissione in  ruolo  ai  sensi  dell'art.  46  della  legge  n.
 270/1982.
    I  ricorrenti,  tutti  docenti  nei corsi d'orientamento musicale,
 hanno chiesto di essere immessi in ruolo ai sensi dell'art. 46  sopra
 citato.
    Con  gli  impugnati provvedimenti, l'amministrazione scolastica ha
 comunicato  che  tali  richieste  non   possono   essere   prese   in
 considerazione,  dal  momento  che gli interessati sono privi sia del
 titolo di studio necessario per l'immissione nel ruolo dei docenti di
 scuola  elementare,  sia  del  titolo  di  studio e dell'abilitazione
 necessari per l'insegnamento nelle scuole secondarie.
    Ad  avviso  di  questo  tribunale,  le determinazioni adottate dal
 Provveditore agli studi  di  Catania  sono  immuni  da  censure,  dal
 momento  che  il  possesso del titolo di studio rientra nei requisiti
 generali  stabiliti  dalle  leggi  organiche  che   disciplinano   le
 assunzioni dei pubblici dipendenti presso le Amministrazioni statali.
    Come  e'  stato evidenziato dall'avvocatura erariale, "dalle norme
 transitorie contenute nella legge 20 maggio 1982, n. 270, non risulta
 assolutamente   una  volonta'  del  legislatore  di  prescindere  dal
 possesso del titolo di studio per l'immissione in ruolo dei  precari;
 si   desume,   invece,  esattamente  la  volonta'  contraria  e  cio'
 precisamente  dalle  norme  con  le  quali  il  legislatore   si   e'
 preoccupato  che gli insegnanti pur in possesso del titolo di studio,
 ma privi di abilitazione, partecipano positivamente ad  una  sessione
 riservata per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento".
    Tale  interpretazione  e'  avvalorata  dal fatto che, allorche' il
 legislatore ha voluto prescindere dal titolo di studio, lo  ha  detto
 espressamente.
    Si vedano, a tal proposito:
      l'art.  41,  quarto comma, della legge n. 270/1982, con il quale
 e' stata prevista l'immissione in ruolo degli esperti degli  istituti
 tecnici  e  professionali, sforniti di titolo di studio valido per il
 conseguimento   di   un'abilitazione,   da   inquadrare,   anche   in
 soprannumero,    nei    ruoli    dell'amministrazione    centrale   e
 dell'amministrazione scolastica  periferica,  ovvero  nei  ruoli  del
 personale non docente della scuola;
      l'art.  42,  primo e secondo comma, della stessa legge, in forza
 del quale la normativa di cui all'art. 41, quarto comma, sopra citata
 si  applica  agli  insegnanti  della  scuola  secondaria,  compresi i
 docenti delle libere attivita' complementari,  privi  del  titolo  di
 studio prescritto per l'insegnamento che svolgono.
    In   tutta   la  legge  n.  270/1982  non  e'  dato  di  rinvenire
 disposizioni analoghe per  i  docenti  delle  istituzioni  di  scuola
 popolare, il che comporterebbe, allo stato, la reiezione del presente
 gravame.
    2.  -  Tuttavia,  prima di adottare una pronuncia in proposito, il
 tribunale,  d'ufficio,  ritiene  che  debba  essere   verificata   la
 conformita'  ai precetti costituzionali dell'art. 46, primo e secondo
 comma, della legge n. 270/1982, nella parte in cui  non  consente  ai
 docenti ivi contemplati, sforniti del titolo di studio prescritto per
 l'insegnamento che svolgono, di usufruire  del  trattamento  previsto
 dal combinato disposto di cui agli artt. 42, primo e secondo comma, e
 41,  quarto  comma,  della  legge  n.  270/1982  per  gli  insegnanti
 incaricati nella scuola secondaria.
    A   tal   proposito,   debbono   essere   formulate   le  seguenti
 considerazioni.
    Con  la  legge  20  maggio  1982,  n.  270,  si  e' proceduto alla
 revisione della disciplina del  reclutamento  del  personale  docente
 della  scuola  materna,  elementare,  secondaria  ed  artistica, alla
 ristrutturazione degli organici, all'adozione  di  misure  idonee  ad
 evitare   la  formazione  di  precariato  ed  alla  sistemazione  del
 personale precario esistente.
    E'  evidente  che  con  l'espressione  "sistemazione del personale
 precario esistente", che si  rinviene  nel  titolo  della  legge,  il
 legislatore  ha inteso riferirsi a "tutte" le possibili utilizzazioni
 dei docenti precari.
    Tra  i  docenti  precari da sistemare sono stati inclusi anche gli
 esperti sforniti di un titolo di studio valido per  il  conseguimento
 di  un'abilitazione  (cfr.  art.  41,  quarto  comma,  citato)  e gli
 insegnanti incaricati nella scuola secondaria, privi  del  titolo  di
 studio  prescritto  per  l'insegnamento  che  svolgono (cfr. art. 42,
 primo e secondo comma, citato).
    Nel  dettare  con  l'art.  46  le disposizioni per l'immissione in
 ruolo dei docenti delle scuole popolari, il  legislatore  stranamente
 ha  trascurato  la  posizione degli insegnanti sforniti del titolo di
 studio  prescritto  (tra  i  quali   vanno   compresi   gli   odierni
 ricorrenti).
    L'omessa  previsione  dell'immissione  in  ruolo  di  tale  ultima
 categoria di docenti contrasta con la scelta discrezionale di  fondo,
 operata  dal  legislatore,  di  eliminazione  di  tutto il precariato
 esistente, non ha una  razionale  giustificazione  ed  introduce  una
 palese disparita' di trattamento tra insegnanti precari della scuola,
 svolgenti sostanzialmente servizi equivalenti  (cfr.  sentenza  Corte
 costituzionale  25  novembre  1986,  n.  249).  Il  che  comporta  la
 violazione del principio di eguaglianza  di  cui  all'art.  3,  primo
 comma,  della  Costituzione  e  dei  principi  di  buon  andamento ed
 imparzialita' dell'amministrazione, sanciti con norma  immediatamente
 precettiva dall'art. 97, primo comma, della Costituzione.
    Circa la rilevanza della questione prospettata, va evidenziato che
 la sorte  del  ricorso  e'  indissolubilmente  legata  all'esito  del
 giudizio  di  costituzionalita'  del  citato art. 46, primo e secondo
 comma, della legge n.  270/1982,  dal  momento  che  le  domande  dei
 ricorrenti  possono  essere accolte solo in quanto risulti fondata la
 sollevata questione di legittimita' costituzionale.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Ritenuta  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  46,  primo  e
 secondo  comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, in relazione agli
 artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;
    Sospende il presente giudizio;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  segreteria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e
 della Camera dei deputati.
      Cosi'  deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 marzo
 1989.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
    Il segretario: (firma illeggibile)
                                      L'estentore: (firma illeggibile)
 90C0409