N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 1990
N. 27 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 aprile 1990 (della regione autonoma Trentino-Alto Adige) Finanza regionale - Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni - Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome (fondo comune per i servizi dei consultori familiari, ivi compresi quelli relativi all'interruzione volontaria della gravidanza, fondo speciale per l'esercizio delle funzioni gia' ex O.N.M.I., fondo per gli asili nido) ed esclusione dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e le province autonome - Esclusione dai seguenti fondi: per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, per l'attuazione del piano forestale nazionale, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e sanitario di conto capitale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e del principio della copertura finanziaria per le minori entrate conseguenti alle norme impugnate - Ingiustificata discriminazione delle regioni a statuto speciale rispetto alle regioni ordinarie Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. e di tutela della salute dei cittadini - Mancata partecipazione del presidente della giunta alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui e' stato deliberato il disegno di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989. (Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 1). (Cost., artt. 3, 81, 97, 116 e 119; statuto speciale per il T.-A.A., artt. 8, 16, 40, 69 e segg.).(GU n.16 del 18-4-1990 )
Ricorso della regione autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del vice presidente della giunta, sostituto del presidente della giunta regionale assente, cavaliere di gran croce Aldo Balzarini, giusta delibera della giunta n. 738, del 22 marzo 1990, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 29 marzo 1990 rogata dal segretario della giunta regionale avv. Franco Visetti, Ufficiale rogante (rep. n. 2471) - dal prof. avv. Sergio Panunzio e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38 ("Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie"), nella parte in cui ha convertito in legge gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415. F A T T O Com'e' noto, gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, hanno stabilito numerosi tagli ai trasferimenti finanziari da parte dello Stato a carico delle sole regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di norme che stabiliscono o addirittura la esclusione dal riparto di alcuni fondi (artt. 18 e 20), o comunque consistenti riduzioni di fondi destinati a finanziarie attivita' e spese che peraltro le regioni a statuto speciale e le provincie autonome sono tenute ad effettuare (e' il caso, in particolare, del Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 19 del d.-l. n. 415/1989). Poiche' tale disciplina stabilita dal d.-l. n. 415/1989, e la stessa procedura con cui l'atto e' stato adottato, risulta essere incostituzionale e lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, questa la ha impugnata con il ricorso notificato il 29 gennaio 1990 e pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte. La legge di conversione e' stata approvata dalle Camere senza introdurre emendamenti al testo originario dei suddetti artt. 18, 19 e 20: e' la legge 28 febbraio 1990, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1990. Pertanto restano ferme le censure gia' dedotte con il precedente ricorso, avente per oggetto la disciplina stabilita dal decreto legge, che vengono qui ribadite ed integralmente richiamate. Con il presente atto si impugna tuttavia anche la legge di conversione n. 38/1990, per dedurre un suo autonomo vizio procedurale di incostituzionalita'. Poiche', dunque, la legge 28 febbraio 1990, n. 38, viola le competenze costituzionalmente attribuite alla regione autonoma Trentino-Alto Adige, questa la impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione delle competenze regionali di cui all'art. 40, ultimo comma, dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione. Il presente ricorso e le censure di seguito formulate presuppongono, ovviamente, quanto gia' dedotto con il ricorso precedente, in relazione alla disciplina stabilita dal decreto legge n. 415/1989. In esso si e' ampiamente illustrata la rilevanza, anche in termini quantitativi, della decurtazione di risorse finanziarie della regione ricorrente e delle province di Trento e Bolzano operata dalla impugnata disciplina del decreto-legge n. 415/1989, ora convertito. Orbene, specialmente se si ha presente cio', risulta evidente uno specifico vizio di incostituzionalita' formale della legge di conversione. La disciplina impugnata, infatti, riguarda soltanto le regioni ad autonomia speciale e le province di Trento e Bolzano. Non vi e' dubbio, quindi, che si tratta di una disciplina che "riguarda" la regione ricorrente. Pertanto, ai sensi dell'art. 40, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 19 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, il presidente della giunta regionale del Trentino-Alto Adige doveva essere convocato per intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui venne deliberato il disegno di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989 (cosi' come esso era stato doverosamente invitato ad intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1989, per la deliberazione del disegno di legge "di accompagnamento" alla legge finanziaria 1990 - intitolato "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni" - il cui contenuto e' stato poi in gran parte ripreso dal d.-l. n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990). Ma il Presidente della giunta non e' stato convocato in occasione della deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione del disegno di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989 (cosi' come esso non era stato convocato neppure in occasione della precedente deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione del d.-l. n. 415/1989). Cio' comporta una puntuale violazione della norma statutaria gia' indicata e dell'autonomia regionale, e quindi la incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui ha convertito gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415. Roma, addi' 28 marzo 1990 Prof. avv. Sergio PANUNZIO 90C0418