N. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 1990

                                 N. 27
   Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
   cancelleria il 5 aprile 1990 (della regione autonoma Trentino-Alto
                                 Adige)
 Finanza  regionale  - Norme urgenti in materia di finanza locale e di
 rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni -  Riduzione  di  fondi
 per  le  regioni a statuto speciale e per le province autonome (fondo
 comune per i servizi dei consultori familiari,  ivi  compresi  quelli
 relativi all'interruzione volontaria della gravidanza, fondo speciale
 per l'esercizio delle funzioni gia' ex O.N.M.I., fondo per gli  asili
 nido)  ed  esclusione  dal riparto del fondo nazionale per il ripiano
 dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art.
 9  della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Riduzione del Fondo sanitario
 nazionale per le regioni a statuto speciale e le province autonome  -
 Esclusione dai seguenti fondi:  per i programmi regionali di sviluppo
 a  destinazione  indistinta,  per   l'attuazione   degli   interventi
 programmati  in  agricoltura,  per  l'attuazione  del piano forestale
 nazionale, per gli investimenti nel settore  dei  trasporti  pubblici
 locali   e   sanitario   di  conto  capitale  -  Asserita  violazione
 dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale  e  delle
 province  autonome e del principio della copertura finanziaria per le
 minori entrate conseguenti  alle  norme  impugnate  -  Ingiustificata
 discriminazione  delle  regioni  a  statuto  speciale  rispetto  alle
 regioni ordinarie Violazione dei principi  di  imparzialita'  e  buon
 andamento della p.a. e di tutela della salute dei cittadini - Mancata
 partecipazione del presidente della giunta alla seduta del  Consiglio
 dei  Ministri  in  cui  e'  stato  deliberato  il disegno di legge di
 conversione del d.-l. n. 415/1989.
 (Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 1).
 (Cost.,  artt. 3, 81, 97, 116 e 119; statuto speciale per il T.-A.A.,
 artt. 8, 16, 40, 69 e segg.).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
    Ricorso della regione autonoma Trentino-Alto Adige, in persona del
 vice presidente della giunta, sostituto del presidente  della  giunta
 regionale  assente,  cavaliere  di  gran croce Aldo Balzarini, giusta
 delibera della giunta n. 738, del  22  marzo  1990,  rappresentata  e
 difesa  -  in virtu' di procura speciale del 29 marzo 1990 rogata dal
 segretario della giunta  regionale  avv.  Franco  Visetti,  Ufficiale
 rogante  (rep.  n. 2471) - dal prof. avv. Sergio Panunzio e presso il
 suo studio elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese  n.  3,
 contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, in persona del
 Presidente  del  Consiglio  in  carica,  per  la   dichiarazione   di
 incostituzionalita'  dell'art.  1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38
 ("Conversione in legge, con  modificazioni,  del  d.-l.  28  dicembre
 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di
 rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni,  nonche'  disposizioni
 varie"), nella parte in cui ha convertito in legge gli artt. 18, 19 e
 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415.
                               F A T T O
    Com'e'  noto, gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n.
 415, hanno stabilito numerosi tagli ai  trasferimenti  finanziari  da
 parte  dello  Stato  a carico delle sole regioni a statuto speciale e
 delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di  norme  che
 stabiliscono  o addirittura la esclusione dal riparto di alcuni fondi
 (artt. 18 e 20), o comunque consistenti riduzioni di fondi  destinati
 a  finanziarie  attivita'  e  spese che peraltro le regioni a statuto
 speciale e le provincie autonome sono tenute  ad  effettuare  (e'  il
 caso,  in  particolare, del Fondo sanitario nazionale di cui all'art.
 19 del d.-l. n. 415/1989).
    Poiche'  tale  disciplina  stabilita  dal  d.-l. n. 415/1989, e la
 stessa procedura con cui l'atto e'  stato  adottato,  risulta  essere
 incostituzionale   e   lesiva   delle  competenze  costituzionalmente
 attribuite alla regione autonoma Trentino-Alto Adige,  questa  la  ha
 impugnata  con  il  ricorso  notificato il 29 gennaio 1990 e pendente
 innanzi a codesta ecc.ma Corte.
    La  legge  di  conversione  e'  stata approvata dalle Camere senza
 introdurre emendamenti al testo originario dei suddetti artt. 18,  19
 e  20: e' la legge 28 febbraio 1990, n. 38, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale n. 49 del 28  febbraio  1990.  Pertanto  restano  ferme  le
 censure gia' dedotte con il precedente ricorso, avente per oggetto la
 disciplina stabilita dal decreto legge, che vengono qui  ribadite  ed
 integralmente richiamate.
    Con  il  presente  atto  si  impugna  tuttavia  anche  la legge di
 conversione n. 38/1990, per dedurre un suo autonomo vizio procedurale
 di incostituzionalita'.
    Poiche',  dunque,  la  legge  28  febbraio  1990,  n. 38, viola le
 competenze  costituzionalmente  attribuite  alla   regione   autonoma
 Trentino-Alto Adige, questa la impugna per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    1.  -  Violazione  delle  competenze regionali di cui all'art. 40,
 ultimo comma, dello statuto speciale  per  la  regione  Trentino-Alto
 Adige e relative norme di attuazione.
    Il   presente   ricorso   e   le   censure  di  seguito  formulate
 presuppongono,  ovviamente,  quanto  gia'  dedotto  con  il   ricorso
 precedente,  in relazione alla disciplina stabilita dal decreto legge
 n. 415/1989. In esso si e' ampiamente illustrata la rilevanza,  anche
 in  termini  quantitativi,  della decurtazione di risorse finanziarie
 della regione ricorrente e delle province di Trento e Bolzano operata
 dalla   impugnata  disciplina  del  decreto-legge  n.  415/1989,  ora
 convertito. Orbene, specialmente se  si  ha  presente  cio',  risulta
 evidente  uno  specifico  vizio  di incostituzionalita' formale della
 legge di conversione.
    La  disciplina impugnata, infatti, riguarda soltanto le regioni ad
 autonomia speciale e le province di  Trento  e  Bolzano.  Non  vi  e'
 dubbio,  quindi,  che  si  tratta di una disciplina che "riguarda" la
 regione ricorrente. Pertanto, ai sensi dell'art.  40,  ultimo  comma,
 dello  statuto  e dell'art. 19 del d.P.R. 1› febbraio 1973, n. 49, il
 presidente della giunta  regionale  del  Trentino-Alto  Adige  doveva
 essere  convocato  per  intervenire  alla  seduta  del  Consiglio dei
 Ministri in cui venne deliberato il disegno di legge  di  conversione
 del  d.-l.  n.  415/1989  (cosi'  come  esso  era stato doverosamente
 invitato ad intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29
 settembre  1989,  per  la  deliberazione  del  disegno  di  legge "di
 accompagnamento" alla legge finanziaria 1990 - intitolato  "Norme  di
 delega  in  materia  di  autonomia  impositiva  delle regioni e altre
 disposizioni concernenti i rapporti finanziari  tra  lo  Stato  e  le
 regioni"  -  il  cui contenuto e' stato poi in gran parte ripreso dal
 d.-l. n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990).
    Ma  il Presidente della giunta non e' stato convocato in occasione
 della deliberazione del Consiglio dei Ministri  di  approvazione  del
 disegno  di  legge  di  conversione del d.-l. n. 415/1989 (cosi' come
 esso non era stato convocato neppure in  occasione  della  precedente
 deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione del d.-l. n.
 415/1989).  Cio'  comporta  una  puntuale  violazione   della   norma
 statutaria  gia'  indicata  e  dell'autonomia  regionale, e quindi la
 incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata.
                                P. Q. M.
    Voglia  l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale
 dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte  in  cui
 ha  convertito  gli  artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n.
 415.
      Roma, addi' 28 marzo 1990
                       Prof. avv. Sergio PANUNZIO

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