N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 aprile 1990
N. 29 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 aprile 1990 (della provincia autonoma di Trento) Finanza regionale - Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni - Riduzione di fondi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome (fondo comune per i servizi dei consultori familiari, ivi compresi quelli relativi all'interruzione volontaria della gravidanza, fondo speciale per l'esercizio delle funzioni gia' ex O.N.M.I., fondo per gli asili nido) ed esclusione dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 - Riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e le province autonome - Esclusione dai seguenti fondi: per i programmi regionali di sviluppo a destinazione indistinta, per l'attuazione degli interventi programmati in agricoltura, per l'attuazione del piano forestale nazionale, per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e sanitario di conto capitale - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e del principio della copertura finanziaria per le minori entrate conseguenti alle norme impugnate - Ingiustificata discriminazione delle regioni a statuto speciale rispetto alle regioni ordinarie Violazione dei principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. e di tutela della salute dei cittadini - Mancata partecipazione del presidente della giunta alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui e' stato deliberato il disegno di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989. (Legge 28 febbraio 1990, n. 38, art. 1). (Cost., artt. 3, 32, 81, 97, 116 e 119; statuto T.-A.A., artt. 8, 16, 52, ultimo comma, e 69 e segg).(GU n.16 del 18-4-1990 )
Ricorso della regione autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore sig. Mario Malossini, giusta delibera della giunta n. 3102, del 23 marzo 1990, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 26 marzo 1990 per atto del notaio dott. Pierluigi Mott, in Trento (rep. n. 54898) - dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38 "Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonche' disposizioni varie", nella parte in cui ha convertito in legge gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415. F A T T O Com'e' noto, gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415, hanno stabilito numerosi tagli ai trasferimenti finanziari da parte dello Stato a carico delle sole regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta di norme che stabiliscono o addirittura la esclusione dal riparto di alcuni fondi (artt. 18 e 20), o comunque consistenti riduzioni di fondi destinati a finanziarie attivita' e spese che peraltro le regioni a statuto speciale e le provincie autonome sono tenute ad effettuare (e' il caso, in particolare, del Fondo sanitario nazionale di cui all'art. 19 del d.-l. n. 415/1989). Poiche' tale disciplina stabilita dal d.-l. n. 415/1989 risulta essere incostituzionale e lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma di Trento, questa la ha impugnata con il ricorso notificato il 29 gennaio 1990, pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte. La legge di conversione e' stata approvata dalle Camere senza introdurre emendamenti al testo originario dei suddetti artt. 18, 19 e 20: e' la legge 28 febbraio 1990, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1990. Pertanto restano ferme le censure gia' dedotte con il precedente ricorso, avente per oggetto la disciplina stabilita dal decreto-legge, che vengono qui ribadite ed integralmente richiamate. Con il presente atto si impugna tuttavia anche la legge di conversione n. 38/1990, sia per dedurre un suo autonomo vizio procedurale di incostituzionalita'; sia per integrare e sviluppare una censura di carattere sostanziale relativa all'art. 18 del decreto-legge ora convertito. Poiche', dunque, la legge 28 febbraio 1990, n. 38, viola le competenze costituzionalmente attribuite alla provincia autonoma di Trento, questa la impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O 1. - Violazione delle competenze provinciali di cui all'art. 52, ultimo comma, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione. Il presente ricorso e le censure di seguito formulate presuppongono, ovviamente, quanto gia' dedotto con il ricorso precedente, in relazione alla disciplina stabilita dal decreto legge n. 415/1989. In esso si e' ampiamente illustrata la rilevanza, anche in termini quantitativi, della decurtazione di risorse finanziarie della provincia ricorrente operata dalla impugnata disciplina del d.-l. n. 415/1989, ora convertito. Si tratta, infatti, di una decurtazione che assomma ad oltre 168 miliardi. Orbene, specialmente se si ha presente cio', risulta evidente uno specifico vizio di incostituzionalita' formale della legge di conversione. La disciplina impugnata, infatti, riguarda soltanto le regioni ad autonomia speciale e le provincie di Trento e Bolzano. Non vi e' dubbio, quindi, che si tratta di una disciplina che "riguarda" la provincia ricorrente. Pertanto, ai sensi dell'art. 52, ultimo comma, dello statuto Trentino-Alto Adige, e dell'art. 19 delle relative norme d'attuazione, approvate con il d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 - il cui secondo comma stabilisce che "Il presidente della giunta regionale ed i presidenti delle giunte provinciali sono invitati alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando il Consiglio e' chiamato ad approvare disegni di legge, atti aventi valore di legge, atti o provvedimenti che riguardano la sfera di attribuzioni della regione o delle province" - il presidente della giunta provinciale di Trento doveva essere convocato per intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri in cui venne deliberato il disegno di legge di conversione del d.-l. n. 415/1989 (cosi' come esso era stato doverosamente invitato ad intervenire alla seduta del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1989, per la deliberazione del disegno di legge "di accompagnamento" alla legge finanziaria 1990 - intitolato "Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni" - il cui contenuto e' stato poi in gran parte ripreso dal d.-l. n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990). Ma il Presidente della giunta non e' stato convocato in occasione della deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 415/1989 (cosi' come esso non era stato convocato neppure in occasione della precedente deliberazione del Consiglio dei Ministri di approvazione del d.-l. n. 415/1989). Cio' comporta una puntuale violazione della norma statutaria gia' indicata e dell'autonomia provinciale, e quindi la incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata. 2. - Violazione, da parte dell'art. 18 del d.-l. n. 415/1989, convertito in legge n. 38/1990, delle attribuzioni provinciali di cui agli artt. 8, 16, degli artt. 69 ss. (titolo VI, come modificato ed integrato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, spec. art. 5) dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige e delle relative norme d'attuazione, nonche' degli artt. 3, 32, 81, 97, 116 e 119 della Costituzione. Con il ricorso gia' proposto nei confronti della disciplina stabilita dal d.-l. n. 415/1989, si e' gia' dedotta la violazione delle norme ora richiamate in epigrafe da parte dell'art. 18, primo comma; in particolare (pag. 23 e segg. del ricorso) nella parte in cui il primo comma dell'art. 18 dispone la esclusione della provincia ricorrente dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge n. 151/1981. Si tratta infatti di una disciplina che incide particolarmente in una materia di competenza provinciale di grado primario, quale e' quella in materia di trasporti di interesse provinciale di cui agli artt. 8, n. 18, e 16 dello statuto Trentino-Alto Adige (oltre che in quella pure primaria in materia di servizi pubblici di interesse provinciale, ex art. 8, n. 19, St.). Anche per questa parte l'art. 18 non ha subito modifiche in sede di conversione. Restano dunque ferme al riguardo, anche per questa parte, le censure gia' dedotte nel precedente ricorso tuttora pendente. Con il presente atto esse vengono peraltro qui di seguito ulteriormente sviluppate ed integrate. Il primo comma dell'art. 18, dopo avere stabilito nel suo secondo periodo che "Le predette regioni sono altresi' escluse dal riparto del fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e provvedono alla concessione dei contributi alle aziende di trasporto con propri mezzi finanziari", nel successivo periodo (l'ultimo dell'art. 18, primo comma) stabilisce ancora che "Restano comunque fermi per le medesime regioni i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151". Gia' si e' detto nel precedente ricorso che il tenore testuale delle disposizioni ora riportate potrebbe anche fare ritenere che la disciplina in questione si riferisca solo alle regioni a statuto speciale, e non anche alle province autonome di Trento e Bolzano. Ma, ove fosse diversamente, anche la norma contenuta nel terzo ed ultimo periodo del primo comma del'art. 18 sarebbe incostituzionale e lesiva dell'autonomia provinciale. Invero "i principi di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151" non possono in alcun modo vincolare l'autonomia legislativa, amministrativa e programmatoria che alla provincia autonoma ricorrente e' garantita in materia di trasporti pubblici locali dagli artt. 8, n. 18 e 16 dello statuto (ma anche dagli artt. 8, n. 19, e 16 in materia di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali). Come e' infatti espressamente stabilito dal primo comma dell'art. 1 della legge n. 151/1981, tale legge - in particolare al titolo primo ("Principi fondamentali"), - "stabilisce i principi fondamentali cui le regioni a statuto ordinario devono attenersi nell'esercizio delle potesta' legislative e di programmazione, in materia di trasporti pubblici locali". Dunque la legge n. 151/1981 contiene solo principi fondamentali diretti a determinare ex art. 117 della Costituzione l'esercizio della competenza concorrente in materie di trasporti pubblici locali delle sole regioni "a statuto ordinario". Non si rivolge alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e di Bolzano, ne' comunque stabilisce "principi dell'ordinamento giuridico dello Stato" o "norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica" (art. 4 delllo statuto Trentino-Alto Adige) che possano validamente limitare le competenze esclusive attribuite in materia alla provincia ricorrente dagli artt. 8 e 16 dello statuto. Pertanto e' costituzionale l'ultimo periodo del primo comma dell'impugnato art. 18, nella parte in cui pretenderebbe di rendere applicabili anche alla provincia autonoma ricorrente, ed anche per essa vincolanti, i principi di cui alla legge n. 151/1981. Principi che mai - per loro natura - sono stati applicabili alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, e che non puo' certo essere l'art. 18 a rendere tali.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 28 febbraio 1990, n. 38, nella parte in cui ha convertito gli artt. 18, 19 e 20 del d.-l. 28 dicembre 1989, n. 415. Roma, addi' 28 marzo 1990 Prof. avv. Sergio PANUNZIO 90C0420