N. 178 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 luglio 1989- 17 marzo 1990

                                 N. 178
 Ordinanza emessa l'8 luglio 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale
    il 17 marzo 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la
    Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da
     Scrofani Francesco contro il distretto militare principale di
                           Siracusa ed altro.
 Servizio  militare - Leva militare - Chiamata alla leva di coloro che
 hanno fruito del rinvio, una  volta  cessato  il  titolo  del  rinvio
 stesso,   con  il  primo  scaglione  o  contingente  dell'Esercito  o
 dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza  del
 consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la regione Sicilia, di
 detto  termine  -   Asserita   violazione   dei   principi:   a)   di
 determinazione   temporale   delle   prestazioni   personali;  b)  di
 uguaglianza per la disparita' di  trattamento  tra  gli  arruolati  a
 seconda  che  usufruiscono  del  diritto al rinvio; c) del dovere dei
 cittadini  di  concorrere  alla  difesa  della   Patria;   d)   della
 imparzialita'  della  p.a.  -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 164/1985.
 (Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 1139 del 1989
 proposto da Scrofani Francesco,  rappresentato  e  difeso  dal  dott.
 proc.  Dario  Sammartino ed elettivamente domiciliato in Catania, via
 V. E. Orlando n. 56,  contro  il  distretto  militare  principale  di
 Siracusa,  in  persona  del comandante pro-tempore, non costituito in
 giudizio;  il  Ministero  della  difesa,  in  persona  del   Ministro
 pro-tempore,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura  distrettuale
 dello Stato di Catania,  domiciliataria,  per  l'annullamento  previa
 sospensione,  della cartolina precetto inviatagli dal Ministero della
 difesa, comando militare mittente distretto di Siracusa con la  quale
 gli e' fatto obbligo di presentarsi il giorno 6 luglio 1989 presso il
 28› battaglione  F.  "Pavia"  in  Pesaro  per  prestare  il  servizio
 militare di leva;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  del Ministero della
 difesa;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore  per la camera di consiglio dell'8 luglio 1989
 il referendario dott. Carlo Taglienti;
    Udito il dott. proc. Dario Sammartino per il ricorrente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  il  gravame  introduttivo  del  giudizio  si  espone  che  al
 ricorrente  in  data  20  giugno  1989   e'   stata   comunicata   la
 cartolina-precetto  impugnata con la quale si disponeva che lo stesso
 era tenuto a presentarsi il  giorno  6  luglio  1989  presso  il  28›
 battaglione F. "Pavia" di Pesaro per adempiere al servizio di leva.
    Il  ricorrente  aveva gia' usufruito del ritardo nella prestazione
 del servizio di leva per motivi di studio sino al 1988. Nel  mese  di
 marzo 1988 ha conseguito la laurea perdendo titolo al rinvio.
    Il  provvedimento  impugnato  sarebbe  illegittimo  per violazione
 dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n.  191,  in
 quanto  prevede  che,  cessato  il  titolo del ritardo, coloro che ne
 fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare  con  il  primo
 scaglione  o  contingente  chiamato  alle  armi  se  dell'Esercito  o
 dell'Aeronautica,   con   la   conseguenza   che   sarebbe    inibito
 all'Amministrazione  disporre  la  chiamata  con  ulteriori scaglioni
 senza limiti temporali, come e' avvenuto  nella  fattispecie  oggetto
 del giudizio.
    Il  Ministero  della  difesa,  costituitosi  in  giudizio  con  il
 patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato  di  Catania,  ha
 chiesto rigetto del gravame.
    Nella   camera  di  Consiglio  dell'8  luglio  1989  il  tribunale
 amministrativo regionale con coeva ordinanza  collegiale  n.  605  in
 accoglimento  temporaneo  della  domanda  cautelare,  ha  disposto la
 sospensione della  esecuzione  del  provvedimento  impugnato  con  il
 gravame  di  cui in epigrafe sino alla camera di consiglio successiva
 alla restituzione degli atti da parte della Corte  costituzionale,  a
 seguito   della   decisione   dell'incidente   di  costituzionalita',
 sollevato con la presente ordinanza.
                             D I R I T T O
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 177/1990).
 90C0424