N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1989- 17 marzo 1990
N. 179 Ordinanza emessa il 29 settembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 marzo 1990) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso proposto da Floridia Enzo contro il distretto militare di Siracusa ed altro. Servizio militare - Leva militare - Chiamata alla leva di coloro che hanno fruito del rinvio, una volta cessato il titolo del rinvio stesso, con il primo scaglione o contingente dell'Esercito o dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza del consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia, di detto termine - Asserita violazione dei principi: a) di determinazione temporale delle prestazioni personali; b) di uguaglianza per la disparita' di trattamento tra gli arruolati a seconda che usufruiscono del diritto al rinvio; c) del dovere dei cittadini di concorrere alla difesa della Patria; d) della imparzialita' della p.a. - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 164/1985. (Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma). (Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).(GU n.16 del 18-4-1990 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1395 del 1989 proposto da Floridia Enzo, rappresentato e difeso dal proc. leg. dott. Dario Sammartino presso il quale e' elettivamente domiciliato in Catania, via V. E. Orlando n. 56, contro il distretto militare di Siracusa, in persona del comandante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege, e nei confronti del Ministero della difesa, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in giudizio per l'annullamento previa sospensione, della cartolina precetto inviatagli dal Ministero della difesa, comando militare mittente distretto di Siracusa con la quale gli e' fatto obbligo di presentarsi il giorno 27 settembre 1989 presso il 60 battaglione F. "Col di Lana" in Trapani per prestare il servizio militare di leva; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del distretto militare di Siracusa; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore per la camera di consiglio del 29 settembre 1989 il referendario dott. Salvatore Schillaci; Udito il leg. dott. proc. Dario Sammartino per il ricorrente; Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Con il gravame introduttivo del giudizio si espone che al ricorrente in data 4 settembre 1989 e' stata comunicata la cartolina-precetto impugnata con la quale si disponeva che lo stesso era tenuto a presentarsi il giorno 27 settembre 1989 presso il 60 battaglione Ftr. "Col di Lana" in Trapani per adempiere al servizio di leva. Il ricorrente aveva gia' usufruito del ritardo nella prestazione del servizio di leva per motivi di studio sino all'anno 1988. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191, in quanto prevede che, cessato il titolo del ritardo, coloro che ne fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica, con la conseguenza che sarebbe inibito all'Amministrazione disporre la chiamata con ulteriori scaglioni senza limiti temporali, come e' avvenuto nella fattispecie oggetto del giudizio. L'amministrazione militare, costituitasi in giudizio con il patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, ha chiesto il rigetto del gravame. D I R I T T O
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 177/1990). 90C0425