N. 179 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1989- 17 marzo 1990

                                 N. 179
      Ordinanza emessa il 29 settembre 1989 (pervenuta alla Corte
     costituzionale il 17 marzo 1990) dal tribunale amministrativo
  regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso
 proposto da Floridia Enzo contro il distretto militare di Siracusa ed
                                 altro.
 Servizio  militare - Leva militare - Chiamata alla leva di coloro che
 hanno fruito del rinvio, una  volta  cessato  il  titolo  del  rinvio
 stesso,   con  il  primo  scaglione  o  contingente  dell'Esercito  o
 dell'Aeronautica - Natura ordinatoria, secondo la giurisprudenza  del
 consiglio  di  giustizia  amministrativa  per  la regione Sicilia, di
 detto  termine  -   Asserita   violazione   dei   principi:   a)   di
 determinazione   temporale   delle   prestazioni   personali;  b)  di
 uguaglianza per la disparita' di  trattamento  tra  gli  arruolati  a
 seconda  che  usufruiscono  del  diritto al rinvio; c) del dovere dei
 cittadini  di  concorrere  alla  difesa  della   Patria;   d)   della
 imparzialita'  della  p.a.  -  Richiamo  alla  sentenza  della  Corte
 costituzionale n. 164/1985.
 (Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 21, secondo comma).
 (Cost., artt. 3, 23, 52 e 97).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 1395 del 1989
 proposto da Floridia Enzo, rappresentato  e  difeso  dal  proc.  leg.
 dott.  Dario  Sammartino presso il quale e' elettivamente domiciliato
 in Catania, via V. E. Orlando n. 56, contro il distretto militare  di
 Siracusa,  in  persona  del  comandante  pro-tempore, rappresentato e
 difeso  dall'avvocatura  distrettuale   dello   Stato   di   Catania,
 domiciliataria  ex  lege, e nei confronti del Ministero della difesa,
 in persona del Ministro pro-tempore, non costituito in  giudizio  per
 l'annullamento   previa   sospensione,   della   cartolina   precetto
 inviatagli dal Ministero  della  difesa,  comando  militare  mittente
 distretto   di  Siracusa  con  la  quale  gli  e'  fatto  obbligo  di
 presentarsi il giorno 27 settembre 1989 presso il 60› battaglione  F.
 "Col di Lana" in Trapani per prestare il servizio militare di leva;
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio del distretto militare di
 Siracusa;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato  relatore  per  la  camera di consiglio del 29 settembre
 1989 il referendario dott. Salvatore Schillaci;
    Udito il leg. dott. proc. Dario Sammartino per il ricorrente;
    Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  il  gravame  introduttivo  del  giudizio  si  espone  che  al
 ricorrente  in  data  4  settembre  1989  e'  stata   comunicata   la
 cartolina-precetto  impugnata con la quale si disponeva che lo stesso
 era tenuto a presentarsi il giorno 27 settembre 1989  presso  il  60›
 battaglione  Ftr.  "Col di Lana" in Trapani per adempiere al servizio
 di leva.
    Il  ricorrente  aveva gia' usufruito del ritardo nella prestazione
 del servizio di leva per motivi di studio sino all'anno 1988.
    Il  provvedimento  impugnato  sarebbe  illegittimo  per violazione
 dell'art. 21, secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n.  191,  in
 quanto  prevede  che,  cessato  il  titolo del ritardo, coloro che ne
 fruiscono sono tenuti a prestare il servizio militare  con  il  primo
 scaglione  o  contingente  chiamato  alle  armi  se  dell'Esercito  o
 dell'Aeronautica,   con   la   conseguenza   che   sarebbe    inibito
 all'Amministrazione  disporre  la  chiamata  con  ulteriori scaglioni
 senza limiti temporali, come e' avvenuto  nella  fattispecie  oggetto
 del giudizio.
    L'amministrazione   militare,  costituitasi  in  giudizio  con  il
 patrocinio dell'avvocatura distrettuale dello Stato  di  Catania,  ha
 chiesto il rigetto del gravame.
                             D I R I T T O
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 177/1990).
 90C0425