N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1989- 20 marzo 1990
N. 182 Ordinanza emessa il 6 aprile 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1990) dal Tribunale di Trieste nel procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e Vatovec Rosa ed altro Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Esclusione dall'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni nei confronti di chi sia anche titolare di pensione a carico dell'a.g.o., qualora, per effetto del cumulo delle pensioni, sia superato il minimo garantito dalla legge Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale assunto dalla Corte costituzionale con le sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982 e 314/1985. (Legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 18-4-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia previdenziale in grado di appello iscritta al n. 77/1988 R.G. in appello della sentenza n. 179/1988 del 5 luglio 1988/12 luglio 1988 dal pretore di Trieste, tra l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale; in persona del presidente pro-tempore, coi procuratori e domiciliatari in Trieste avv. S. Donaldo e dott. proc. A. Formicola che lo rappresentano e difendono in giudizio, per procure generali alle liti del 7 gennaio 1987 e 18 novembre 1987 a rogito notaio Franco Lupo di Roma; appellante e: 1) Vatovec Rosa; 2) Pecenk Angelo, entrambi residenti in S. Dorlingo della Valle (Trieste), col procuratore e domiciliatario in Trieste avv. D. Mogorovich, che li rappresenta e difende in giudizio, per procure del 9 dicembre 1987 a margine del ricorso introduttivo; appellati; Letti ed esaminati gli atti di causa: CONSIDERATO IN FATTO Che, con ricorso al pretore di Trieste in funzione di giudice del lavoro, Pecenik Angelo, titolare di pensione di riversibilita' nella gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'I.N.P.S., ha convenuto in giudizio detto istituto per sentirlo condannare all'integrazione della pensione al trattamento minimo di legge, integrazione che gli era stata negata per essere il medesimo titolare di pensione di invalidita' a carico dell'A.G.O., Che, sull'opposizione dell'ente convenuto, l'adito pretore ha ritenuto di accogliere la domanda del ricorrente alla luce della sentenza 3 dicembre 1985, n. 314 della Corte costituzionale; Che contro tale decisione, pronunciata il 5 luglio 1988, l'I.N.P.S. ha proposto appello a questo tribunale deducendo che al caso in esame non possono estendersi gli effetti della dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 2 della legge n. 1338/1962 e 23 della legge n. 153/1969 nella parte in cui vietano di integrare al minimo le pensioni di riversibilita' concorrenti con le pensioni dirette, qualora entrambe siano poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e cio' in quanto nella fattispecie la pensione diretta a carico dell'a.g.o. concorre con pensione di riversibilita' a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e non con pensione di riversibilita' a carico dell'a.g.o.; Che, a giudizio del collegio, la fattispecie e' disciplinata non dalle citate norme degli artt. 2 della legge n. 1338/1962 e 23 della legge n. 153/1969, bensi' da quella dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, secondo cui "il trattamento minimo di cui al comma precedente non e' dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive o che hanno dato titolo ad esclusione od esonero da detta assicurazione, ovvero a carico della Gestione speciale per gli artigiani qualora per effetto del cumulo delle prestazioni il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto; Che il, tribunale ritiene di dover sollevare questione di legittimita' costituzionale del cit. art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 nella parte in cui esclude il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti dell'I.N.P.S. per chi sia titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; tanto premesso, osserva IN DIRITTO La proposta questione di leggittimita' costituzionale e' rilevante ai fini del decidere, posto che il presente giudizio verte sull'applicazione di una norma che comporterebbe il rigetto della domanda del ricorrente. A tale riguardo, e', invero, utile considerare che con recente sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 184, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma della legge n. 9/1963 nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della regione siciliana allorche' per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge, ma non anche nella parte in cui non consente l'integrazione di una pensione di riversibilita' a carico della gestione artigiani se concorrente con altra pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e che con sentenza 15 - 29 dicembre 1988, n. 1144 e 8 - 21 marzo 1989, n. 142, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della predetta norma nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata del fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per i titolari di pensione diretta a carico della stessa gestione, allorche' per effetto del cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge. Da cio' il permanente divieto di integrazione al minimo delle pensioni di riversibilita' in godimento alla parte appellata e la conseguente rilevanza della prospettata questione di leggittimita' costituzionale. Quest'ultima deve, altresi', ritenersi, ad avviso del collegio, non manifestatamente infondata. Va, a tale riguardo, ricordato come dalle sentenze n. 230/1974, n. 263/1976, n. 34/1981, n. 102/1982, e n. 314/1985 puo' desumersi il principio generale per cui il diritto all'integrazione al trattamento minimo della pensione erogata dall'I.N.P.S. o dalla gestione speciale per i lavoratori autonomi dello stesso istituto deve essere sempre riconosciuta, senza alcuna limitazione per effetto del cumulo con altra pensione statale o di altri enti pubblici, ponendosi in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma della Costituzione le norme che escludevano o limitavano tale diritto nella ricordata ipotesi di superamento, per effetto del cumulo, del minimo garantito. Tale principio e' stato recentemente riaffermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 184/1988 con la quale, ribadito come "la persistente vigenza delle norme impugnate, ostacola tale operazione di omogeneizzazione poiche' esse prevedono alcune residue ipotesi di esclusione dell'integrazione al minimo del tutto prive di razionale giustificazione", e' stata dichiarata l'illeggittimita' costituzionale della norma dell'art. 1, secondo comma della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di vecchiaia erogata dal fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nei confronti dei titolari di pensione diretta a carico dello Stato, dell'I.N.A.D.E.L., della regione siciliana, allorche', per effetto del cumulo venga superato il minimo garantito dalla legge. Con il principio in esame si pone in contrasto la norma dell'art. 1 cit. della legge n. 9/1963 nella parte non attinta dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale di cui alle sentenze nn. 184/1988, 1144/1988 e 142/1989 essendo non meno privo di razionale giustificazione il persistente divieto di integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a carico del fondo speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni nei confronti di chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria rispetto al corrispondente divieto, oggi non piu' vigente, di integrazione al minimo della stessa pensione di riversibilita' per chi sia titolare di pensione diretta a carico dell'I.N.P.S. E cio' a maggior ragione quando si consideri l'equiparazione, operata dal legislatore a fini ostativi dell'integrazione, di ogni tipo di "pensione, sia a carico dell'a.g.o., o di altre forme di previdenza sostitutive, di detta assicurazione o che hanno dato titolo a esclusione o esonero dall'assicurazione stessa ovvero a carico della gestione speciale degli artigiani".
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Dichiara non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita', erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni dell'I.N.P.S., nei confronti di chi sia anche titolare di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo delle pensioni, sia superato il minimo garantito dalla legge; Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria, notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Trieste, addi' 6 aprile 1989. Il Presidente: (firma illegibile) 90C0428