N. 183 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 novembre 1989

                                 N. 183
  Ordinanza emessa il 21 novembre 1989 dalla commissione tributaria di
  secondo grado di Pisa sul ricorso proposto da Belli Cesare ed altri
                 contro l'ufficio ii.dd.  di Pontedera
 Imposte  in  genere  -  Plusvalenze  conseguite  mediante  operazioni
 speculative  (e  non   rientranti   nei   redditi   di   impresa)   -
 Assoggettabilita' ad Irpef e Ilor - Imposizione tributaria fondata su
 presunzione  assoluta,  in  contrasto  con  il  criterio   probatorio
 indicato nella legge di delega.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76).
 (Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 2, punto 5; Cost., art. 76).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
               LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
                             O S S E R V A
    Belli  Cesare,  Conti  Romano,  Conti  Pier Luigi e Giordani Maria
 Jose'  propongono  appello  avverso  la  sentenza  n.  935/87   della
 commissione  tributaria  di  primo  grado  di Pisa con la quale erano
 stati dichiarati improcedibili alcuni ricorsi e respinti  nel  merito
 altri.
    I  ricorsi  in primo grado erano stati proposti dagli appellanti e
 da Gabbani Enza  per  l'annullamento  degli  avvisi  di  accertamento
 dell'u.i.d.  di Pontedera relativi all'Ilor ed Irpef per gli anni dal
 1976 al 1979 e dal solo Belli Cesare  avverso  l'iscrizione  a  ruolo
 operata  dall'ufficio  a norma dell'art. 15 del d.P.R. n. 603 per gli
 anni 1976/79.
    Gli   accertamenti   riguardavano   i   redditi   derivanti  dalla
 lottizzazione di un terreno in Vicopisano,  ai  sensi  dell'art.  76,
 terzo comma, del d.P.R. n. 597/1973.
    L'improcedibilita'  per  tutti  i  ricorsi, ad eccezione di quelli
 presentati dalla  Giordani,  era  stata  ritenuta  perche'  gli  atti
 introduttivi del giudizio di primo grado erano stati inviati in busta
 chiusa e non in plico raccomandato e, per cio' che concerne i ricorsi
 di Conti Romano e Conti Pierluigi, perche' tardivi in quanto la copia
 era stata inviata  nei  termini  ad  ufficio  incompetente  e  quindi
 trasmessa tardivamente a quello territorialmente competente.
    La  commissione  di  primo  grado,  poi,  respingeva  nel merito i
 ricorsi  presentati  dalla  Giordani  perche'  riteneva  congruo   il
 criterio  di  determinazione  del reddito utilizzato dall'ufficio, ed
 infine respingeva i ricorsi avverso le iscrizioni  a  ruolo  per  gli
 anni  1976/79 da Belli Cesare perche' riteneva l'operato dell'ufficio
 conforme al disposto dell'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973.
    Nell'atto  di  appello,  Belli  Cesare,  Conti  Pierluigi  e Conti
 Romano, propongono numerose ed articolate  questioni  di  rito  e  di
 merito.
    In    primo    luogo   rilevano   come   le   eccezioni   proposte
 dall'Amministrazione siano contenute in  una  memoria  tardiva,  cio'
 dovendo  comportare  ex art. 24 d.P.R. n. 636 il rinvio al giudice di
 primo grado; quindi argomentano per  dimostrare  che  il  difetto  di
 forma nella proposizione dei giudizi di primo grado dovesse ritenersi
 superato dalla regolare instaurazione del contraddittorio  e  percio'
 sanato  ai  sensi  dell'art. 156 del c.p.c. e che l'invio della copia
 dei ricorsi ai f.lli Conti all'u.i.d. di Pisa non  potesse  ritenersi
 ragione di inammissibilita'; nel merito, poi, rilevano:
       a)  come per essere la lottizzazione realizzata prima dell'i.i.
 1974 non potesse trovare applicazione la normativa di cui all'art. 76
 del d.P.R. n. 579/1973;
       b)  come  dovesse  dubitarsi  della legittimita' costituzionale
 dell'art. 76, terzo comma, del d.P.R.  n.  597/1973  per  eccesso  di
 delega e per violazione degli art. 3 e 53 della Costituzione;
       c)  come  in  regime  transitorio  la  fattispecie in questione
 avrebbe dovuto essere inquadrata  sotto  il  regime  dell'imposta  di
 r.m.,  con  la conseguente inversione dell'onere della prova sul c.d.
 intento speculativo;
       d)  come,  infine,  ai  fini  della  liquidazione  dell'imposta
 dovesse  tenersi  conto  non  del  valore  dell'immobile  al  momento
 dell'acquisto,  ma  bensi'  di quello del quinto anno anteriore, cio'
 comportando  sulla  base  del  ricalcolo,  la  carenza  del   reddito
 tassabile;
       e) come, comunque, ed in subordine, dovessero essere ammessi in
 deduzione i costi impiegati per la destinazione parziale a verde.
    Belli  Cesare, ancora, e con atto distinto impugnava il capo della
 sentenza che respingeva nel merito i ricorsi avverso le iscrizioni  a
 ruolo,  invocando  il disposto dell'art. 15 del d.P.R. n. 602/1973 da
 qualificarsi come norma eccezionale non applicabile analogicamente ed
 in  subordine chiedendo l'annullamento del ruolo nella parte relativa
 alle obbligazioni accessorie  ed  interessi,  non  essendo  l'imposta
 definitiva.
    Giordani  Maria Jose' nel suo atto di appello eccepiva di non aver
 mai  avuto  comunicazione  della  data   di   udienza   non   essendo
 rappresentata  in  giudizio dal professionista presso cui erano state
 effettuate le notifiche; nel merito eccepiva che  non  vi  era  stato
 alcun  incremento  di  reddito  e che comunque il valore iniziale del
 terreno ammontava a L. 10.000.000  come  accertato  dall'ufficio  del
 registro.
    Nelle  proprie  deduzioni  l'ufficio  oltre a contestare punto per
 punto gli argomenti degli atti di appello, eccepiva sul piano formale
 la  irrituale  presentazione  di  un  unico  atto di appello proposto
 contestualmente da tre ricorrenti e cio' con riferimento  al  ricorso
 Belli e Conti.
    All'udienza  del  3  ottobre  1989,  in esito alla discussione, la
 commissione,  valutata  la  complessita'  delle  argomentazioni,   si
 riservava di decidere.
                               IN DIRITTO
    Ritiene   questa   commissione   non  manifestamente  infondata  e
 rilevante la questione di legittimita'  costituzionale  proposta  dal
 difensore di alcuni degli appellanti e relativa al disposto dell'art.
 76, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in riferimento
 all'art. 76 della Costituzione (eccesso di delega).
    Al  riguardo  questa  commissione  fa  proprie  le  argomentazioni
 contenute nell'ordinanza 20 aprile 1989 della commissione  tributaria
 di  primo  grado di Padova, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37
 del 13 settembre 1989.
    L'art.  2 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, prevede, al punto 5,
 l'inclusione nel computo del reddito  complessivo  delle  plusvalenze
 realizzate  dalle  persone fisiche a seguito di operazioni effettuate
 con fini speculativi su beni non relativi all'impresa commerciale. Il
 precedente  storico  immediato  dell'art.  76  cit. e' costituito dal
 secondo comma dell'art. 81 del t.u. 1958 che prevedeva  l'imposizione
 a  r.m.  delle  plusvalenze  speculative  da  chiunque  realizzate in
 dispendenza di operazioni  speculative.  L'attivita'  produttrice  di
 plusvalori  patrimoniali  si concretizza nel c.d. intento speculativo
 la cui presenza rende tassabili gli eventuali  plusvalori  realizzati
 nella  vendita  e la cui mancanza li rende, invece, esenti da imposta
 (e per Cass. sez. un. 20  febbraio  1969,  tale  intento  speculativo
 doveva sussistere sin dal momento dell'acquisto del bene).
    Come  e'  noto,  invece,  l'art.  76  cit.  opera  una presunzione
 assoluta sul solo mancato decorso del  termine  quinquennale  fra  la
 data  dell'acquisto  e  quella  di  vendita  del bene, precludendo la
 possibilita' di provare il contrario mentre il legislatore  delegante
 (legge  n.  825/1971),  nulla  ha  disposto in termini di onere della
 prova  sul  c.d.  intento  speculativo,  cosi'  mostrando  di   voler
 mantenere,  quantomeno  per  il  solo  profilo probatorio, il sistema
 previgente secondo cui onus probandi incumbit ei qui  dicit.  In  tal
 senso  la presunzione assoluta di cui si e' detto, e che nel giudizio
 sottoposto all'esame del collegio  rappresenta  il  titolo  esclusivo
 dell'imposizione  tributaria,  si  configura  come  un vero e proprio
 eccesso di delega operato  dal  legislatore  delegato  che  ha  cosi'
 introdotto  un  criterio  probatorio diverso da quello indicato nella
 legge di delega, ed in sostanza una definizione  sostanziale  diversa
 della   plusvalenza  speculativa  (poiche'  la  presunzione  assoluta
 finisce con l'operare sulla nozione stessa di reddito tassabile).
    Per  le  ragioni  esposte  appare  rilevante  e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  76,
 terzo  comma,  d.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597,  in riferimento
 all'art. 76 della Costituzione. La rilevanza della questione e' in re
 ipsa.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  76  del  d.P.R.  29  settembre
 1973, n. 597, in relazione all'art. 76 della Costituzione;
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che  la  presente ordinanza sia notificata alle parti, al
 Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti
 delle due Camere;
    Visto l'art. 295 del c.p.c. sospende il presente procedimento.
      Pisa, addi' 21 novembre 1989
                   Il presidente estensore: NISTICO'

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