N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1989

                                 N. 184
    Ordinanza emessa il 29 novembre 1989 dal tribunale di Ancona nel
        procedimento penale a carico di Candela Gennaro ed altri
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 immotivato e vincolante del p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del
 giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art.  442,
 secondo  comma,  del  c.p.p.  1988  -  Mancata  instaurazione  di  un
 effettivo  contraddittorio  tra  le parti - Violazione del diritto di
 difesa - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto all'analogo
 istituto  dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art.
 444  c.p.p.)  -  Lesione  del  principio  dell'obbligatorieta'  della
 motivazione per i provvedimenti giurisdizionali.
 (C.C.P. 1988, art. 438).
 (Cost., artt. 3, 24 e 111).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento penale
 contro Candela  Gennaro  ed  altri,  sull'eccezione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  438  del  c.p.p.  sollevato  dalla difesa,
 sentito il p.m.;
                          RILEVATO E RITENUTO
    Non  appare manifestamente infondata l'eccezionale di legittimita'
 costituzionale dell'art. 438 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24
 e  111 della Costituzione, giacche' l'art. 438 del c.p.p. attribuisce
 al  p.m.  la  facolta'  di  esprimere  un  dissenso  immotivato  alle
 richieste di giudizio abbreviato avanzata dell'imputato e non prevede
 alcun controllo dell'organo giurisdizionale  sulla  fondatezza  delle
 ragioni  del  dissenso,  con  cio' escludendosi l'instaurazione di un
 effettivo contraddittorio tra le parti e di una verifica del  giudice
 in  ordine  alle  cause impeditive dell'applicazione di una riduzione
 automatica della pena,  in  violazione  del  diritto  di  difesa  per
 mancanza   di   contraddittorio   tra  le  parti,  del  principio  di
 uguaglianza  essendo  irragionevole  la  disparita'  di   trattamento
 rispetto  all'istituto  di  cui  agli  artt.  444 e segg. del c.p.p.,
 dell'art.  111  della  Costituzione  che  statuisce  come  "Tutti   i
 provvedimenti  giurisdizionali  devono essere motivati". Tale essendo
 la manifestazione di dissenso  del  p.m.  incidente  sul  diritto  di
 liberta',  attraverso  la  negazione della diminuzione di pena di cui
 all'art. 442 del c.p.p.
    Il  pericolo  che  gli imputati commettano reati di cui all'ultima
 parte dell'art. 274 del c.p.p., puo' essere scongiurato con la misura
 degli arresti domiciliari.
    Non  essendo  prevista,  allo  stato,  la  situazione  di assoluta
 indigenza  dell'imputato  Sensore;  essendo  lo  stesso  intestatario
 dell'auto   in   sequestro   e   potendosi,   pertanto,   far   luogo
 all'applicazione dell'art. 240 del c.p.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale cosi' come sopra prospettata;
    Sospende il giudizio in corso;
    Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento;
    Dispone  che  gli  imputati Candela Gennaro, Carbone Lino, Sensore
 Natale e Ruggiero Giuseppe rimangano in stato di  custodia  cautelare
 nella propria abitazione risultante dagli atti;
    Rigetta l'istanza ulteriore emanata dalla difesa di Sensore.
      Ancona, addi' 29 novembre 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0430