N. 184 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 novembre 1989
N. 184 Ordinanza emessa il 29 novembre 1989 dal tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Candela Gennaro ed altri Processo penale - Nuovo codice - Rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Mancata instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti - Violazione del diritto di difesa - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto all'analogo istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) - Lesione del principio dell'obbligatorieta' della motivazione per i provvedimenti giurisdizionali. (C.C.P. 1988, art. 438). (Cost., artt. 3, 24 e 111).(GU n.16 del 18-4-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Candela Gennaro ed altri, sull'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del c.p.p. sollevato dalla difesa, sentito il p.m.; RILEVATO E RITENUTO Non appare manifestamente infondata l'eccezionale di legittimita' costituzionale dell'art. 438 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, giacche' l'art. 438 del c.p.p. attribuisce al p.m. la facolta' di esprimere un dissenso immotivato alle richieste di giudizio abbreviato avanzata dell'imputato e non prevede alcun controllo dell'organo giurisdizionale sulla fondatezza delle ragioni del dissenso, con cio' escludendosi l'instaurazione di un effettivo contraddittorio tra le parti e di una verifica del giudice in ordine alle cause impeditive dell'applicazione di una riduzione automatica della pena, in violazione del diritto di difesa per mancanza di contraddittorio tra le parti, del principio di uguaglianza essendo irragionevole la disparita' di trattamento rispetto all'istituto di cui agli artt. 444 e segg. del c.p.p., dell'art. 111 della Costituzione che statuisce come "Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati". Tale essendo la manifestazione di dissenso del p.m. incidente sul diritto di liberta', attraverso la negazione della diminuzione di pena di cui all'art. 442 del c.p.p. Il pericolo che gli imputati commettano reati di cui all'ultima parte dell'art. 274 del c.p.p., puo' essere scongiurato con la misura degli arresti domiciliari. Non essendo prevista, allo stato, la situazione di assoluta indigenza dell'imputato Sensore; essendo lo stesso intestatario dell'auto in sequestro e potendosi, pertanto, far luogo all'applicazione dell'art. 240 del c.p.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale cosi' come sopra prospettata; Sospende il giudizio in corso; Ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone che gli imputati Candela Gennaro, Carbone Lino, Sensore Natale e Ruggiero Giuseppe rimangano in stato di custodia cautelare nella propria abitazione risultante dagli atti; Rigetta l'istanza ulteriore emanata dalla difesa di Sensore. Ancona, addi' 29 novembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0430