N. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 ottobre 1986- 20 marzo 1990
N. 185 Ordinanza emessa il 13 ottobre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 20 marzo 1990) dalla commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto dalla S.r.l. "M.d.M." contro l'ufficio imposte dirette di Montebelluna Imposte in genere - Dichiarazione dei sostituti d'imposta - Presentazione tempestiva ad ufficio non competente - Ricezione di detta dichiarazione a termine scaduto da parte dell'ufficio competente - Sanzioni a carico del dichiarante - Diverso trattamento sanzionatorio a seconda che l'invio in ritardo riguardi il mod. 740 (sanzione piu' lieve) oppure il mod. 770 (sanzione piu' grave) - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni analoghe. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 9, sesto comma, e 47). (Cost., art. 3).(GU n.16 del 18-4-1990 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso prodotto da "M.d.M. - S.r.l." avverso accertamento n. 198/1984; Letti gli atti; Sentito il rappresentante dell'ufficio e la parte rappresentata per delega dal dott. Francesco Bonanigo; Udito il relatore sig. Bianchini rag. Aldo; RITENUTO IN FATTO L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Montebelluna notifica in data 25 settembre 1984 alla ricorrente societa' avviso di accertamento n. 198 del 17 settembre 1984 irrogante a sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 600/1973; la pena pecuniaria di L. 79.204.000 (settantanovemilioniduecentoquattromila) in quanto nella qualita' di sostituto d'imposta aveva si presentato tempestivamente la dichiarazione prescritta dall'art. 7 dello stesso decreto all'ufficio imposte dirette di Treviso, territorialmente incompetente ma poiche' quest'ultimo l'aveva ritrasmesso, competente di Montebelluna dove era pervenuta il 22 giugno 1983, oltre il termine di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 600/1973, ultimo comma, di conseguenza questa era stata considerata omessa a tutti gli effetti, pur costituendo titolo per la riscossione delle ritenute nella stessa indicate e gia' versate all'Erario. Nel suo ricorso la societa' eccepisce di avere versato sempre tempestivamente le ritenute operate alle scadenze di rito e di avere altrettanto tempestivamente spedito entro il termine prescritto del 30 aprile la dichiarazione dei sostituti d'imposta, per cui dal suo erroneo comportamento nell'indicare l'ufficio destinatario in quello di Treviso anziche' in quello di Montebelluna, nessun danno era conseguito all'Erario. Nello stesso atto e nella successiva memoria sostiene la irritualita' dell'applicazione dell'art. 47 anzicitato per quantificare la pena pecuniaria relativa a questa infrazione sostanzialmente informale. L'ufficio sostiene di avere operato secondo quanto previsto dal combinato disposto artt. 12 e 9 del d.P.R. considera errata la richiesta formulata dalla ricorrente in via subordinata, di applicare cioe' nella fattispecie, la pena pecuniaria prevista dall'art. 46 stesso decreto e ritiene manifestamente infondata la sollevata questione d'incostituzionalita', richiamando all'uopo due sentenze della commissione tributaria centrale. O S S E R V A Appare di lapalissiana evidenza la disparita' di trattamento inflitto a due fatti nella sostanza identici: il primo quello dell'erroneo invio della dichiarazione dei redditi (mod. 740, 750 e 760) ad ufficio incompetente sempre nella osservanza dei relativi termini e degli effettuati dovuti versamenti, ed il secondo dell'invio ad ufficio incompetente nel termine di rito ed effettuati versamenti del mod. 770. Nelle due ipotesi ora descritte l'ufficio incompetente rinvia con ritardo dette dichiarazioni pervenute percio' a quello competente oltre i 30 giorni previsti dal sesto comma dell'art. 9. In entrambi i casi non esiste debenza di tributi in quanto tempestivamente corrisposti a suo tempo. In entrambi i casi le dichiarazioni vengono considerate omesse pur costituendo titolo per la riscossione delle imposte nelle stesse indicate e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. Le due inadempienza pero' vengono sanzionate in modo macroscopicamente diverso, usando due metri diversi anche per la quantificazione delle pene pecuniarie dovute nell'ipotesi e realta' della fattispecie in esame, che nulla sia dovuto all'Erario, perche' gia' corrisposto. Infatti: si ipotizzi che nel caso del mod. 740 sia dovuta e versata a suo tempo un'imposta pari a lire un miliardo e che la dichiarazione tempestivamente prodotta ad ufficio incompetente e pervenuta a quello competente oltre gli anzicitati termini di trenta giorni, la pena pecuniaria per tale formale infrazione va da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000, in considerazione del fatto che non sono dovute imposte. Nel secondo caso del mod. 770 nel quale figurino ritenute gia' versate per lire un miliardo, la stessa infrazione viene sanzionata con una pena pecuniaria da due a quattro miliardi: balza evidente la stridente sproporzione fra le due sanzioni comminate a sensi dell'art. 46, primo comma, per il primo caso, ed a sensi dell'art. 47 per il secondo caso, in dipendenza della stessa infrazione. Al di la' di ogni considerazione sulle conseguenze che ne potrebbero derivare da una cosi' irrazionale penalizzazione che va oltre ogni pur minima logica etica fiscale, non e' di fuori luogo evidenziare quanto stridente appaia la formulazione del sesto comma, art. 9, del d.P.R. n. 600/1973 che cosi' recita: "Le dichiarazioni presentate con un ritardo superiore al mese si considerano omesse a tutti gli effetti, ma costituiscono titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta". Evidente e' la discrazia esistente in detto articolo quando attraverso una finzione giuridica, in suprema sintesi si afferma che lo stesso documento che e' valido all'Erario per la riscossione delle ritenute indicate e gia' versate dal sostituto d'imposta, quello stesso documento non esiste nei riguardi del contribuente che ha indirizzato tempestivamente la dichiarazione all'amministrazione finanziaria anche se ad un ufficio incompetente, che poi per sua colpa, la ha ritrasmesso con ritardo, all'ufficio competente. Il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione impone di riconoscere che questo e' stato prevaricato in quanto la stessa infrazione commessa nei due casi anzimenzionati, comporta sanzioni macroscopicamente diverse, la prima, logica e giustamente quantificata per una infrazione formale, la seconda assolutamente illogica e vessatoria perche' quantificata con un metro ingiustificatamente diverso dalla prima, e cio' perche', per entrambe, e' stato errato l'indirizzo dell'ufficio cui le dichiarazioni andavano inviate. Il collegio percio' ritiene che la formulazione del sesto comma dell'art. 9 del d.P.R. n. 600/1973 sia carente di legittimita' costituzionale in quanto non pone sullo stesso piano l'Erario ed il sostituto d'imposta, dato che contradditoriamente riconosce la esistenza di un titolo per la riscossione delle imposte per lo Stato e la inesistenza dello stesso titolo nei confronti del contribuente. Incostituzionale appare la formulazione delle penalita' comminate a sensi dell'art. 47, in quanto commisurate "sulle ritenute considerate non dichiarate" ma dichiarate tempestivamente ad ufficio incompetente e riflettenti versamenti tempestivamente effettuati, in contrasto con le penalita' stabilite dall'art. 46 commisurate sulle imposte dovute.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 53, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la sollevata questione di leggittimita' costituzionale degli art. 9, sesto comma, e 47, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per violazione dell'art. 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidente delle due Camere del Parlamento. Treviso, addi' 13 ottobre 1986 Il presidente: (firma illeggibile) Il relatore: (firma illeggibile) 90C0431