N. 182 SENTENZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza- Pensioni- Trattamento di riversibilita'
 erogato dalla gestione speciale commercianti- Titolari di pensione
 diretta C.P.D.E.L.- Cumulo- Integrazione al minimo- Esclusione-
 Richiamo alle sentenze nn. 355, 488, 373 e 81 del 1989- Residua
 ipotesi di preclusione- Principio ormai espunto dall'ordinamento-
 Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).
 
 (Cost., art. 3).
 
 Previdenza e assistenza - Pensioni - Trattamento di riversibilita'
 erogato dalla gestione speciale commercianti Titolari di pensione
 diretta a carico dello Stato - Cumulo Trattamento indiretto a carico
 della gestione speciale artigiani  - Contitolarita' di pensione di
 vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria - Cumulo
 - Integrazioni  al minimo - Esclusione - Questioni gia' dichiarate
 costituzionalmente illegittime (sentenze nn. 504 e 81 del 1989) -
 Manifesta inammissibilita'.
 
 (Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma)
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.16 del 18-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
 prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo  CAIANIELLO,  avv.  Mauro
 FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 19, secondo
 comma,   della   legge   22   luglio   1966,   n.   613   (Estensione
 dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro  familiari
 coadiutori  e  coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici per i
 lavoratori autonomi), e dell'art. 1, secondo comma,  della  legge  12
 agosto   1962,   n.  1339  (Disposizioni  per  il  miglioramento  dei
 trattamenti di  pensione  corrisposti  dalla  Gestione  speciale  per
 l'assicurazione  obbligatoria  invalidita',  vecchiaia  e  superstiti
 degli artigiani e loro familiari), promosso con ordinanza  emessa  il
 19  ottobre  1988  dal  Tribunale  di Bologna nel procedimento civile
 vertente tra l'I.N.P.S. e Bossutto Luisa ed altre, iscritta al n. 525
 del  registro  ordinanze  1989  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto l'atto di costituzione di Bossutto Luisa ed altre;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  20  febbraio  1990  il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva proposto appello
 avverso la sentenza di  primo  grado,  dichiarativa  dell'obbligo  di
 integrare  al  minimo  alcune  pensioni, il Tribunale di Bologna, con
 ordinanza emessa il 19  ottobre  1988,  ha  sollevato,  in  relazione
 all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale: 1) dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio
 1966,  n.  613,  nella  parte in cui esclude l'integrazione al minimo
 della pensione di riversibilita' a  carico  della  Gestione  speciale
 commercianti  per  i  titolari: a) di pensione diretta a carico dello
 Stato; b) di pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni ai
 dipendenti  degli  enti  locali (C.P.D.E.L.); 2) dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte  in  cui  non
 consente  l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' a
 carico della Gestione speciale artigiani per i titolari  di  pensione
 di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
    A   parere   del   giudice   a   quo,  le  situazioni  prospettate
 risulterebbero del tutto analoghe a quelle gia' risolte  da  numerose
 sentenze   di   questa   Corte  che  hanno  riconosciuto  il  diritto
 all'integrazione al minimo in molteplici ipotesi.
    Nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte si sono costituite le parti
 private,   insistendo   per    la    declaratoria    d'illegittimita'
 costituzionale delle norme impugnate.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Oggetto  del  dubbio  di  legittimita' costituzionale sono:
 l'art. 19,  secondo  comma,  della  legge  22  luglio  1966,  n.  613
 (Estensione  dell'assicurazione  obbligatoria  per  l'invalidita', la
 vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed  ai
 loro   familiari   coadiutori   e   coordinamento  degli  ordinamenti
 pensionistici per i lavoratori autonomi), e l'art. 1, secondo  comma,
 della   legge   12   agosto   1962,  n.  1339  (Disposizioni  per  il
 miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla  Gestione
 speciale  per  l'assicurazione  obbligatoria invalidita', vecchiaia e
 superstiti degli artigiani e loro familiari). Nel giudizio a quo tali
 norme   sono   invocate  dall'I.N.P.S.  in  quanto,  rispettivamente,
 preclusive  dell'integrazione  al  minimo:  a)  della   pensione   di
 riversibilita'  a  carico  della Gestione speciale commercianti per i
 titolari di pensione diretta a carico  dello  Stato,  nonche'  per  i
 percettori  di  pensione diretta a carico della Cassa per le pensioni
 ai  dipendenti  degli  enti  locali  (C.P.D.E.L.);  b)  del  medesimo
 trattamento  indiretto a carico della Gestione speciale artigiani per
 i titolari di  pensione  di  vecchiaia  a  carico  dell'assicurazione
 generale obbligatoria.
    2. - La questione sub a) e' gia' stata sottoposta alla Corte nella
 prima delle due ipotesi di contitolarita' di pensioni e  la  relativa
 norma  e'  stata  dichiarata,  sotto tale profilo, illegittima con la
 sentenza  n.  504  del  1989,  onde  va,  a   riguardo,   pronunciata
 declaratoria di manifesta inammissibilita'.
    3.  -  E'  fondata la questione di legittimita' del citato art. 19
 nella parte in  cui  non  consente  l'integrazione  al  minimo  della
 pensione   di   riversibilita'   erogata   dalla   Gestione  speciale
 commercianti per i  titolari  di  pensione  diretta  a  carico  della
 C.P.D.E.L.,  allorche',  per  effetto  del  cumulo  venga superato il
 trattamento minimo garantito.
    Trattasi  di  una  delle  residue  ipotesi  di  operativita' della
 preclusione  all'integrazione  al  minimo  per  i  titolari  di  piu'
 pensioni,  principio  ormai  espunto  dall'ordinamento  in  virtu' di
 numerose  decisioni  della   Corte   (salvo   il   limite   temporale
 rappresentato  dall'entrata  in vigore del decreto-legge 12 settembre
 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11  novembre
 1983, n. 638, che ha disciplinato ex novo la materia).
    In  piu'  occasioni  e'  stata  altresi'  sottolineata  la  natura
 meramente contabile-finanziaria  della  distinzione  tra  le  diverse
 Gestioni,  almeno  ai  fini che qui interessano (cfr. sentenze n. 355
 del 1989 e n.  488  del  1989)  e  si  e'  formulato  l'auspicio  che
 l'I.N.P.S.  si  adegui alle ormai consolidate affermazioni in materia
 anche  con  riguardo  alla  definizione  delle  controversie   ancora
 pendenti (cfr. sentenza n. 373 del 1989).
    4.  -  Con  la  sentenza  n. 81 del 1989, l'art. 1, secondo comma,
 della legge 12 agosto 1962, n. 1339 e' stato  dichiarato  illegittimo
 in  riferimento  ad  ogni sua possibile applicazione atta ad impedire
 l'integrazione in  argomento  e  quindi,  la  relativa  questione  e'
 manifestamente inammissibile.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
      1)   dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  19,
 secondo comma,  della  legge  22  luglio  1966,  n.  613  (Estensione
 dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro  familiari
 coadiutori  e  coordinamento  degli  ordinamenti  pensionistici per i
 lavoratori autonomi), nella parte in cui non consente  l'integrazione
 al  minimo  della  pensione di riversibilita' a carico della Gestione
 speciale commercianti nell'ipotesi di cumulo con pensione  diretta  a
 carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali;
      2)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita' della questione di
 legittimita' costituzionale della  medesima  norma,  gia'  dichiarata
 illegittima,  per  il  caso  di  cumulo con pensione diretta a carico
 dello Stato, con sentenza n. 504 del 1989;
      3)  dichiara  la  manifesta  inammissibilita' della questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma,  della  legge
 12  agosto  1962,  n.  1339  (Disposizioni  per  il miglioramento dei
 trattamenti di  pensione  corrisposti  dalla  Gestione  speciale  per
 l'assicurazione  obbligatoria  invalidita',  vecchiaia  e  superstiti
 degli artigiani e loro familiari), gia'  dichiarato  illegittimo  con
 sentenza n. 81 del 1989.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0433