N. 201 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Edilizia - Abusivismo - Domanda di concessione in sanatoria -
 Sospensione automatica per un tempo illimitato dell'azione penale -
 Richiamo alla sentenza n. 370/1988 - Sospensione limitata al tempo
 necessario all'esaurimento del procedimento realizzato
 dall'amministrazione attiva - Identica questione gia'  dichiarata
 manifestamente infondata (ordinanza n. 423/1989) Manifesta
 infondatezza.
 
 (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22, primo comma).
 
 (Cost., art. 112).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.
 Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 13 e 22,
 primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
 controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
 sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa  il  1Œ
 giugno 1989 dal Pretore di Milano nel procedimento penale a carico di
 Franzini Umberto, iscritta al n. 649 del registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 52, prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Milano, con ordinanza del 1Πgiugno
 1989 (Reg. ord. n. 649/89) ha sollevato, in riferimento all'art.  112
 Cost.,  questione di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 22,
 primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
 controllo  dell'attivita'  urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
 sanatoria delle opere edilizie) nella parte in  cui  e'  prevista  la
 sospensione  automatica  per un tempo illimitato dell'azione penale a
 seguito  della  presentazione  della  domanda   di   concessione   in
 sanatoria;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata manifestamente
 infondata;
    Considerato  che  il  secondo comma dell'art. 13 della legge n. 47
 del 1985 dispone che, trascorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di
 concessione  o di autorizzazione in sanatoria senza che il sindaco si
 pronunci, la richiesta s'intende respinta;
      che, pertanto, il procedimento amministrativo dinanzi al sindaco
 puo' durare al massimo sessanta giorni, trascorsi i quali  lo  stesso
 procedimento  si  esaurisce  con provvedimento di diniego per effetto
 del silenzio-rifiuto;
      che,  di  conseguenza,  l'azione  penale  puo' essere sospesa al
 massimo per un periodo di sessanta giorni;
      che la sentenza n. 370 del 1988 di questa Corte ha gia' statuito
 che l'art. 22, primo comma, della legge n.  47  del  1985  non  viola
 l'art.  112  Cost.  proprio perche' la sospensione dell'azione penale
 (non si estende all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato
 contro   il  provvedimento  di  diniego  ma)  e'  limitata  al  tempo
 necessario    all'esaurimento     del     procedimento     realizzato
 dall'amministrazione  attiva  in  sede di richiesta di concessione in
 sanatoria;
      che,  per  queste  ragioni,  identica  questione di legittimita'
 costituzionale e' gia' stata dichiarata manifestamente infondata  con
 l'ordinanza n. 423 del 1989;
      che,   di   conseguenza,  anche  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale proposta con l'ordinanza  in  epigrafe  va  dichiarata
 manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 13 e  22,  primo  comma,  della  legge  28
 febbraio  1985,  n.  47 (Norme in materia di controllo dell'attivita'
 urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
 edilizie)  sollevata,  in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore
 di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe.
     Cosi'  deciso  in  Roma, in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0452