N. 202 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte in genere - Irpef ed Iva - Evasione - Alterazione in misura
 rilevante del risultato della dichiarazione - Identica questione gia'
 dichiarata non fondata (sentenza n. 247/1989) Manifesta infondatezza.
 
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, primo comma, n. 7, come
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 
 (Cost., artt. 3 e 25, secondo comma).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof.  Antonio  BALDASSARRE,  prof.   Vincenzo  CAIANIELLO,
 prof. Luigi MENGONI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo comma,
 n. 7, del  decreto-legge  10  luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la
 repressione  dell'evasione  in  materia  di imposte sui redditi e sul
 valore aggiunto e per agevolare  la  definizione  delle  pendenze  in
 materia  tributaria)  come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
 promosso con:
      1)  ordinanza  emessa il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena
 nel procedimento penale a carico di Magri Elisabetta, iscritta al  n.
 679 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
     2)  ordinanza  emessa  il 19 gennaio 1989 dal Tribunale di Modena
 nel procedimento penale a carico di Caruso Antonio,  iscritta  al  n.
 680 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  7  marzo 1990 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto che, con due ordinanze emesse in data 19 gennaio 1989, il
 Tribunale  di  Gorizia  ha  sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto
 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 4, primo comma, n.  7,  del  decreto
 legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982,
 n. 516) nella parte in cui  prevede  come  elemento  costitutivo  del
 reato   l'alterazione   in   misura  rilevante  del  risultato  della
 dichiarazione;
      che  e'  intervenuto  in  entrambi  i  giudizi il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 generale  dello  Stato  ed  ha concluso per la manifesta infondatezza
 della questione;
    Considerato   che,   in  ragione  dell'identita'  delle  questioni
 sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
      che, con sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la
 non fondatezza, in riferimento agli artt.  3  e  25,  secondo  comma,
 Cost.,  della  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 4,
 primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  429,  come
 convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
      che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o
 diversi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte  con  la  citata
 decisione;
      che,   pertanto,   la   sollevata   questione   di  legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del  decreto-legge  10
 luglio  1982,  n.  429  (Norme  per  la  repressione dell'evasione in
 materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per  agevolare
 la  definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito
 in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli  artt.
 3  e  25,  secondo  comma,  Cost.  dal  Tribunale  di Gorizia con due
 ordinanze del 19 gennaio 1989 (Reg. ord. nn. 679 e 680/1989).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0453