N. 213 ORDINANZA 4 - 12 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Professionisti- Medici- Stranieri appartenenti a Stato in cuisia
 impedito l'esercizio delle liberta' democratiche- Iscrizione
 all'albo- Mancata previsione- Jus superveniens: legge 28 febbraio
 1990, n. 39, art. 10, settimo comma- Necessita' di riesame della
 rilevanza della questione- Restituzione degli atti al  giudice  a
 quo.
 
 (D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, art. 9).
 
 (Cost., art. 10, terzo comma).
(GU n.17 del 24-4-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel   giudizio   di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  del
 D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n.  233  (Ricostituzione  degli  Ordini
 delle   professioni   sanitarie  e  disciplina  dell'esercizio  delle
 professioni stesse), promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1989
 dal  TAR  del  Veneto sul ricorso proposto da Dumitrescu Bartes Tudor
 Alexandru contro l'Ordine dei medici chirurghi  e  degli  odontoiatri
 della  Provincia di Padova, iscritta al n. 644 del registro ordinanze
 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  51,
 prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  con  l'ordinanza  suddetta  il  TAR  del  Veneto ha
 proposto questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9  del
 D.L.C.P.S.  13  settembre  1946  n. 233 - in riferimento all'art. 10,
 terzo comma, della Costituzione -  nella  parte  in  cui,  prevedendo
 l'iscrizione  all'albo  dei  medici  per  gli  stranieri dotati della
 relativa abilitazione, la limita ai cittadini di Stati con i quali il
 Governo italiano abbia stipulato un accordo speciale sulla base della
 reciprocita', senza consentirla, anche in mancanza di detti  accordi,
 agli  stranieri  ai  quali  sia  impedito nello Stato di appartenenza
 l'effettivo esercizio delle liberta' democratiche;
    Considerato   che,   nelle  more  del  giudizio  avanti  la  Corte
 costituzionale, l'art. 10, settimo comma,  della  legge  28  febbraio
 1990,   n.   39,  ha  introdotto  la  possibilita'  per  i  cittadini
 extracomunitari in possesso di laurea  o  di  diploma  conseguiti  in
 Italia  di  chiedere  l'iscrizione  agli albi professionali in deroga
 alle  disposizioni  che  prevedono  il  possesso  della  cittadinanza
 italiana  per  l'esercizio delle relative professioni, e che pertanto
 si rende necessaria  una  nuova  valutazione  della  rilevanza  della
 questione   di  legittimita'  costituzionale  da  parte  del  giudice
 rimettente, al quale vanno quindi rinviati gli atti rispettivi;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina  la  restituzione  degli  atti  al  Tribunale amministrativo
 regionale del Veneto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0464