N. 221 ORDINANZA 4 - 19 aprile 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Previdenza e assistenza - Ratei di pensione comunque non posti in
 pagamento - Prescrizione quinquennale - Norma gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima (sentenza n. 283/1989) Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 11).
 
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.18 del 2-5-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, della legge
 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio
 annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1988), promosso
 con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 dal  Pretore  di  Lucca  nel
 procedimento   civile   vertente   tra  Fogli  Mila  Alda  Assunta  e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  663  del  registro  ordinanze  1989  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica n. 2, prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 12 novembre 1988 (pervenuta
 il 13 dicembre 1989) il Pretore di Lucca ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 11 della legge 11 marzo 1988,
 n.  67  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
 pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria 1988), che prevede la
 prescrizione quinquennale dei ratei di pensione comunque non posti in
 pagamento, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;
    Considerato  che questa Corte con sentenza n. 283 del 1989 ha gia'
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma impugnata;
      che pertanto la sollevata questione va dichiarata manifestamente
 inammissibile (cfr. anche ordinanza n. 527 del 1989);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 11  marzo  1988,
 n.  67  (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
 pluriennale dello Stato - legge finanziaria  1988),  gia'  dichiarato
 illegittimo con sentenza n. 283 del 1989, in riferimento agli artt. 3
 e  38  della  Costituzione,  sollevata  dal  Pretore  di  Lucca   con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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