N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1989
N. 225 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1989 dal tribunale di Asti nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Fellin Maria Luigia Previdenza e assistenza sociale - Dipendenti ex O.N.M.I. transitati negli enti locali - Indennita' di fine rapporto - Non computabilita' ai fini del calcolo di detta indennita' della indennita' integrativa speciale mensile per il personale iscritto all'I.N.A.D.E.L. anteriormente al 1 gennaio 1974 - Ingiustificata disparita' di trattamento, in base al mero elemento temporale, di soggetti nella stessa situazione giuridica. (Legge 7 luglio 1980, n. 299, art. 3, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.20 del 16-5-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa in grado d'appello n. 1315/87 promossa dall'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, in persona del commissario pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Sereno Argenta di Asti ed Alcide Dogliotti di Torino, appellante, nei confronti di: Fellin Maria Luigia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Conte e Giangiacomo Rapino di Asti, appellata; Udita l'esposizione dal giudice relatore; Sentiti i difensori delle parti; Letti gli atti di causa; Rilevato che, in sede di gravame avverso la sentenza emessa fra le parti dal pretore di Asti in data 19 maggio 1987, l'istituto ricorrente ha lamentato, fra le altre questioni, in primo luogo l'avvenuto compito, in sede di calcolo del trattamento di fine rapporto, della indennita' integrativa speciale corrisposta alla Fellin in relazione al periodo di lavoro da lei prestato presso l'O.N.M.I.; Considerato che il suddetto motivo di censura appare fondato, in quanto, secondo il condivisibile orientamento delle sezioni unite della suprema Corte "l'esclusione dell'indennita' integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, dal calcolo della retribuzione agli effetti del trattamento di fine servizio e' esplicitamente sancita dall'art. 1, primo comma, lett. c), della stessa legge, modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185, e riguarda - limitatamente al trattamento spettante per il periodo di servizio prestato presso l'O.N.M.I. anche i dipendenti di tale ente trasferiti agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 698, giacche' la computabilita' di tale indennita' con effetto dal 1 gennaio 1974, disposta dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, concernente solo il personale iscritto all'I.N.A.D.E.L., gestione previdenza, e tale iscrizione, per il personale dell'O.N.M.I., e' intervenuta, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 698/1975, solo dopo la cassazione del relativo rapporto" (cfr. Cass. sez. un. n. 2756 del 7 giugno 1989); Rilevato che la difesa della Fellin ha prospettato l'incostituzionalita' di una lettura delle norme di leggi vigenti nel senso dell'accoglimento sul punto della tesi sostenuta dall'I.N.A.D.E.L. e come sopra fatta propria da questo tribunale; Ritenuto che tale eccezione appare, oltreche' rilevante nel giudizio, non manifestamente infondata, con riferimento da un lato all'art. 3 della Costituzione, e dall'altro, all'art. 3, secondo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, nell'interpretazione dianzi accolta, in quanto la disposizione in oggetto determina una disparita' di trattamento fra due categorie di lavoratori (dipendenti degli enti locali iscritti all'I.N.A.D.E.L. anteriormente al 1 gennaio 1974 e dipendenti trasferiti a tali enti in forza della legge 23 dicembre 1975, n. 698; trattasi di una disparita' che si appalesa fondata su elementi estrinseci (data di iscrizione all'I.N.A.D.E.L.), posto che la legge 3 giugno 1985, n. 160, al secondo comma dell'art. 22 comprendeva la indennita' integrativa speciale de qua tra gli elementi della retribuzione sui quali effettuare il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, prevedendo fra i destinatari della norma anche il personale dello Stato con ordinamento autonomo; Pertanto, con effetto dal 1 gennaio 1974, il personale appartenente all'oggi disciolta O.N.M.I. si trovava soggetto alla contribuzione previdenziale nella stessa misura dei dipendenti in allora gia' iscritti all'I.N.A.D.E.L. (ai quali, tra l'altro, erano equiparati dalla legge n. 698/1975 citata, il cui art. 6, sesto comma, prevede che "l'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla sua entrata in vigore); Vista la sentenza non definitiva con la quale il tribunale, in data odierna, ha ritenuto infondata la eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria, sollevata dalla difesa dell'I.N.A.D.E.L.; Letta la legge 11 marzo 1953, n. 87;
P. Q. M. Attesa la rilevanza e la non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalita' dell'art. 3 secondo comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, in relazione all'art. 3 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Asti, addi' 19 dicembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0524