N. 234 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 gennaio 1990
N. 234 Ordinanza emessa il 22 gennaio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno nel procedimento penale a carico di Esposito Raffaele Ordinamento giudiziario - Procedimento penale con magistrato parte offesa - Previsto spostamento di competenza presso l'ufficio giudiziario della sede di corte d'appello piu' vicina Possibilita' di competenza reciproca per procedimenti penali concernenti magistrati - Conseguente possibile pregiudizio dell'indipendenza di giudizio - Violazione del principio di eguaglianza ed imparzialita' - Lesione del diritto di difesa. (Art. 41-bis c.p.p. abrogato; art. 11 c.p.p. 1988). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.20 del 16-5-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI A seguito della udienza preliminare tenuta in data odierna per il procedimento a carico di Esposito Raffaele nato a Torre Annunziata il 20 dicembre 1947 imputato "del reato p. e p. dagli artt. 368 e 81, primo comma, del c.p. perche', con dichiarazioni rese al g.i. del tribunale di Napoli, accusava falsamente sapendoli innocenti i sostituti procuratori della Repubblica di Napoli Lancuba, Miller e Iervolino, i quali avevano proceduto al suo interrogatorio il 9 ottobre 1984, del delitto di falso ideologico in atto pubblico ed in particolare di aver verbalizzato alcune dichiarazioni da lui non rese. In Napoli il 17 aprile 1985", il giudice per le indagini preliminari sottoscritto ha emesso la seguente ordinanza sollevando di ufficio eccezione di incostituzionalita'; Visti gli artt. 41- bis del c.p.p. abrogato e 11 del c.p.p. regolanti la materia della competenza in procedimenti in cui un magistrato assume la qualita' di indiziato (vecchio codice), imputato o persona offesa, o infine danneggiato (nuovo codice); Considerato che la ratio della norma va individuata nella necessita' di eliminare situazioni che possano influire sulla imparzialita' del giudice e sulla sua serenita' di giudizio e ancor piu' situazioni in cui possano agevolmente sollevarsi sospetti di parzialita' e quindi sospetti sul corretto esercizio della giurisdizione (l'esigenza e' stata ritenuta cosi' rilevante dal nuovo codice che si e' allargato l'ambito di operativita' dell'eccezione facendosi espresso riferimento anche alla figura del danneggiato del reato - prima esclusa dalla prevalente giurisprudenza - e alla dizione "competenza di un ufficio giudiziario ricompreso nel distretto in cui il magistrato esercita le funzioni" al posto di quella, piu' restrittiva, prima prevista dall'art. 41-8 3bis "dell'ufficio giudiziario in cui..."); Ritenuto altresi' che non e' estraneo a detta previsione normativa il timore che il cittadino che assuma un qualsiasi ruolo processuale in detti procedimenti possa essere direttamente o indirettamente condizionato, nell'apprestare la propria difesa, dalla considerazione di agire contro gli interessi di persona che - per altri versi - e' il suo giudice naturale precostituito per legge; Ritenuto che infine non irrilevante appare - nei detti casi - l'eliminazione del sospetto che il magistrato coinvolto possa apparire all'opinione pubblica come vincente o perdente, non in relazione alla sua effettiva situazione di diritto, ma perche' giudicato da colleghi del proprio ufficio o distretto, il che innegabilmente lede altresi' il diritto di ogni cittadino, e tra essi anche dei magistrati, di vedersi giudicati da giudici che non possano esser sospetti di parzialita' o di condizionamento (e cio' naturalmente deve dirsi anche per il cittadino parte offesa o danneggiato da reati commessi dai magistrati); Verificato che esso art. 41- bis e esso art. 11 citati, nella loro concreta applicazione determinano, come nel caso di specie, situazioni di "reciprocita'" (nel senso che gli uffici del distretto di Salerno sono competenti per i magistrati addetti agli uffici del distretto di Napoli e viceversa) che non solo ledono, sia pure in via indiretta, tutti gli interessi prima elencati e gia' ritenuti meritevoli di tutela dal legislatore, ma che creano altresi' ulteriore situazione patologica, quale la reciprocita', certamente rilevante per la lesione degli interessi tutelati dalla norma, che appaiono in detti casi vulnerati addirittura in maniera ancor piu' palese (la sola appartenenza del magistrato al distretto comporta la eccezione alla normale competenza territoriale, mentre l'essere il magistrato giudice di magistrati addetti all'ufficio dell'altro distretto, a loro volta giudici naturali precostituiti per lo stesso magistrato giudicante, non determina alcuna conseguenza ulteriore sul piano della competenza, pur essendo evidente qui una diretta interscambiabilita' di funzioni tra i magistrati dei due uffici - addirittura eclatante nel caso di uffici impersonali addetti all'esercizio dell'azione penale -, sicuramente lesiva dei valori posti a base delle norme in esame); Ritenuto che tale situazione puo' provocare violazione del diritto di uguaglianza ex art. 3, primo comma, della Costituzione, nonche' del diritto di difesa ex art. 24, secondo comma, della Costituzione, non prevedendo la norma ulteriori criteri di determinazione della competenza territoriale nei citati casi di reciprocita', pur avendo peraltro la stessa norma previsto criteri suppletivi per situazioni di analoga rilevanza derivanti dall'applicazione concreta della deroga alla normale competenza territoriale (v. ultima parte primo comma dei due articoli del codice); Ritenuta infine la rilevanza della questione ai fini della decisione del presente procedimento, dovendosi valutare la legittimita' degli atti emessi sotto il regime del codice abrogato (41- bis del c.p.p.) nonche' la legittimita' degli atti a compiersi sotto il regime del nuovo codice di procedura penale (art. 11 del c.p.p.);
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nel procedimento di cui in premessa la questione della legittimita' costituzionale degli artt. 41- bis del c.p.p. abrogato e 11 del nuovo c.p.p., in relazione agli artt. 3, primo comma, della Costituzione e 24, secondo comma, della Costituzione; Ordina la sospensione del presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al p.m. presso il tribunale di Salerno, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nazionale. Salerno, addi' 22 gennaio 1990 Il giudice per le indagini preliminari: FRASSO 90C0531