N. 243 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1989

                                 N. 243
 Ordinanza  emessa  il  13  dicembre  1989  dal  pretore  di Parma nel
 procedimento civile vertente tra Campilii Anna ed altri  e  Ministero
 dell'interno
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Norme  a favore di mutilati ed
 invalidi  civili  -  Domanda  di  assegnazione   dell'indennita'   di
 accompagnamento   -   Decesso  dell'istante  prima  dell'accertamento
 medico-legale dello stato invalidante - Esclusione del diritto  degli
 invalidi   a   percepire   prestazioni   assistenziali   Attribuzione
 all'accertamento medico-legale  di  una  (non  pertinente)  efficacia
 costitutiva  con  conseguente  esclusione  della  possibilita' di far
 valere incondizionatamente in giudizio un diritto  costituzionalmente
 garantito  -  Disparita' di trattamento per gli eredi dei mutilati ed
 invalidi civili totalmente inabili rispetto ad altri aventi diritto a
 diversa  prestazione  previdenziale  o  assistenziale - Richiamo alle
 ordinanze della Corte nn. 61,  264  e  475  del  1989  (di  manifesta
 infondatezza  di identica questione) non condivisa dal giudice a quo.
 (Legge   30   marzo  1971,  n.  118,  art.  12,  ultimo  comma,  come
 interpretato dalla legge 13 dicembre 1986,  n.  912,  art.  1,  primo
 comma).
 (Cost., artt. 3, 24 e 113).
(GU n.20 del 16-5-1990 )
                               IL PRETORE
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa in materia di
 previdenza e assistenza obbligatoria, iscritta al  n.  181/1989  r.g.
 controversie  di lavoro e promossa da: Campilii Anna in proprio ed in
 qualita' di  procuratore  speciale  ad  acta  di  Campilii  Franca  e
 Campilii  Piergiorgio  residenti  in  Parma,  rappresentata  e difesa
 dall'avv. M. Ziveri, presso il cui studio in Parma  elegge  domicilio
 come  da  delega  a  margine del ricorso, attori, contro il Ministero
 dell'interno in persona del Ministro pro-tempore per legge  difeso  e
 rappresentato  in  giudizio dall'avvocatura dello Stato, presso i cui
 uffici in Bologna e' domiciliato, convenuto;
    All'esito  dell'udienza  del  13  dicembre  1989  fissata  per  la
 discussione e la decisione della causa;
    Esaminati   gli   atti  e  i  documenti  e  sentite  le  parti,  a
 scioglimento della riserva formulata;
                             O S S E R V A
    Parte ricorrente agisce nella qualita' di erede di Campilii Ettore
 deceduto il 25 gennaio  1989  chiedendo  la  condanna  del  Ministero
 dell'interno  alla corresponsione dell'indennita' di accompagnamento.
    La  prestazione  richiesta  non venne concessa perche' il de cuius
 era deceduto prima che l'apposita commissione sanitaria di  cui  agli
 artt.  7  e 8 della legge n. 118/1971 avesse accertato il presupposto
 dello stato di invalidita' dalla legge richiesto per il  sorgere  del
 diritto  alla  prestazione,  ai  sensi  dell'art.  12  della legge n.
 118/1971.
    Infatti,  l'art.  12,  ultimo  comma,  della  legge  citata,  come
 autenticamente interpretato  dall'art.  1  della  legge  n.  912/1986
 stabilisce    che    "gli   eredi   dell'invalido   civile   deceduto
 successivamente al riconoscimento  dell'inabilita'  hanno  diritto  a
 percepire  le  quote  di pensione gia' maturate dall'interessato alla
 data del decesso".
    Con  la  disposta  consulenza  medico-legale  d'ufficio  e' stato,
 invece,  accertato,  che  il  de  cuius  era  invalido  al  100%  fin
 dall'epoca  della presentazione della domanda in sede amministrativa.
    L'accertamento   del   c.t.u.   e'  ovviamente  condotto  su  base
 documentale, dopo il decesso dell'interessato.
    Ma  la Corte costituzionale con le ordinanze nn. 61, 264 e 475 del
 1989 ha gia' dichiarato la manifesta infondatezza della questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 12, ultimo comma, della legge
 n. 118/1971  come  autenticamente  interpretato  dall'art.  1,  primo
 comma,  della  legge  n.  912/1986,  sotto  lo  specifico profilo che
 l'accertamento sanitario della  invalidita'  civile,  valevole  anche
 come    presupposto    per    la   concessione   dell'indennita'   di
 accompagnamento,  e'  di  natura  costitutiva  e  che   quindi   tale
 accertamento   deve  avvenire  in  presenza  dell'interessato  e  non
 puo'essere effettuato dopo la sua morte  su  base  solo  documentale;
 come,  invece,  puo'  essere compiuto l'accertamento delle condizioni
 per la concessione dell'indennita' di accompagnamento, il quale  puo'
 avvenire  anche  nei  confronti  degli eredi con tutti i mezzi di cui
 puo' disporre il giudice.
    La  Corte  ha  anche  affermato che la legge interpretativa non e'
 irrazionale e non produce disparita'  di  trattamento  rispetto  alle
 altre  prestazioni previdenziali; ne' sussiste lesione del diritto di
 difesa potendo gli interessati utilizzare sempre i rimedi  apprestati
 dall'ordinamento  per  ottenere  il  sollecito disbrigo della pratica
 amministrativa.
    Al   riguardo   -  come  rileva  parte  ricorrente  nel  sollevare
 l'eccezione di incostituzionalita' - non  si  puo'  fare  a  meno  di
 osservare  ancora  che  essenziale  rilievo deve essere attribuito al
 fatto che la decorrenza della prestazione e' riferita,  dalla  legge,
 alla  data  di  presentazione  della  domanda  e  non  alla  data del
 riconoscimento della invalidita', come invece disponeva la  legge  n.
 625/1966,  la  quale  attribuiva  l'assegno  di  assistenza  dal mese
 successivo al riconoscimento dell'inabilita'.
    La  fissazione  della  decorrenza  della prestazione assistenziale
 (pensione - indennita' di accompagnamento) dal mese  successivo  alla
 data  della  domanda  amministrativa  sta  a  confermare il carattere
 accertativo dall'intera procedura,  ivi  compreso  il  riconoscimento
 dell'invalidita' da parte della commissione.
    D'altra  parte,  l'art.  22  della  legge  n. 118/1971 ammette che
 contro i provvedimenti definitivi di cui agli  artt.  9  e  15  della
 stessa  legge  riguardanti  l'inabilita'  e  lo stato di bisogno, gli
 interessati possono tutelarsi in sede giurisdizionale; e in  entrambi
 i  casi  l'oggetto  dell'azione  giudiziaria e' costituito, non tanto
 dalla   impugnazione   del   provvedimento   amministrativo,   quanto
 dall'accertamento  del diritto negato all'interessato per la mancanza
 di  una  delle  condizioni  previste  dall'art.  12  della  legge  n.
 118/1971.  E, pertanto, se l'interessato puo' agire giudizialmente in
 modo autonomo per l'accertamento del  diritto  e  gli  eredi  possono
 succedergli  nel  processo  ai sensi dell'art. 110 del c.p.c., non si
 puo' non ammettere che ne risulta confermato il carattere accertativo
 della  procedura.  Diversamente  opinando, si deve riconoscere che il
 decesso dell'inabile, avvenuto durante il  giudizio  di  accertamento
 del  diritto  alla  prestazione,  ha il valore di causa estintiva del
 processo e, di conseguenza, anche dei diritti soggettivi  alle  quote
 gia'  maturate  alla  data  del  decesso.  E  cio'  contro  le  norme
 successorie e l'ultimo comma dell'art. 12 della  legge  n.  118/1971,
 come interpretato dalla legge n. 912/1986.
    Se,  dunque,  al  procedimento di accertamento dell'invalidita' da
 parte della commissione medica si riconosce carattere dichiarativo  e
 non    costitutivo    e'   agevole   ammettere   che   l'accertamento
 dell'invalidita'  puo'  essere  condotto  anche   dopo   il   decesso
 dell'interessato  (e  non  necessariamente  in  vita),  su  base solo
 documentale a mezzo dell'espletamento,  come  nella  specie,  di  una
 c.t.u. ad opera del giudice.
    D'altra   parte,   la   stessa   Corte   costituzionale  riconosce
 espressamente che tale accertamento, non sulla  persona  direttamente
 ma  su  base  documentale puo' essere compiuto in ordine al riscontro
 delle   condizioni   per   la    concessione    dell'indennita'    di
 accompagnamento:  il  che appare contraddittorio poiche' in ogni caso
 si tratta di  operare  un  accertamento  delle  condizioni  sanitarie
 dell'interessato,  e  cio'  per  uguaglianza  di trattamento dovrebbe
 comportare che l'accertamento medesimo venga condotto in ogni caso in
 modo omogeneo e non disparato.
    In tal guisa sussiste contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
    Ma,  il  contrasto,  sotto  il profilo sopra evidenziato, sussiste
 anche in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione,  poiche'
 se  l'interessato, contro il provvedimento negativo di cui all'art. 9
 della legge n. 118/1971 (accertamento sanitario), puo' agire ex  art.
 22 della legge medesima in sede giurisdizionale per farsi riconoscere
 il diritto alla prestazione, il suo decesso, durante il  giudizio  di
 accertamento, dovrebbe comportare, secondo la norma interpretativa di
 cui alla legge n. 912/1986, l'estinzione del processo e  del  diritto
 soggettivo  dell'erede  alle quote gia' maturate, senza poter operare
 la successione nel processo ai sensi dell'art. 110  del  c.p.c.  allo
 scopo di conseguire il soddisfacimento di tale diritto.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata in riferimento
 agli  artt.  3,  24  e  113  della  Costituzione  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 12, ultimo comma, della legge
 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dall'art.  1,
 primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui
 subordina il diritto degli eredi dell'invalido civile di percepire le
 quote della prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data
 del decesso alla condizione che il decesso medesimo sia  avvenuto  in
 epoca successiva al riconoscimento dell'inabilita';
    All'uopo  rimette gli atti alla Corte costituzionale e sospende il
 giudizio;
    Manda  alla  cancelleria  di notificare la presente ordinanza alle
 parti in causa e al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  di
 comunicarla ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Parma, addi' 13 dicembre 1989
                 Il pretore-giudice del lavoro: FERRAU'

 90C0541