N. 248 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 1990
N. 248 Ordinanza emessa il 27 febbraio 1990 dal pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Brucini Romana ed altro e l'I.N.A.I.L. Previdenza e assistenza - Lavoratore non soggetto ad assicurazione obbligatoria - Infortunio in itinere con mezzo proprio Conseguente decesso - Lamentata omessa previsione dell'obbligo assicurativo per i lavoratori comunque costretti all'uso di autoveicolo privato per raggiungere il posto di lavoro. (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 4). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.20 del 16-5-1990 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza in data 16 febbraio 1990; sulle prospettate questioni di illegittimita' costituzionale; O S S E R V A Nel presente giudizio, Romana Brucini ed Antonio Bellucci eredi superstiti di Sergio Bellucci reclamano dall'I.N.A.I.L. le provvidenze previste dall'art. 85 del t.u. n. 1124/1965, sul presupposto che il loro dante causa era deceduto in seguito ad un incidente stradale nel mentre si recava da Orzignano a S. Giovanni alla Vena, e cioe' dal luogo di residenza al luogo di lavoro. L'I.N.A.I.L. si oppone all'accoglimento della domanda evidenziando come il Bellucci, funzionario, alle dipendenze di un istituto di credito, non era persona obbligatoriamente assicurata contro gli infortuni sul lavoro e come comunque l'uso dell'autovettura privata per recarsi sul posto di lavoro rispondeva a una mera esigenza di maggiore comodita'. Dall'istruttoria espletata mediante l'interrogatorio di Romana Bellucci, l'escussione di alcuni testi e l'acquisizione di documenti e' risultato incontestabilmente: a) che il Bellucci prestava la propria attivita' come funzionario titolare presso l'agenzia di S. Giovanni alla Vena della Cassa di Risparmio di Pisa; b) che il suo orario di lavoro era dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14.45 alle ore 16 dal lunedi' al venerdi; c) che, proprio in virtu' delle sue funzioni di titolare dell'agenzia, il suo orario di lavoro era caratterizzato di una certa elasticita', ma sempre con riferimento allo schema di cui al punto b) (teste Marsigli); d) che, sempre in considerazione delle sue funzioni di "titolare" con una certa frequenza, ultimato l'orario di lavoro, il Bellucci si intratteneva per curare i rapporti con i clienti della Banca che provvedeva personalmente a visitare, cio' non essendogli imposto dal datore di lavoro, ma corrispondendo ad una prassi consolidata (teste Signorini); e) che se egli avesse utilizzato per raggiungere il posto di lavoro dal luogo di residenza i mezzi pubblici APT avrebbe dovuto utilizzare per l'andata una corsa in partenza alle ore 5.07 (o 5.10) per raggiungere S. Giovanni alla Vena in tempo per l'orario di apertura della Banca; ed egualmente per il ritorno avrebbe dovuto utilizzare una corsa in partenza alla ore 17.47 per essere a casa intorno alle ore 19; (V. orari ufficiali APT, prodotti dai ricorrenti); f) che per le ragioni di cui al punto d) l'orario di ritorno non era esattamente programmabile; g) che, infine, (teste Marsigli) presso l'Agenzia di S. Giovanni alla Vena non c'era in dotazione un'auto di servizio (eventualmente utilizzabile per le visite ai clienti). Tutte le circostanze di cui sopra consentono di ritenere che l'uso dell'autovettura privata non rappresentasse una mera scelta di maggiore comodita' ma una vera e propria necessita'; e cio' se, come pare corretto, valutazioni di questo tipo (comodita'-necessita', si intende) debbono obbedire a criteri di ragionevolezza, si che' possa dirsi, come nel caso di specie, che al Bellucci non si ponevano serie alternative all'uso della propria autovettura, sia per evitare che per coprire una distanza di circa 20 km (da Orzignano a S. Giovanni alla Vena) egli dovesse muovere da casa alle cinque del mattino ed impiegare oltre due ore di tempo, sia per consentire, senza l'imposizione del rigido orario del mezzo pubblico, lo svolgimento di quella attivita' di "pubbliche relazioni" con i clienti dell'istituto ultimato l'orario di servizio, nell'interesse proprio (di carriera) e dello stesso datore di lavoro. Sicche' se il Bellucci fosse stato assicurato I.N.A.I.L. in ragione di una sua diversa attivita' (per ipotesi non impiegatizia) ai sensi dell'art. 4 del t.u. n. 1124/1965, non vi sarebbero dubbi sulla configurabilita' del c.d. infortunio in itinere. V'e' che, tuttavia, nel caso che ci occupa ed ai sensi dell'art. 4 del t.u. citato il Bellucci non era persona per la quale fosse obbligatoria l'assicurazione-infortuni di tal che' rimane esclusa la possibilita' di considerare come lavorativo-indennizzabile l'infortunio in seguito al quale egli ha trovao la morte. Tale situazione configura, a parere di questo giudice, una consistente violazione dell'art. 38 della Costituzione. E' oggi fenomeno diffusissimo quello della pendolarita' ed in specialmodo in certi settori lavorativi caratterizzati da una frequente mobilita' del lavoratore che nel corso della sua carriera ed in ragione delle esigenze dell'impresa subisce piu' di un trasferimento nella impossibilita' di provvedere di volta in volta al contestuale trasferimento dell'abitazione e della famiglia. E' altresi' diffusissimo il fenomeno, ed ancor di piu' in certi settori come quello bancario, per il quale al datore di lavoro e' del tutto indifferente la scelta del lavoratore sul luogo di residenza, e quest'ultimo non raramente e' sostanzialmente imposto da circostanze oggettive quali la difficolta' di provvedere all'alloggio in seguito ad ogni trasferimento, di provvedere al contestuale trasferimento del coniuge in ragione del rapporto di lavoro di quest'ultimo, ecc. Per altri versi e di fatto non per tutte le localita' i servizi pubblici possono (e potranno mai) assicurare trasferimenti rapidi o comunque effettuabili in un lasso di tempo ragionevole se rapportato all'orario lavorativo e spesso il rendere meno disagevole il tragitto da casa al luogo di lavoro non ha effetti solo su chi fruisce di mezzi privati alternativi, ma sulla stessa miglior efficenza della prestazione (altro e' recarsi in auto da Orzignano a S. Giovanni alla Vena coprendo il relativo percorso in circa 20 minuti e raggiungere il posto di lavoro senza particolari "stress", altro e' farlo dopo aver viaggiato per due ore, come nel caso di specie, su due diversi autobus e con una "sosta tecnica"). Si puo' allora dire che, nell'attuale assetto lavorativo, il fenomeno dell'uso del mezzo proprio per raggiungere il posto dilavoro in mancanza di un ragionevolmente utilizzabile servizio pubblico, sia fenomeno diffusissimo e di fatto imposto in special modo in certi settori caratterizzati da una frequente mobilita'; sicche', a prescindere dalle funzioni che il lavoratore si reca a svolgere, e' del tutto scoperta dal punto di vista assicurativo quella porzione cronologica di attivita' che si realizza nel percorrere la distanza che separa il posto di lavoro dalla abitazione, quando tale attivita' sia, come la guida per le strade, obiettivamente pericolosa e quando il rischio possa ritenersi aggravato dalla necessita' del rispetto di certi orari o dalla ripetitivita' del percorso che, come e' noto, allenta sensibilmente le capacita' di reazione alla guida dei mezzi. E d'altro canto la mancata previsione generalizzata della indennizzabilita' dell'infortunio quando l'uso del mezzo privato sia imposto dalla circostanza ed a prescindere dall'attivita' propria e tipica oggetto del contratto di lavoro, rispetto alla pacifica indennizzabilita' dell'infortunio in itinere subito da chi sia persona assicurata ai sensi dell'art. 4 testo unico n. 1124/1965 finisce per creare una ingiustificata disparita' di trattamento fra soggetti che, con riferimento al percorso necessitato da casa al posto di lavoro, sono soggetti al medesimo rischio. La rilevanza della question e' in re ipsa.
P. Q. M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni per chi, indipendentemente dalla natura dell'attivita' svolta, sia costretto da ragioni oggettive all'uso dell'autoveicolo per raggiungere il posto di lavoro, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Ordina la comunicazione del presente provvedimento ai Presidenti delle due Camere e dispone la sospensione necessaria del giudizio. Pisa, addi' 27 febbraio 1990 Il pretore: NISTICO' 90C0547