N. 251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 gennaio 1990

                                 N. 251
 Ordinanza  emessa  il  17  gennaio  1990 dal tribunale di Bologna nel
 procedimento civile vertente tra Filippini Silvia e I.N.A.D.E.L.
 Previdenza  e assistenza - Iscritti all'I.N.A.D.E.L. - Riscatto per i
 periodi corrispondenti alla durata del corso di laurea  o  di  titoli
 equipollenti  - Corsi di scuole universitarie dirette a fini speciali
 (nella specie: corso per assistente sociale) - Esclusione  anche  nel
 caso in cui tale titolo sia prescritto per l'ammissione in servizio -
 Irrazionale discriminazione - Trattamento deteriore per il  personale
 in possesso di una particolare preparazione.
 (R.D.L.  3  marzo  1938, n. 680, art. 69, primo comma, convertito in
 legge 9 gennaio 1939, n. 41).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.20 del 16-5-1990 )
                              IL TRIBUNALE
     Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al n. 412 del ruolo generale dell'anno 1988, posta in decisione  alla
 udienza  collegiale del 17 gennaio 1990, promossa da Filippini Silvia
 elettivamente domiciliata in Bologna, via De' Mattuiani n. 5,  presso
 e  nello studio dell'avv. Elena Passanti che la rappresenta e difende
 come da mandato in calce ala  ricorso  di  primo  grado,  appellante,
 contro  I.N.A.D.E.L.  - Istituto nazionale assistenza dipendenti enti
 locali, in persona del  suo  legale  rappresentante  on.  ing.  Nevol
 Querci  -  rappresentato  e difeso in virtu' di procura generale alle
 liti 29 ottobre 1987 autenticata in pari data nella firma dal  notaio
 dott.  Angelo  Falcone rep. n. 5920, registrata a Roma il 10 novembre
 1987 al n. C/50624 - dall'avv. Franco  Plata  del  Foro  di  Bologna,
 presso  il  cui  studio  in  via  Castiglione  n. 22 e' elettivamente
 domiciliato, appellato.
    Oggetto: riscatto di periodi di studio.
    La  signora  Silvia  Filippini  consegui' il diploma di assistente
 sociale presso l'Universita' di Parma il 5 luglio 1974.
    Il 15 aprile 1987 chiese invano all'I.N.A.D.E.L. di essere ammessa
 al  riscatto  della  durata  triennale   del   corso   universitario,
 segnalando  che era stata assunta in ruolo alle dipendenze del comune
 di Bologna con le mansioni corrispondenti al titolo di studio.
    Con sentenza 10 maggio-11 giugno 1988, anche il pretore del lavoro
 di Bologna ha respinto la domanda.
    La  Filippini  ha  proposto  appello,  sostenendo  che il corso di
 studio della scuola  di  servizio  sociale  e'  equiparato  ai  corsi
 universitari  la  cui  durata  e'  ammessa al riscatto dagli artt. 12
 della legge 8 marzo 1968, n. 152 e 69 del r.d.-l.  3 marzo  1938,  n.
 680,  ai fini dei trattamenti di previdenza gestiti dall'I.N.A.D.E.L.
 e dalla C.P.D.E.L.
    L'art.   12   della  legge  8  marzo  1968,  n.  152,  in  materia
 previdenziale per il personale degli enti locali, ammette il riscatto
 dei   periodi   di  corso  universitario  e  dei  corsi  speciali  di
 perfezionamento,  purche'  valutabili  ai  fini  del  trattamento  di
 quiescenza   ai  sensi  delle  norme  vigenti  per  gli  istituti  di
 previdenza amministrati dal  Ministero  del  tesoro;  l'art.  69  del
 r.d.-l.  3  marzo  1938,  n.  680, sull'ordinamento della C.P.D.E.L.,
 dispone che agli impiegati iscritti alla cassa, muniti di laurea o di
 titoli  equipollenti, e' concessa la facolta' di chiedere il riscatto
 degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei rispettivi
 corsi  universitari o equiparati, purche' la laurea o il titolo siano
 prescritti per l'ammissione ad uno  dei  posti  occupati  durante  la
 carriera.
    Per  l'esercizio della facolta', l'art. 69 richiede la laurea o un
 titolo equipollente, cioe' un  titolo  accademico  di  uguale  valore
 rilasciato da uno degli istituti di istruzione superiore previsti dal
 t.u. 31 agosto 1933, n. 1592, modificato dal r.d.-l. 20 giugno  1935,
 n.  1071  (es. Istituto orientale e Istituto navale di Napoli, Scuola
 normale superiore di Pisa,  Universita'  per  stranieri  di  Perugia,
 Istituto  superiore  di  educazione fisica):  l'art. 69 non comprende
 altri corsi  di  istruzione,  in  quanto  per  "durata  legale"  deve
 intendersi  necessariamente soltanto quella fissata dalla legge o dai
 regolamenti universitari ai quali rinvia  per  il  conseguimento  del
 titolo d'istruzione superiore.
    L'art.  10  del  d.-l.  1›  ottobre 1973, n. 580, convertito nella
 legge  30  novembre  1973,  n.  766,  dispone  che  le  denominazioni
 universita', ateneo, politecnico, istituto d'istruzione universitaria
 possono essere usate solo dalle universita' statali e da  quelle  non
 statali  riconosciute  per  rilasciare  titoli aventi valore legale e
 norma delle disposizioni di legge.
    Il d.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, ha riordinato le scuole dirette a
 fini  speciali,  le  scuole  di  specializzazione  e   i   corsi   di
 perfezionamento, disponendo nell'art. 1, secondo comma, lett. a), che
 esse fanno parte dell'ordinamento universitario e  che  concorrono  a
 realizzare  i  fini  istituzionali delle universita', presso le quali
 possono essere costituite le scuole dirette a fini  speciali  per  il
 conseguimento  di  diplomi post-secondari per l'esercizio di uffici e
 professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea,  ma
 sia  richiesta  ugualmente  una  formazione professionale nell'ambito
 universitario. L'art. 19 prevede le modalita' di convalida dei titoli
 conseguiti  nel  precedente  ordinamento, per ammettere all'esercizio
 delle corrispondenti attivita'  professionali  coloro  che  li  hanno
 conseguiti: a tale scopo ha provveduto il d.P.R.  15 gennaio 1987, n.
 14, per le scuole per assistenti sociali.
    A  norma  dell'art. 1 del decreto, il diploma rilasciato da scuole
 universitarie dirette a  fini  speciali  costituisce  l'unico  titolo
 abilitante  per  l'esercizio della professione di assistente sociale,
 cosi' ribadendosi il riferimento alle "scuole universitarie"  di  cui
 al  d.-l.  n.  580/1973, convertito nella legge n. 766/1973; l'art. 3
 attribuisce valore abilitante ai diplomi gia' rilasciati dalle scuole
 universitarie  per  assistenti  sociali  e  di  servizio sociale gia'
 esistenti - Universita' di Siena, Parma, Firenze, Perugia, Pisa, Roma
 "La Sapienza" - ai fini di quanto previsto dall'art. 19 del d.P.R. 10
 marzo 1982, n. 162.
    In  tal modo si e' inteso confermare il principio che riserva alle
 universita' il conferimento del titolo, in armonia con l'art.  5  del
 d.P.R.  n.  162/1982,  per  il  quale  i corsi di studio delle scuole
 dirette a fini speciali  sono  corsi  ufficiali  universitari,  hanno
 durata  biennale  o  triennale  e si concludono con il rilascio di un
 diploma previo superamento di un esame di Stato.
    L'appellante  si  diplomo'  presso  la  scuola di servizio sociale
 dell'Universita' di Parma, compresa fra quelle previste dal  t.u.  n.
 1592/1933  e  dalla  legge  n. 766/1973 e autorizzate a rilasciare un
 titolo d'istruzione universitaria con valore legale.
    Secondo  le disposizioni dell'art. 69, primo comma, del r.d.-l. n.
 680/1938 sull'ordinamento della C.P.D.E.L., cui fa riferimento l'art.
 12  della  legge  8  marzo  1968 n. 152, agli impiegati iscritti alla
 cassa, "muniti di laurea o di titolo  equipollente"  e'  concessa  la
 facolta'  di chiedere il riscatto degli anni di studio corrispondenti
 alla durata legale dei rispettivi corsi  universitari  o  equiparati,
 purche'  la  laurea  o il titolo siano prescritti per l'ammissione ad
 uno dei posti occupati durante la carriera.
    Per   riscatto,   l'art.   69  richiede  la  laurea  o  un  titolo
 equipollente,  cioe'  una  qualifica  accademica  di  uguale   valore
 rilasciato  dagli  istituti  superiori;  la  norma  non  consente  di
 includere la durata dei corsi delle scuole  universitarie  dirette  a
 fini  speciali,  giacche'  il  relativo  diploma non corrisponde alla
 laurea o a un titolo equipollente riconosciuto dalla  leggi  speciali
 sull'istruzione superiore.
    La    Corte    costituzionale   ha   dichiarato   l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 69 del r.d.-l. n. 680/1938  nelle  parti  in
 cui non prevede la facolta' di riscattare gli anni di iscrizione agli
 albi professionali (sentenza n. 128/1981) e i periodi  corrispondenti
 alla  durata  legale  dei  corsi  speciali di perfezionamento, quando
 l'iscrizione o il diploma successivo alla laurea siano richiesti come
 condizioni  necessarie  per  l'ammissione  in  servizio  (sentenza n.
 1016/1988).
    Con  le  due  sentenze  e  con la n. 765/1988 e la n. 163/1989, la
 Corte costituzionale ha messo in  evidenza  che  la  legislazione  in
 materia  di  riscatto  e'  andava  via  via  evolvendosi nel senso di
 concedere alla preparazione  professionale  acquisita  ogni  migliore
 considerazione,  allo  scopo precipuo del migliore utilizzo, in vista
 del  dettato  dell'art.   97   della   Costituzione,   di   personale
 particolarmente   idoneo   per  preparazione  e  cultura,  altrimenti
 svantaggiato  per  l'ingresso  nelle  pubbliche  amministrazioni.  La
 violazione   dell'art.   3  e'  stata  ravvisata  poi  nel  carattere
 discriminatorio "anche  nell'ambito  dell'amministrazione  comunale",
 del  mancato  adeguamento della disposizione denunziata alla suddetta
 evoluzione  normativa,  nel  senso  che  nell'ambito   della   stessa
 amministrazione  e  della  medesima  carriera sarebbero svantaggiati,
 rispetto agli altri dipendenti,  per  il  conseguimento  del  massimo
 periodo  di  servizio  e  per  il  trattamento  di quiescenza, quelli
 costretti a ritardare la partecipazione al  concorso  di  ammissione,
 dovendo conseguire l'abilitazione professionale richiesta.
    Le  medesime considerazioni valgono per la durata legale dei corsi
 delle scuole universitarie dirette  a  fini  speciali,  non  prevista
 dall'art.  69  del r.d.-l. n. 680/1938, con riferimento alla facolta'
 di riscatto concessa dall'art. 12 della legge 8 marzo 1968,  n.  152,
 ai  fini  della  liquidazione  dell'indennita'  premio  di  servizio;
 codesta norma corrisponde alla evoluzione legislativa in  materia  di
 riscatto,  includendo i periodi dei corsi universitari, ma per questa
 parte subisce le esclusioni previste dalle norme  sugli  istituti  di
 previdenza amministrati dal Ministero del tesoro e in particolare dal
 citato art. 69.
    Il  carattere  irrazionale  e  discriminatorio  dell'esclusione si
 riflette dunque sull'intero  sistema  normativo  del  trattamento  di
 quiescenza,  compresa l'indennita' premio di servizio, che e' un vero
 e   proprio   trattamento   integrativo   della    pensione    (Corte
 costituzionale,  20  marzo 1985, n. 73); il limite posto dall'art. 69
 del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680, non consente di applicare l'art. 12
 della  legge  n.  152/1968  in  tutta  la  sua  estensione  diretta a
 concedere alla preparazione  professionale  acquisita  ogni  migliore
 considerazione ai fini di quiescenza.
    L'art.  69  appare  dunque in contrasto con gli artt. 3 e 97 della
 Costituzione nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare
 i  periodi  corrispondenti  alla durata legale dei corsi delle scuole
 universitarie dirette  a  fini  speciali,  ove  il  relativo  diploma
 costituisca condizione necessaria per l'ammissione in servizio.
    La   questione   di  legittimita'  costituzionale  non  e'  dunque
 manifestamente infondata  ed  e'  inoltre  rilevante  ai  fini  della
 decisione della causa, poiche' dalla sua soluzione dipende il diritto
 della Filippini al riscatto degli anni  di  corso  della  scuola  per
 assistente  sociale  presso  l'Universita'  di  Parma,  ai  fini  del
 trattamento di previdenza gestito dall'I.N.A.D.E.L.; pertanto si deve
 disporre  la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla
 Corte costituzionale per la relativa pronunzia.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
 affinche'  sia  risolta,  in  relazione  agli  artt.  3  e  97  della
 Costituzione,  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art.
 69, primo comma, del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680,  convertito  nella
 legge  9  gennaio  1939, n. 41 (Ordinamento della Cassa di previdenza
 per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui
 non  prevede  la facolta' di riscattare i periodi corrispondenti alla
 durata legale dei corsi delle scuole  universitarie  dirette  a  fini
 speciali,  il  cui  diploma  sia  stato  richiesto  quale  condizione
 necessaria per l'ammissione in servizio;
    Ordina  la  sospensione del processo e dispone che l'ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria.
     Bologna, addi' 17 gennaio 1990
                         Il presidente: BAGNULO

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