N. 229 ORDINANZA 3 - 8 maggio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Professionisti - Ingegneri - Onorari dovuti e non pagati Interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto - Mancata previsione - Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n. 43/1989) - Manifesta infondatezza. (Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, quarto comma). (Cost., art. 3).(GU n.20 del 16-5-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, ultimo comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti), promosso con l'ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal Tribunale di Sassari nel procedimento civile vertente tra Quartu Rolando e l'Unita' sanitaria locale n. 2 - Alghero, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che nel corso di un giudizio civile per il pagamento di prestazioni professionali promosso da Rolando Quartu, ingegnere, nei confronti dell'Unita' sanitaria locale n. 2 di Alghero il Tribunale di Sassari, con ordinanza del 5 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) nella parte in cui prevede che sulle somme dovute e non pagate a saldo della specifica entro il termine di sessanta giorni dalla consegna della stessa, decorrono a favore del professionista gli interessi ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia; che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato preliminarmente che la censura di incostituzionalita' nel caso in esame e' diretta, non alla estensione di una disciplina piu' favorevole ad una situazione oggetto di un trattamento di minor favore, quanto piuttosto al fine, meramente caducatorio, di dichiarare la illegittimita' della disciplina applicabile, con conseguente espansione della sfera di applicazione di una disciplina di minor favore, che si assume quale regola della generalita' delle ipotesi; che in particolare, ad avviso dell'autorita' remittente, la norma denunciata riconoscerebbe ad ingegneri ed architetti un privilegio ingiustificato, sia nei confronti di ogni altro professionista, la cui tariffa non contenga analoga disposizione, sia nei confronti della generalita' dei creditori di somme di danaro, i quali, a norma dell'art. 1224 c.c., ove non vogliano appagarsi degli interessi moratori nella misura legale di cui all'art. 1284 c.c., devono fornire, ai fini del risarcimento, la prova del maggior danno, onere da cui la disposizione in argomento solleva le categorie indicate; che questa Corte, con sentenza n. 43 del 1989, ha dichiarato non fondata la questione osservando: quanto al primo profilo, che per aversi utile comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza, e' necessario che il tertium comparationis risponda ad una regola generale, ingiustificatamente derogata dalla norma denunciata, mentre al contrario il nostro ordinamento non riserva un trattamento uniforme ai crediti professionali ed anzi prevede per alcune categorie un trattamento analogo a quello censurato; quanto al secondo profilo, che, nel confronto tra un credito professionale e la generalita' dei crediti pecuniari, l'ordinamento sotto diversi aspetti attribuisce rilevanza alla natura ed alla causa del credito, sicche' la lamentata difformita' di disciplina risponde a reali differenze delle situazioni comparate; che il particolare profilo relativo al favore consistente nella esenzione dalla prova del maggior danno ai sensi ed agli effetti delle disposizioni del codice civile sopra richiamate, non riveste il carattere di autonoma censura, risolvendosi in quella che attiene al trattamento fatto dalla legge impugnata, quanto alla determinazione degli interessi moratori, ai creditori ingegneri ed architetti rispetto agli altri creditori (e cio' a prescindere dal dubbio che possa ritenersi trattamento piu' favorevole quello per cui l'esenzione suddetta e' bilanciata dall'impossibilita' di provare un danno maggiore di quello legalmente liquidato con la previsione di un tasso di interesse maggiore di quello di cui all'art. 1284 c.c.); che la questione va pertanto dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: CORASANITI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0565