N. 229 ORDINANZA 3 - 8 maggio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Professionisti - Ingegneri - Onorari dovuti e non pagati Interessi
 ragguagliati al tasso ufficiale di sconto - Mancata previsione -
 Questione gia' dichiarata non fondata (sentenza n.  43/1989) -
 Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 2 marzo 1949, n. 143, art. 9, quarto comma).
 
 (Cost., art. 3).
(GU n.20 del 16-5-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9, ultimo
 comma, della legge 2 marzo 1949, n. 143 (Approvazione  della  tariffa
 professionale   degli   ingegneri   ed   architetti),   promosso  con
 l'ordinanza emessa il 5 maggio 1989  dal  Tribunale  di  Sassari  nel
 procedimento  civile vertente tra Quartu Rolando e l'Unita' sanitaria
 locale n. 2 - Alghero, iscritta al n. 40 del registro ordinanze  1990
 e  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima
 serie speciale dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto  che  nel corso di un giudizio civile per il pagamento di
 prestazioni professionali promosso da Rolando Quartu, ingegnere,  nei
 confronti  dell'Unita'  sanitaria locale n. 2 di Alghero il Tribunale
 di Sassari, con ordinanza del 5 maggio 1989, ha  sollevato  questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  all'art. 3 Cost.,
 dell'art.  9,  quarto  comma,  della  legge  2  marzo  1949,  n.  143
 (Approvazione   della   tariffa   professionale  degli  ingegneri  ed
 architetti) nella parte in cui prevede che sulle somme dovute  e  non
 pagate  a  saldo  della specifica entro il termine di sessanta giorni
 dalla consegna della stessa, decorrono a  favore  del  professionista
 gli  interessi  ragguagliati  al  tasso ufficiale di sconto stabilito
 dalla Banca d'Italia;
      che  nel  giudizio  non ha spiegato intervento il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
    Considerato  preliminarmente che la censura di incostituzionalita'
 nel caso in esame e' diretta, non alla estensione di  una  disciplina
 piu'  favorevole ad una situazione oggetto di un trattamento di minor
 favore,  quanto  piuttosto  al  fine,   meramente   caducatorio,   di
 dichiarare   la  illegittimita'  della  disciplina  applicabile,  con
 conseguente espansione della sfera di applicazione di una  disciplina
 di  minor  favore, che si assume quale regola della generalita' delle
 ipotesi;
      che  in  particolare,  ad  avviso  dell'autorita' remittente, la
 norma  denunciata  riconoscerebbe  ad  ingegneri  ed  architetti   un
 privilegio   ingiustificato,   sia   nei   confronti  di  ogni  altro
 professionista, la cui tariffa non contenga analoga disposizione, sia
 nei  confronti  della generalita' dei creditori di somme di danaro, i
 quali, a norma dell'art. 1224 c.c., ove non vogliano appagarsi  degli
 interessi  moratori  nella  misura  legale di cui all'art. 1284 c.c.,
 devono fornire, ai fini del risarcimento, la prova del maggior danno,
 onere  da  cui  la  disposizione  in  argomento  solleva le categorie
 indicate;
      che questa Corte, con sentenza n. 43 del 1989, ha dichiarato non
 fondata la questione osservando: quanto al  primo  profilo,  che  per
 aversi  utile  comparazione ai fini del giudizio sulla violazione del
 principio di eguaglianza, e' necessario che il tertium  comparationis
 risponda  ad  una regola generale, ingiustificatamente derogata dalla
 norma denunciata, mentre  al  contrario  il  nostro  ordinamento  non
 riserva  un  trattamento  uniforme  ai  crediti professionali ed anzi
 prevede  per  alcune  categorie  un  trattamento  analogo  a   quello
 censurato;  quanto  al  secondo  profilo,  che,  nel confronto tra un
 credito  professionale  e  la  generalita'  dei  crediti   pecuniari,
 l'ordinamento sotto diversi aspetti attribuisce rilevanza alla natura
 ed alla causa  del  credito,  sicche'  la  lamentata  difformita'  di
 disciplina risponde a reali differenze delle situazioni comparate;
      che  il particolare profilo relativo al favore consistente nella
 esenzione dalla prova del maggior danno  ai  sensi  ed  agli  effetti
 delle disposizioni del codice civile sopra richiamate, non riveste il
 carattere di autonoma censura, risolvendosi in quella che attiene  al
 trattamento  fatto  dalla legge impugnata, quanto alla determinazione
 degli  interessi  moratori,  ai  creditori  ingegneri  ed  architetti
 rispetto  agli  altri  creditori (e cio' a prescindere dal dubbio che
 possa  ritenersi  trattamento  piu'   favorevole   quello   per   cui
 l'esenzione  suddetta e' bilanciata dall'impossibilita' di provare un
 danno maggiore di quello legalmente liquidato con la previsione di un
 tasso di interesse maggiore di quello di cui all'art. 1284 c.c.);
      che   la   questione   va   pertanto  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della legge 2  marzo  1949,
 n.  143  (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed
 architetti) sollevata, in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,
 dal Tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0565