N. 230 ORDINANZA 3 - 8 maggio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati militari - Estensione del sistema di sostituzione delle pene
 detentive - Questione gia' dichiarata inammissibile (sentenza n.
 279/1987) - Scelta discrezionale rimessa alle valutazioni del
 legislatore - Richiesta di sentenza additiva Manifesta
 inammissibilita'.
 
 (Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 53, 54 e 77).
 
 (Cost., artt. 3 e 27, terzo comma).
(GU n.20 del 16-5-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  prof.  Ettore  GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77
 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al  sistema  penale),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  25  ottobre  1989 dal Tribunale
 militare di Padova  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Caprini
 Claudio,  iscritta  al n. 23 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 prima  serie  speciale
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  21 marzo 1990 il Giudice
 relatore Cheli;
    Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 25
 ottobre 1989, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e  27,  terzo
 comma,  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 53, 54  e  77  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
 (Modifiche  al  sistema  penale)  in  quanto tali norme - riferendosi
 soltanto   ai   reati   di   competenza   pretorile    -    escludono
 l'estensibilita' delle sanzioni sostitutive in esse previste ai reati
 commessi da militari maggiorenni e giudicati dal Tribunale  militare,
 precludendo,  nel  caso  di  specie,  la  sostituzione  di  una  pena
 detentiva determinata  entro  il  limite  di  un  mese  con  la  pena
 pecuniaria della specie corrispondente;
      che,  secondo  il  giudice  rimettente,  l'entrata in vigore del
 nuovo codice di procedura  penale  non  inciderebbe  sulla  rilevanza
 della   questione  prospettata  poiche'  nel  giudizio  a  quo  -  in
 considerazione dei concreti sviluppi del procedimento -  occorrerebbe
 comunque continuare a far riferimento alle norme impugnate;
      che,  ad avviso del giudice a quo, le disposizioni denunciate si
 porrebbero in contrasto con gli artt. 3 e  27,  terzo  comma,  Cost.,
 poiche',   da   un   lato,   ricollegano  un  piu'  rigoroso  sistema
 sanzionatorio per  i  militari  maggiorenni  a  dati  attinenti  alla
 giurisdizione,  "inidonei  di  per  se'  a rappresentare un qualsiasi
 disvalore",  e,  dall'altro,  impediscono  "la  realizzazione   della
 funzione  rieducativa devoluta alla pena, cui si ispira la previsione
 delle sanzioni sostitutive";
      che,  nella sua ordinanza, il Tribunale militare di Padova - pur
 dichiarando che non spetta ad esso "ne' di precisare  quale  tipo  di
 intervento,  se  sulla disposizione o sulla norma, necessiti nel caso
 specifico, da  parte  del  giudice  delle  leggi,  ne'  di  formulare
 specifiche  richieste  nell'uno o nell'altro senso" - sostiene che la
 questione   di   legittimita'    costituzionale    prospettata    non
 richiederebbe  necessariamente,  per  essere accolta, l'emanazione di
 una pronuncia "additiva", ma potrebbe essere  favorevolmente  risolta
 anche  grazie  ad  "un  intervento  meramente  ablativo", che elimini
 dall'ordinamento l'art. 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
      che   dinanzi  alla  Corte  e'  intervenuto  il  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale  dello  Stato,  per chiedere che la questione sia dichiarata
 inammissibile, con riferimento alla sentenza di questa Corte  n.  279
 del 1987;
    Considerato  che  il  giudice  rimettente chiede a questa Corte di
 pronunciarsi sulla estensibilita'  ai  reati  militari  commessi  dai
 militari  maggiorenni  del  complesso  sistema  di individuazione dei
 reati per cui sono ammesse le pene sostitutive, sistema fondato sulla
 combinata valutazione dell'entita' della pena concreta e dell'entita'
 della pena edittale, da  quantificarsi  con  riferimento  alla  sfera
 della  competenza pretorile (artt. 53 e 54 legge 24 novembre 1981, n.
 689);
      che  la questione e' puntualmente riconducibile - tanto sotto il
 profilo delle norme impugnate (artt. 53, 54 e 77  legge  24  novembre
 1981,  n.  689)  quanto sotto il profilo dei parametri costituzionali
 invocati (artt. 3 e 27 Cost.) - a quella  gia'  esaminata  da  questa
 Corte nella sentenza n. 279 del 1987 e dichiarata inammissibile;
      che  nella  suddetta  decisione  sono  gia'  stati  indicati gli
 ostacoli che si frappongono alla estensione  ai  reati  militari  del
 sistema  di  sostituzione delle pene detentive di cui agli artt. 53 e
 ss. della legge 24 novembre 1981, n.689, giungendosi alla conclusione
 che  siffatta  estensione  sarebbe  realizzabile  soltanto attraverso
 l'apprestamento di una apposita disciplina implicante "una pluralita'
 di  scelte  discrezionali",  rimessa alle valutazioni del legislatore
 ordinario;
      che  nell'ordinanza  di  rinvio  sono diffusamente riproposte le
 ragioni che - ad avviso del giudice a quo - militerebbero a favore di
 un  intervento  integrativo  di  questa Corte nella materia di cui e'
 causa, ma non  vengono  addotti  argomenti  sostanzialmente  nuovi  e
 comunque  idonei  a  dimostrare che sia effettivamente rintracciabile
 nel   nostro    ordinamento    una    soluzione    della    questione
 costituzionalmente   obbligata   e   pertanto   idonea  a  consentire
 l'emanazione di una pronuncia "additiva";
      che,  infine, non puo' essere condivisa l'ulteriore affermazione
 del  giudice  rimettente  secondo  cui  la   semplice   "eliminazione
 dall'ordinamento"    dell'art.    54    della   legge   n.   689/1981
 rappresenterebbe una via praticabile e  costituzionalmente  obbligata
 per  la  risoluzione  della  questione:  e  cio'  in  quanto  un tale
 intervento  "ablativo"  avrebbe  l'effetto  di  modificare   l'intero
 sistema  di  identificazione  dei  reati per cui sono ammesse le pene
 sostitutive, privandolo di uno dei due cardini su cui l'ha imperniato
 il  legislatore  (l'entita'  della pena edittale da quantificarsi con
 riferimento alla sfera della competenza pretorile) e risolvendosi  in
 una integrale ridefinizione della normativa in questione;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale degli artt. 53, 54 e 77  della  legge  24
 novembre  1981,  n.  689  (Modifiche al sistema penale) sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della  Costituzione,  dal
 Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: CONSO
                          Il redattore: CHELI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0566