N. 239 ORDINANZA 3 - 8 maggio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Personale medico universitario docente con funzioni anche assistenziali - Speciale indennita' Insussistente differenziazione del trattamento retributivo rispetto a quello degli altri professori universitari Diversita' delle situazioni a raffronto - Richiamo alla sentenza n. 126/1981 e ordinanza n. 673/1988 - Discrezionalita' legislativa - Manifesta infondatezza. (Legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4). (Cost., artt. 3, 36 e 97).(GU n.20 del 16-5-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Mandelli Franco ed altri contro l'Universita' degli Studi di Roma ed altro, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 marzo 1988, questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213; che il giudice a quo osserva come l'indennita' oggetto della denunziata previsione (corrisposta, a favore del personale medico universitario che svolga anche attivita' assistenziale, in misura non superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico a quello del personale medico ospedaliero di pari funzione ed anzianita') si sia in concreto ridotta, sino ad azzerarsi, in conseguenza dell'aumento delle retribuzioni dei medici ospedalieri, onde la norma e' censurata nella parte in cui si risolve in un'inadeguata (ed insussistente) differenziazione del trattamento retributivo dei docenti universitari di medicina - tenuti a svolgere anche attivita' assistenziale ai malati - rispetto a quello degli altri professori universitari; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per la declaratoria d'inammissibilita', ovvero d'infondatezza; Considerato che il giudice a quo pone a confronto situazioni del tutto diverse dubitando della legittimita' costituzionale del sistema retributivo dei docenti universitari di medicina tenuti a svolgere attivita' assistenziale, rispetto agli altri professori universitari; che, a riguardo, questa Corte, sul rilievo sostanziale della intrinseca compenetrazione tra funzioni didattico-scientifiche ed attivita' assistenziali e della conseguente unitarieta' dei contenuti del rapporto d'impiego, ha escluso la possibilita' di assumere a tertium comparationis la posizione dei docenti appartenenti ad altre facolta' (cfr. sentenza n. 126 del 1981 ed ordinanza n. 673 del 1988); che, parimenti, la Corte, premessa la discrezionalita' del legislatore nello stabilire e variare nel tempo il sistema di attribuzione del compenso destinato a remunerare il maggior impegno, ha, nella citata sentenza, sottolineato la ratio perequatrice dell'impugnato art. 4; che l'attuale venir meno di siffatta funzione livellatrice dell'indennita' prevista dalla norma censurata e' circostanza di mero fatto, del tutto contingente e riferibile alla dinamica retributiva della categoria assunta a termine di riferimento; che la questione e', pertanto, manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri ospedalieri di cui all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della Cassa nazionale di conguaglio di cui al decreto-legge 18 novembre 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: CASAVOLA Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0575