N. 239 ORDINANZA 3 - 8 maggio 1990

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Sanita' pubblica - Personale medico universitario docente con
 funzioni anche assistenziali - Speciale indennita' Insussistente
 differenziazione del trattamento retributivo rispetto a quello degli
 altri professori universitari Diversita' delle situazioni a raffronto
 - Richiamo alla sentenza  n. 126/1981 e ordinanza n. 673/1988 -
 Discrezionalita' legislativa - Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 25 marzo 1971, n. 213, art. 4).
 
 (Cost., artt. 3, 36 e 97).
(GU n.20 del 16-5-1990 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO,
    avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
 25 marzo 1971, n. 213 (Soppressione dei compensi fissi per i ricoveri
 ospedalieri  di  cui  all'articolo  82 del regio decreto 30 settembre
 1938, n. 1631, e della  Cassa  nazionale  di  conguaglio  di  cui  al
 decreto-legge  18  novembre  1967,  n.  1044,  convertito in legge 17
 gennaio 1968, n. 4), promosso con ordinanza emessa il 21  marzo  1988
 dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il  Lazio sul ricorso
 proposto da Mandelli Franco ed altri contro l'Universita' degli Studi
 di  Roma  ed  altro,  iscritta al n. 12 del registro ordinanze 1990 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  4,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  4 aprile 1990 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha
 sollevato, con ordinanza  emessa  il  21  marzo  1988,  questione  di
 legittimita' costituzionale, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della
 Costituzione, dell'art. 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213;
      che  il  giudice  a  quo osserva come l'indennita' oggetto della
 denunziata previsione (corrisposta, a  favore  del  personale  medico
 universitario che svolga anche attivita' assistenziale, in misura non
 superiore a quella necessaria per equiparare il trattamento economico
 a  quello  del  personale  medico  ospedaliero  di  pari  funzione ed
 anzianita') si  sia  in  concreto  ridotta,  sino  ad  azzerarsi,  in
 conseguenza  dell'aumento  delle retribuzioni dei medici ospedalieri,
 onde la  norma  e'  censurata  nella  parte  in  cui  si  risolve  in
 un'inadeguata  (ed  insussistente)  differenziazione  del trattamento
 retributivo dei docenti universitari di medicina - tenuti a  svolgere
 anche  attivita'  assistenziale  ai  malati - rispetto a quello degli
 altri professori universitari;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente  del Consiglio dei ministri
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha  concluso  per
 la declaratoria d'inammissibilita', ovvero d'infondatezza;
    Considerato  che  il giudice a quo pone a confronto situazioni del
 tutto diverse dubitando della legittimita' costituzionale del sistema
 retributivo  dei  docenti  universitari di medicina tenuti a svolgere
 attivita' assistenziale, rispetto agli altri professori universitari;
      che,  a  riguardo,  questa  Corte, sul rilievo sostanziale della
 intrinseca compenetrazione  tra  funzioni  didattico-scientifiche  ed
 attivita' assistenziali e della conseguente unitarieta' dei contenuti
 del rapporto d'impiego, ha escluso  la  possibilita'  di  assumere  a
 tertium  comparationis la posizione dei docenti appartenenti ad altre
 facolta' (cfr. sentenza n. 126 del  1981  ed  ordinanza  n.  673  del
 1988);
      che,  parimenti,  la  Corte,  premessa  la  discrezionalita' del
 legislatore nello  stabilire  e  variare  nel  tempo  il  sistema  di
 attribuzione  del compenso destinato a remunerare il maggior impegno,
 ha,  nella  citata  sentenza,  sottolineato  la  ratio   perequatrice
 dell'impugnato art. 4;
      che  l'attuale  venir  meno  di  siffatta  funzione livellatrice
 dell'indennita' prevista dalla norma censurata e' circostanza di mero
 fatto,  del  tutto contingente e riferibile alla dinamica retributiva
 della categoria assunta a termine di riferimento;
      che la questione e', pertanto, manifestamente infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  4  della  legge  25  marzo  1971,  n.  213
 (Soppressione  dei  compensi  fissi per i ricoveri ospedalieri di cui
 all'articolo 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della
 Cassa  nazionale  di  conguaglio  di cui al decreto-legge 18 novembre
 1967, n. 1044, convertito in legge 17 gennaio 1968, n. 4), sollevata,
 in  riferimento  agli  artt.  3,  36  e  97  della  Costituzione, dal
 Tribunale amministrativo regionale per il Lazio  con  l'ordinanza  di
 cui in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 90C0575