N. 271 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 novembre 1989
N. 271 Ordinanza emessa il 3 novembre 1989 dalla corte d'appello di Ancona nel procedimento penale a carico di Notari Cristiano ed altri Processo penale - Norme transitorie - Procedimento gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Grado di appello Richiesta di giudizio abbreviato - Inammissibilita' - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442 cod. proc. pen. 1988 - Disparita' di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 71, art. 247, in relazione al c.p.p. 1988, art. 442). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.21 del 23-5-1990 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Notari Cristiano + 3; Vista la dichiarazione fatta dall'imputato Di Paoli Rocco alla udienza odierna, volta ad ottenere il giudizio abbreviato; Vista la eccezione di incostituzionalita' sollevata dal difensore del sopradetto imputato Di Paoli, sentito il Procuratore Generale ed i difensori degli altri imputati; Rilevato che l'eccezione non appare manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione in quanto, per i procedimenti in corso in grado di appello all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, l'art. 247 delle disposizioni transitorie al nuovo codice, non consentendo all'imputato di avanzare richiesta di giudizio abbreviato con gli effetti previsti dall'art. 442 del c.p.p., viene a creare una ingiustificata disparita' di trattamento tra soggetti, imputati di fatti che, pur commessi tutti in epoca antecedente all'entrata in vigore del predetto codice, siano stati o no gia' giudicati in primo grado; Ritenuto che il giudizio non puo' essere definito, nei confronti dell'imputato Di Paoli Rocco, indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' costituzionale; che, parimenti, per gli altri impuati, data l'interdipendenza delle posizioni processuali, non sussistono i presupposti per disporre la separazione dei giudizi.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalita' di cui in premessa; Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento Rinvia il processo a nuovo ruolo. Ancona, addi' 3 novembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0588