N. 246 ORDINANZA 3 - 15 maggio 1990
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia residenziale pubblica - Contributi Gescal a carico dei soli lavoratori dipendenti - Questione gia' dichiarata infondata (sentenza n. 241/1989) - Manifesta infondatezza. (Legge 14 febbraio 1963, n. 60, c.d. art. 10, lettere b) e c) e del primo comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457; legge 14 febbraio 1963, n. 60, c.d. art. 10, primo comma, lettere b) e c) e del primo comma, dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.21 del 23-5-1990 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), e dell'art. 35, primo comma, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), e del combinato disposto dell'art. 10, primo comma, lettere b) e c), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell'art. 22, primo comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988), promosso con ordinanza emessa l'11 settembre 1989 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cavazza Mario ed altri e il Ministero del Tesoro ed altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa l'11 settembre 1989 il Pretore di Bologna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n.60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori), e del primo comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nonche' del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art.10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e del primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988), nella parte in cui stabiliscono, nei diversi periodi considerati, l'obbligo del versamento dei contributi Ges.ca.l. solo a carico dei lavoratori dipendenti, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.; Che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che, prima dell'emissione dell'ordinanza del giudice a quo, questa Corte ha gia' preso in esame identica questione, comune anche al primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dichiarandone l'infondatezza con riferimento alla normativa antecedente, in essa non ravvisandosi "per le sue connotazioni contingenti, nell'indirizzo di finalita' comunque abitative" quella "pregnante colorazione discriminatoria (...) assunta dai rimettenti" (sentenza n. 241 del 1989); Che, non riscontrandosi valide ragioni o argomenti nuovi o comunque tali da mutare il proprio orientamento, va dichiarata la manifesta infondatezza della questione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 (Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A. Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori) e del primo comma, lettera a), dell'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), nonche' del combinato disposto del primo comma, lettere b) e c), dell'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e del primo comma dell'art. 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1988), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990. Il Presidente: CONSO Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 15 maggio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0604