N. 294 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 febbraio 1985- 9 maggio 1990

                                 N. 294
 Ordinanza   emessa   il   12  febbraio  1985  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  9  maggio  1990)  dal  pretore  di   Modena   nel
 procedimento civile vertente tra Selmi Renzo ed altra e l'ufficio del
 registro di Modena
 Riscossione  delle  imposte  -  Esclusione  del  potere  del  giudice
 ordinario di sospensione del  procedimento  di  riscossione  coattiva
 fiscale  -  Violazione  del  diritto  di difesa e del principio della
 tutela giurisdizionale contro  gli  atti  illegittimi  della  p.a.  -
 Riferimento  alla  decisione  della  Corte n. 63/1982 (non fondatezza
 dell'analoga   questione   sollevata   riguardo   alle    commissioni
 tributarie) ritenuta superabile dal giudice rimettente.
 (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 15, 39, 53 e 54).
 (Cost., artt. 24 e 113).
(GU n.22 del 30-5-1990 )
                               IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al numero 154 r.g. 1985 promossa da: Selmi Renzo e  Bonetti  Alfonsa,
 rappresentati e difesi dall'avv. Luciano Borelli per delega a margine
 del ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliati in Modena,  via
 Emilia  Est.  n.  18/2,  contro  l'ufficio  del  registro  di Modena,
 rappresentato e difeso dall'avvocatura dello Stato di Bologna, presso
 i cui uffici e' per legge domiciliato;
    Sciogliendo la riserva che precede;
    Esaminati  gli  atti ed il verbale della procedura, le deduzioni e
 produzioni delle parti;
                              R I L E V A
    Con  atto  depositato  il 25 gennaio 1985, i signori Selmi Renzo e
 Bonetti Alfonsa  residenti  in  Castelfranco  Emilia,  ricorrevano  a
 questo  pretore  esponendo  che  con  avviso  di liquidazione n. 131,
 scadenzario n. 58626,  il  direttore  dell'ufficio  del  registro  di
 Modena  aveva  loro  notificato  (per  il pagamento di complessive L.
 30.280.000) l'apertura di procedimento diretto al recupero di imposta
 ordinaria   per   mancata   produzione  in  termine  del  certificato
 attestante le agevolazioni della proprieta' diretto-coltivatrice ( ex
 legge  n.  590/1965  e sue proroghe e modifiche) in relazione ad atto
 del notaio Osti registrato il 23 febbraio 1981 al n. 2097;
      che  avverso  tale  avviso  venne  proposta rituale e tempestiva
 opposizione (attualmente in fase  precedente  alla  discussione,  non
 ancora  fissata)  avanti  la commissione tributaria di primo grado di
 Modena;
      che  successivamente,  in  data  13  novembre  1984, il cassiere
 reggente del predetto ufficio del registro aveva loro  notificato  la
 relativa ingiunzione portante intimazione di pagamento di complessive
 L. 36.072.500, per il titolo dianzi descritto;
      che  anche contro tale ingiunzione essi avevano proposto in data
 22 novembre  1984  tempestiva  e  rituale  opposizione  innanzi  alla
 commissione tributaria di primo grado di Modena: anche questa in fase
 di fissazione di udienza;
      che,   per   altro   verso,   essi  avevano  presentato  istanza
 all'intendente  di  finanza  di  Modena  tendente  ad   ottenere   la
 sospensione  degli  atti  di  riscossione  coattiva,  senza  che tale
 istanza fosse stata seguita da alcuna risposta;
      che  l'imposta  di  cui  era  stato  chiesto  il pagamento e' da
 ritenersi indubbiamente prescritta ai sensi dell'art. 74  del  d.P.R.
 26 ottobre 1972, n. 634;
      che  comunque,  trattandosi di imposta complementare, il ricorso
 di essi contribuenti sospendeva la riscossione ai sensi dell'art.  54
 del citato d.P.R. n. 634/1972;
      che,  per  contro  e  pur  in pendenza dei due ricorsi avanti le
 commissioni tributarie, l'ufficio del registro aveva insistito per la
 riscossione del tributo;
      che l'ordinamento amministrativo e tributario non offre pertanto
 al contribuente  tutela  alcuna,  dipendendo  la  prosecuzione  della
 procedura   espropriativa   non   gia'   dall'intervento  di  giudice
 imparziale, bensi' dall'impulso della stessa autorita' amministrativa
 che ha emesso il provvedimento impugnato;
      che  nella  specie  appare  dunque applicabile analogicamente il
 disposto dell'art. 700 del c.p.p. poiche', stante anche  il  silenzio
 dell'intendente   di   finanza   sulla   richiesta   di   sospensione
 dell'esecuzione coattiva e l'inanita' della diffida notificata il  15
 gennaio  1985  all'intendente di finanza ed all'ufficio del registro,
 viene a difettare ogni minima possibilita' difensiva pur riconosciuta
 al contribuente;
      che  in  considerazione  del  lungo tempo necessario ad ottenere
 vuoi una rapida decisione da parte delle adite commissioni tributarie
 vuoi  una ragionevolmente sollecita restituzione della cospicua somma
 frattanto in ipotesi inutiliter pagata, ad essi  istanti  deriverebbe
 certo nonche' grave ed irreparabile danno.
    Tutto  cio'  premesso  e  documentando,  il  Selmi  e  la  Bonetti
 invocavano  ai  sensi  dell'art.  700  C.P.C.  provvedimento  per  la
 sospensione della esecutorieta' dell'ingiunzione.
    Questo   giudice,  con  decreto  28  gennaio  1985,  disponeva  la
 sospensione  della  esecuzione  e  della  riscossione,   nonche'   la
 comparizione delle parti per la udienza del 9 febbraio 1985.
    Costituitosi  il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria ha
 eccepito il difetto di  giurisdizione  del  giudice  ordinario  e  la
 conseguente  improponibilita'  dell'istanza  di  sospensione ai sensi
 dell'art. 700  del  c.p.p.,  invocando  la  revoca  del  decreto  con
 declaratoria  del  difetto di giurisdizione e condanna dei ricorrenti
 al pagamento delle spese di procedura.
    In  relazione  alle  suesposte  questioni, intanto osservasi come,
 anche in difetto di espressa normativa  in  contrario,  sono  tuttora
 controversi  in  giurisprudenza e in dottrina il problema ed i limiti
 di applicabilita' del procedimento cautelare ex art. 700  del  c.p.c.
 in  relazione  a  provvedimenti  dell'autorita'  amministrativa: cio'
 anche in considerazione della circostanza che l'analogo provvedimento
 cautelare di sequestro ex art. 672, terzo comma, e 673, quinto comma,
 del c.p.c. e' concepibile dal pretore o dal presidente del  tribunale
 quantunque  essi  non  siano  competenti  nel  merito  per ragioni di
 materia.
    Nel  caso  di  specie  discenderebbe  che,  nell'attuale  fase  di
 assoluto   silenzio   dell'amministrazione   finanziaria   e    delle
 commissioni tributarie e a fronte dell'iniziativa coattiva intrapresa
 dall'ufficio del registro, i ricorrenti  si  troverebbero  del  tutto
 privati  di  ogni  garanzia  giurisdizionale  ed assoggettati invece,
 inermi, alla pretesa del citato  ufficio  soltanto  sulla  scorta  di
 disposizioni  di  legge  che  lo  privilegiano in spregio al precetto
 costituzionale ex art. 23 che riconosce  al  cittadino  l'inviolabile
 diritto  di  difesa  dei  propri  diritti o interessi in ogni stato o
 grado del procedimento.
    Ne' al riguardo potrebbe dirsi essere stata unanimamente condivisa
 la pregressa pronuncia della Corte costituzionale 1› aprile 1982,  n.
 63 (citata anche dalla costituitasi amministrazione) con la quale, in
 non  del  tutto  identica  materia,  vennero  ritenute  infondate  le
 questioni  di legittimita' costituzionale degli artt. 15, 39 e 54 del
 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
    Tale  pronunzia  non  ha fugato del tutto il diffuso convincimento
 che l'esclusione della sospensione da  parte  del  giudice  ordinario
 (peraltro gia' prevista in situazione analoga dall'art. 3 del r.d. 14
 gennaio 1910, n. 639) della riscossione di imposta  complementare  di
 registro,  in  presenza  di  contenzioso  amministrativo  non  ancora
 avviato,  si  traduce  in   una   palese   negazione   della   tutela
 giurisdizionale,  sancita  invece  dagli  artt.  24 e 113 della Carta
 costituzionale.
    Ed e' certamente tuttaltro che improbabile che il contribuente, il
 quale abbia pagato somme in definitiva da lui non dovute, sia poi  (e
 solo  dopo  lungo  tempo)  sufficientemente risarcito del pregiudizio
 sofferto con la mera restituzione dell'indebito pur maggiorato  degli
 interessi di legge.
     Ond'e'  che  la  facolta' di sospensione degli atti di esecuzione
 concessa al solo intendente di finanza e alla  sua  discrezionalita',
 con  gli  artt.  89  e  53  del  d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si
 risolverebbe nella perpetuazione del remoto e ripudiato principio del
 solve et repete gia' dichiarato incostituzionale.
    Trattasi   infatti  di  organo  dell'amministrazione  finanziaria,
 privilegiato rispetto ai diritti e agli interessi del contribuente e,
 come  tale,  tutt'altro  che imparziale e al di sopra degli interessi
 delle parti contendenti essendo  esso  stesso  in  definitiva,  parte
 nella  controversia  insorta.  Tutto  cio' a fronte della circostanza
 secondo   cui   l'autorita'   giudiziaria   ordinaria,    anche    in
 considerazione  del  rilievo  circa i poteri cautelari che le vengono
 attribuiti dai citati artt. 672 e 673  del  c.p.c.,  si  pone  invece
 quale  giudice  estraneo  agli  interessi  dei contendenti e pertanto
 imparziale.
    Ritiene  pertanto,  questo  pretore, non manifestamente infondata,
 nei   limiti   della   descritta   fattispecie,   la   questione   di
 illegittimita'  costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R.
 n. 602/1973 in relazione agli artt. 24 e 113 della Costituzione.
    Consegue  che  la  questione,  essendo  rilevante  ai  fini  delle
 determinazioni definitive sull'instaurato giudizio per  provvedimento
 d'urgenza  ex  art. 700 del c.p.c., va disposta la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale, fermo restando, frattanto, il decreto
 28  gennaio  1985  di  sospensione  della  riscossione  ed esecuzione
 coattiva.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
     Ritenuta  non  manifestamente  infondata e rilevante nel presente
 giudizio la questione di legittimita' costituzionale degli artt.  15,
 39,  53  e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli
 art. 24 e 113 della Costituzione, dispone la sospensione del presente
 procedimento   ed  ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Manda la cancelleria per la notificazione della presente ordinanza
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la  sua  comunicazione
 alle parti nonche' ai Presidenti dei due rami del Parlamento.
      Modena, addi' 12 febbraio 1985
                         Il pretore: MANTOVANI

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