N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1990
N. 299 Ordinanza emessa il 13 febbraio 1990 dal tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e il fallimento Bardazzi Lando Codice civile - Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria e per altre forme di assicurazione - Circoscrizione del privilegio generale previsto all'ipotesi di rapporto assicurativo accedente ad un contratto di lavoro subordinato - Impossibilita' di estenderlo al rapporto di assicurazione sociale per la categoria dei commercianti - Asserita irragionevolezza di tale delimitazione - Non conformita' di essa con l'evoluzione legislativa previdenziale orientata verso un'assimilazione, sotto il profilo previdenziale, dei lavoratori subordinati a quelli autonomi. (C.C., artt. 2753 e 2754, in relazione alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e succ. mod.). (Cost., art. 3).(GU n.22 del 30-5-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza collegiale nella causa iscritta al n. 10764/88 r. gen. (n. 4189/88 r. sez.), promossa dall'I.N.P.S., sede di Torino, in persona del direttore in carica, assistito e rappr. da avv. E. Mastropietro e P. Di Dio, ed elettivamente domiciliato in Torino, via Roma, 222, attore, contro il fallimento di Bardazzi Lando, in persona del curatore dott. L. Vallescura, contumace, convenuto, avente ad oggetto: insinuazione tardiva di credito. Premesso che: con ricorso depositato in data 4 novembre 1988 e notificato nei termini prescritti unitamente al decreto del g.d. di fissazione dell'udienza di comparizione l'I.N.P.S., sede di Torino, proponeva domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 101 della l.f., nel fallimento di Bardazzi Lando, vantando un complessivo credito di L. 14.492.181, di cui L. 7.083.843 con privilegio di primo grado ex art. 2778 del c.c. per contributi i.v.s. non versati, L. 4.589.649 con privilegio di grado ottavo per contributi Enaoli e per 50% di sanzioni sul complessivo non versato, L. 2.818.689 in chirografo per le restanti sanzioni. Il tutto come da verbale di accertamento di omissioni contributive a seguito ispezione eseguita il 17 gennaio 1987, dopo il fallimento ma relativa ad epoca pregressa, concernente il mancato versamento dei contributi afferenti all'attivita' di lavoratore autonomo del commercio esplicata dal fallito. Il curatore fallimentare, comparso all'udienza, non contestava il credito e nulla eccepiva. Il g.d. riteneva tuttavia di non potere riconoscere fondato il privilegio richiesto dal ricorrente, ed avendo questi insistito nella pretesa, invitava la parte costituita a precisare le conclusioni, rimettendo indi la causa davanti al collegio. Considerato che: la controversia verte sulla attribuibilita' al credito dell'I.N.P.S. per contributi e accessori dei privilegi generali previsti rispettivamente all'art. 2753 del c.c. (per i contributi i.v.s.) e all'art. 2754 del c.c. (per i contributi Enaoli nonche' per il 50% degli accessori su entrambi), la' dove alla base del rapporto previdenziale non esista un rapporto di lavoro subordinato, bensi' la qualita' di commerciante del soggetto assicurato; pur essendo indubbia la esistenza di un rapporto di assicurazione sociale per la categoria dei commercianti, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e succ. modifiche, e la esistenza del conseguente obbligo contributivo, tuttavia il letterale disposto degli artt. 2753 e 2754 del c.c. non consente di estendere all'ipotesi in esame il privilegio generale ivi previsto, il quale appare circoscritto all'ipotesi di rapporto assicurativo accedente ad un contratto di lavoro subordinato, come e' reso manifesto dalla dizione "datore di lavoro" contenuta nelle citate norme. La giurisprudenza assolutamente prevalente e' nel senso della non ricorrenza del privilegio in esame la' dove non si tratti di rapporto di lavoro subordinato (cfr. tra le molte, trib. Milano 21 aprile 1988, Il fallim. 1988, 1040; trib. Milano 31 marzo 1988, ivi, 1988, 730; trib. Torino 22 novembre 1988, ivi 1988, 454; trib. Milano 17 settembre 1987, ivi 1988, 87; in contrario la isolata pronuncia Cass. sez. lavoro 4 luglio 1989, n. 4373, inedita, la cui motivazione, ampiamente indulgente a considerazioni giusnaturalistiche, non appare pregnante con riferimento al diritto vigente e da cui si dissente); la riferita delimitazione ai contributi previdenziali accedenti a rapporto di lavoro subordinato non e' dunque soltanto nella lettera della legge (artt. 2753 e 2754 citato), ma anche nella sua concreta prevalente applicazione quale diritto vivo e vigente, cosicche', facendosi riferimento di esso, la pretesa del ricorrente dovrebbe essere disattesa; e' pertanto rilevante ai fini del decidere che sia previamente verificata la compatibilita' con l'ordinamento costituzionale della delimitazione sopra riferita, derivando a seconda dell'esito della verifica il rigetto o l'accoglimento della pretesa in controversia; Considerato che: la norma degli artt. 2753 e 2754 del c.c., come sopra intesa, appare in contrasto con il disposto dell'art. 3 della Costituzione, consacrando una disparita' di trattamento che appare irrazionale e ingiustificata alla stregua delle considerazioni che seguono; l'evoluzione della legislazione previdenziale degli ultimi decenni appare orientata ad estendere ai commercianti forme previdenziali sorte storicamente come peculiari al rapporto di lavoro subordinato, utilizzando anche per essi le strutture organizzative degli istituti previdenziali. Con legge 22 luglio 1966, n. 613, veniva infatti introdotta la assicurazione i.v.s. in favore dei commercianti, istituendosi presso l'I.N.P.S. una apposita gestione speciale; l'art. 38 della legge citata coerentemente equiparava, anche agli effetti delle cause di prelazione, i contributi dovuti alla gestione speciale cosi' istituita a quelli originariamente tipici dell'I.N.P.S.; tale equiparazione riceveva successiva conferma all'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale, nel potenziare grado ed estensione del privilegio degli enti di previdenza, assimilava ad essi sotto questo profilo "gli istituti, enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi -". Parallelamente analoghe estensioni, anche in ordine al privilegio sul credito contributivo, erano avvenute a favore degli artigiani (legge 4 luglio 1959, n. 463) e dei coltivatori diretti (legge 26 ottobre 1957, n. 1047). Questa progressiva assimilazione sotto il profilo previdenziale ai lavoratori subordinati dei soggetti che vivono del proprio lavoro, ancorche' di natura diversa, appare in armonia col disposto dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, il quale nel prevedere le varie forme di previdenza sociale pone il relativo diritto in capo ai "lavoratori", senza delimitarne la categoria con la qualifica di "subordinati". In quest'ottica, tracciata dal legislatore costituzionale e perseguita dal legislatore ordinario, volta a considerare l'ordinamento previdenziale come un complesso unitario riferibile ed estensibile a tutti i lavoratori, appare priva di giustificazione razionale la delimitazione, immotivatamente formulata con l'inciso "datore di lavoro" dagli artt. 2753 e 2754 del c.c. nell'attuale testo novellato dall'art. 4 della legge 29 luglio 1975, n. 426. Un progressivo abbattimento di ingiustificate differenziazioni tra le varie categorie di lavoratori in tema di ordinamento previdenziale, e' stato altresi' attuato dalla Corte costituzionale con le recenti sentenze nn. 1086 e 1144 del 1988, 81, 179, 250, 502 e 504 del 1989 in tema di integrazione al minimo delle pensioni in caso di cumulo di rapporti pensionistici differenti, decisioni tutte fondate sul contrasto con l'art. 3 della Costituzione; e' vero che l'assimilazione e' stata in esse operata sul fronte dei rapporti ente previdenziale - destinatario delle prestazioni, mentre qui viene in considerazione il rapporto ente previdenziale - soggetto obbligato alla contribuzione, e tuttavia l'assimilazione in atto sotto il primo profilo non puo' che reagire sul secondo, trascinandolo nella medesima direzione, stante la fondamentale unitarieta' del rapporto assicurativo. Esistono pertanto criteri, non semplicemente di logica astratta ma di concreta percezione dei principi giuridici in materia, i quali fanno apparire ingiustificato e irrazionale che il credito contributivo dell'I.N.P.S. goda di certi privilegi ove riferito ad un rapporto di lavoro subordinato, mentre non ne benefici qualora acceda ad altri tipi di attivita' lavorativa che lo stesso legislatore ha inteso globalmente assimilare sotto il profilo previdenziale; sulla base delle esposte considerazioni non e' manifestamente infondato il dubbio sulla legittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione degli artt. 2753 e 2754 del c.c., la' dove non prevedono la riferibilita' dei privilegi generali ivi contemplati ai crediti dell'I.N.P.S. per contributi e meta' degli accessori relativi al rapporto previdenziale vigente per i piccoli commercianti ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive modifiche;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Pronunciando d'ufficio; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 3 della Costituzione degli artt. 2753 e 2754 del c.c. nella parte in cui non prevedono la riferibilita' dei privilegi generali ivi contemplati anche ai crediti dell'I.N.P.S. per contributi e meta' accessori qualora il rapporto previdenziale riguardi i piccoli commercianti ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidente delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Torino, il 13 febbraio 1990. Il presidente: (firma illeggibile) 90C0634