N. 299 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 febbraio 1990

                                 N. 299
 Ordinanza  emessa  il  13  febbraio  1990 dal tribunale di Torino nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e il fallimento  Bardazzi
 Lando
 Codice  civile - Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria
 e per altre forme di assicurazione -  Circoscrizione  del  privilegio
 generale  previsto  all'ipotesi di rapporto assicurativo accedente ad
 un contratto di lavoro subordinato - Impossibilita' di estenderlo  al
 rapporto di assicurazione sociale per la categoria dei commercianti -
 Asserita irragionevolezza di tale delimitazione - Non conformita'  di
 essa  con  l'evoluzione  legislativa  previdenziale  orientata  verso
 un'assimilazione, sotto  il  profilo  previdenziale,  dei  lavoratori
 subordinati a quelli autonomi.
 (C.C.,  artt. 2753 e 2754, in relazione alla legge 22 luglio 1966, n.
 613, e succ. mod.).
 (Cost., art. 3).
(GU n.22 del 30-5-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  collegiale  nella  causa
 iscritta al n. 10764/88  r.  gen.  (n.  4189/88  r.  sez.),  promossa
 dall'I.N.P.S.,  sede  di  Torino, in persona del direttore in carica,
 assistito  e  rappr.  da  avv.  E.  Mastropietro  e  P.  Di  Dio,  ed
 elettivamente domiciliato in Torino, via Roma, 222, attore, contro il
 fallimento di Bardazzi  Lando,  in  persona  del  curatore  dott.  L.
 Vallescura,  contumace,  convenuto,  avente  ad oggetto: insinuazione
 tardiva di credito.
    Premesso che:
      con  ricorso depositato in data 4 novembre 1988 e notificato nei
 termini prescritti unitamente  al  decreto  del  g.d.  di  fissazione
 dell'udienza  di  comparizione  l'I.N.P.S., sede di Torino, proponeva
 domanda di ammissione al passivo, ai sensi dell'art. 101 della  l.f.,
 nel  fallimento di Bardazzi Lando, vantando un complessivo credito di
 L. 14.492.181, di cui L. 7.083.843 con privilegio di primo  grado  ex
 art.  2778  del  c.c. per contributi i.v.s. non versati, L. 4.589.649
 con privilegio di grado ottavo per contributi Enaoli  e  per  50%  di
 sanzioni  sul complessivo non versato, L. 2.818.689 in chirografo per
 le restanti sanzioni. Il tutto come da  verbale  di  accertamento  di
 omissioni  contributive  a  seguito  ispezione eseguita il 17 gennaio
 1987, dopo il fallimento ma relativa ad epoca pregressa,  concernente
 il  mancato  versamento  dei  contributi  afferenti  all'attivita' di
 lavoratore autonomo del commercio esplicata dal fallito.
    Il  curatore fallimentare, comparso all'udienza, non contestava il
 credito e nulla eccepiva.
    Il  g.d.  riteneva  tuttavia  di non potere riconoscere fondato il
 privilegio richiesto dal ricorrente, ed avendo questi insistito nella
 pretesa,  invitava  la  parte  costituita a precisare le conclusioni,
 rimettendo indi la causa davanti al collegio.
    Considerato che:
      la   controversia   verte   sulla   attribuibilita'  al  credito
 dell'I.N.P.S. per  contributi  e  accessori  dei  privilegi  generali
 previsti  rispettivamente  all'art.  2753  del c.c. (per i contributi
 i.v.s.) e all'art. 2754 del c.c. (per i contributi Enaoli nonche' per
 il  50% degli accessori su entrambi), la' dove alla base del rapporto
 previdenziale non esista un rapporto di lavoro subordinato, bensi' la
 qualita' di commerciante del soggetto assicurato;
      pur   essendo   indubbia   la   esistenza   di  un  rapporto  di
 assicurazione sociale per la categoria  dei  commercianti,  ai  sensi
 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e succ. modifiche, e la esistenza
 del conseguente obbligo contributivo, tuttavia il letterale  disposto
 degli   artt.  2753  e  2754  del  c.c.  non  consente  di  estendere
 all'ipotesi in esame il privilegio generale ivi  previsto,  il  quale
 appare circoscritto all'ipotesi di rapporto assicurativo accedente ad
 un contratto di lavoro subordinato,  come  e'  reso  manifesto  dalla
 dizione   "datore   di  lavoro"  contenuta  nelle  citate  norme.  La
 giurisprudenza  assolutamente  prevalente  e'  nel  senso  della  non
 ricorrenza del privilegio in esame la' dove non si tratti di rapporto
 di lavoro subordinato (cfr. tra le  molte,  trib.  Milano  21  aprile
 1988,  Il  fallim. 1988, 1040; trib. Milano 31 marzo 1988, ivi, 1988,
 730; trib. Torino 22 novembre 1988, ivi 1988, 454;  trib.  Milano  17
 settembre 1987, ivi 1988, 87; in contrario la isolata pronuncia Cass.
 sez. lavoro 4 luglio 1989, n.  4373,  inedita,  la  cui  motivazione,
 ampiamente indulgente a considerazioni giusnaturalistiche, non appare
 pregnante con riferimento al diritto vigente e da cui si dissente);
      la  riferita delimitazione ai contributi previdenziali accedenti
 a rapporto di lavoro subordinato non e' dunque soltanto nella lettera
 della  legge  (artt. 2753 e 2754 citato), ma anche nella sua concreta
 prevalente applicazione quale  diritto  vivo  e  vigente,  cosicche',
 facendosi  riferimento  di  esso,  la pretesa del ricorrente dovrebbe
 essere disattesa;
      e'  pertanto  rilevante ai fini del decidere che sia previamente
 verificata la compatibilita' con l'ordinamento  costituzionale  della
 delimitazione  sopra  riferita,  derivando a seconda dell'esito della
 verifica il rigetto o l'accoglimento della pretesa in controversia;
    Considerato che:
      la  norma  degli  artt. 2753 e 2754 del c.c., come sopra intesa,
 appare in contrasto con il disposto dell'art. 3  della  Costituzione,
 consacrando  una  disparita'  di trattamento che appare irrazionale e
 ingiustificata alla stregua delle considerazioni che seguono;
      l'evoluzione   della  legislazione  previdenziale  degli  ultimi
 decenni  appare  orientata  ad  estendere   ai   commercianti   forme
 previdenziali sorte storicamente come peculiari al rapporto di lavoro
 subordinato, utilizzando anche per essi  le  strutture  organizzative
 degli  istituti  previdenziali.  Con  legge  22  luglio 1966, n. 613,
 veniva infatti introdotta  la  assicurazione  i.v.s.  in  favore  dei
 commercianti,  istituendosi  presso  l'I.N.P.S. una apposita gestione
 speciale; l'art. 38  della  legge  citata  coerentemente  equiparava,
 anche  agli  effetti  delle  cause di prelazione, i contributi dovuti
 alla gestione  speciale  cosi'  istituita  a  quelli  originariamente
 tipici dell'I.N.P.S.; tale equiparazione riceveva successiva conferma
 all'art. 66 della legge  30  aprile  1969,  n.  153,  il  quale,  nel
 potenziare   grado   ed  estensione  del  privilegio  degli  enti  di
 previdenza, assimilava ad essi sotto questo  profilo  "gli  istituti,
 enti o fondi speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi -".
 Parallelamente analoghe estensioni, anche in ordine al privilegio sul
 credito  contributivo, erano avvenute a favore degli artigiani (legge
 4 luglio 1959, n. 463) e dei coltivatori diretti  (legge  26  ottobre
 1957,  n.  1047).  Questa  progressiva assimilazione sotto il profilo
 previdenziale ai lavoratori subordinati dei soggetti che  vivono  del
 proprio  lavoro,  ancorche'  di natura diversa, appare in armonia col
 disposto dell'art. 38, secondo comma, della  Costituzione,  il  quale
 nel  prevedere  le varie forme di previdenza sociale pone il relativo
 diritto in capo ai "lavoratori", senza delimitarne la  categoria  con
 la   qualifica  di  "subordinati".  In  quest'ottica,  tracciata  dal
 legislatore costituzionale e perseguita  dal  legislatore  ordinario,
 volta  a  considerare  l'ordinamento  previdenziale come un complesso
 unitario riferibile ed estensibile a tutti i lavoratori, appare priva
 di   giustificazione   razionale  la  delimitazione,  immotivatamente
 formulata con l'inciso "datore di lavoro" dagli artt. 2753 e 2754 del
 c.c.  nell'attuale  testo novellato dall'art. 4 della legge 29 luglio
 1975,  n.  426.  Un  progressivo   abbattimento   di   ingiustificate
 differenziazioni  tra  le  varie  categorie  di lavoratori in tema di
 ordinamento previdenziale, e'  stato  altresi'  attuato  dalla  Corte
 costituzionale  con le recenti sentenze nn. 1086 e 1144 del 1988, 81,
 179, 250, 502 e 504 del 1989 in tema di integrazione al minimo  delle
 pensioni  in  caso  di  cumulo  di rapporti pensionistici differenti,
 decisioni  tutte  fondate  sul   contrasto   con   l'art.   3   della
 Costituzione;  e'  vero  che l'assimilazione e' stata in esse operata
 sul fronte dei  rapporti  ente  previdenziale  -  destinatario  delle
 prestazioni,  mentre  qui  viene  in  considerazione il rapporto ente
 previdenziale - soggetto obbligato  alla  contribuzione,  e  tuttavia
 l'assimilazione  in  atto sotto il primo profilo non puo' che reagire
 sul  secondo,  trascinandolo  nella  medesima  direzione,  stante  la
 fondamentale unitarieta' del rapporto assicurativo.
    Esistono pertanto criteri, non semplicemente di logica astratta ma
 di concreta percezione dei principi giuridici  in  materia,  i  quali
 fanno   apparire   ingiustificato   e   irrazionale  che  il  credito
 contributivo dell'I.N.P.S. goda di certi privilegi ove riferito ad un
 rapporto di lavoro subordinato, mentre non ne benefici qualora acceda
 ad altri tipi di attivita' lavorativa che lo  stesso  legislatore  ha
 inteso globalmente assimilare sotto il profilo previdenziale;
      sulla  base  delle  esposte considerazioni non e' manifestamente
 infondato il dubbio sulla legittimita' costituzionale  per  contrasto
 con l'art. 3 della Costituzione degli artt. 2753 e 2754 del c.c., la'
 dove non  prevedono  la  riferibilita'  dei  privilegi  generali  ivi
 contemplati  ai  crediti  dell'I.N.P.S.  per contributi e meta' degli
 accessori relativi al rapporto previdenziale vigente  per  i  piccoli
 commercianti ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613 e successive
 modifiche;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Pronunciando d'ufficio;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  per  contrasto  con  l'art.   3   della
 Costituzione  degli artt. 2753 e 2754 del c.c. nella parte in cui non
 prevedono la riferibilita' dei  privilegi  generali  ivi  contemplati
 anche  ai  crediti  dell'I.N.P.S.  per  contributi  e meta' accessori
 qualora il rapporto previdenziale riguardi i piccoli commercianti  ai
 sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche;
    Sospende  il  giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  a  cura  della  cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  e  sia  comunicata  ai  Presidente  delle  due  Camere del
 Parlamento.
    Cosi' deciso in Torino, il 13 febbraio 1990.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0634