N. 314 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 1989
N. 314 Ordinanza emessa il 13 dicembre 1989 dalla corte d'appello di Bari nel procedimento penale a carico di Lovecchio Giovanni ed altri Processo penale - Nuovo codice - Norme transitorie - Procedimento in corso all'entrata in vigore del codice - Grado di appello - Applicazione della pena su richiesta della parti Inammissibilita' - Lamentata disparita' di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 248). (Cost., art. 3).(GU n.23 del 6-6-1990 )
LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato l'allegata ordinanza con l'intervento del p.g., rappresentato dal sig. dott. Luigi Tucci, sostituto procuratore generale della Repubblica con l'assistenza della segretaria sig.ra Rosanna Del Russo, nella causa penale a carico di Lovecchio Giovanni, nato a Castellana Grotte il 3 giugno 1952 ivi residente in via Imbriani n. 42, rappresentato e difeso dall'avv. V. Gironda, da Bari, Mimpelli Pietro, nato a Taranto il 25 giugno 1954 e residente a Castellana in via Macerasa n. 27, rappresentato e difeso dall'avv. G. Chiariello, da Bari, nonche' Raida Beizad, nato in Palestina (Lebina) il 9 luglio 1964 e residente a Castellana in piazza Garibaldi. Imputati tutti: a) del delitto di cui agli artt. 61, n. 2, 110 e 614 cpv., del c.p., perche', in unione e concorso tra loro ed al fine di commettere il delitto di cui al capo c), forzando la porta d'ingresso si introducevano nell'abitazione dei germani Pugliese contro la volonta' degli stessi ed ivi si trattenevano usando anche violenza e minacce; b) della contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, perche' in unione e di concerto tra loro, senza giustificato mitivo portavano fuori dalla loro abitazione un coltello di genere proibito; c) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 519 e 542, n. 2, del c.p. perche' in concorso tra loro e piu' volte, si congiungevano carnalmente con Pugliese Angela, menomata psichica, contro la volonta' della stessa ed usando anche violenze e minacce. In Putignano il 17 settembre 1988. Appellanti avverso la sentenza del tribunale di Bari del 5 giugno 1989 che, unificati i reati per continuazione ed in concorso di attenuanti generiche per il solo Lovecchio, condannava quest'ultimo alla pena di anni due e mesi due di reclusione; il Mimpelli veniva condannato alla pena di ani tre, mesi due di reclusione. Lovecchio e Mimpelli venivano assolti dal reato sub C) per insufficienza di prove. Nonche': Il Raida Beizad veniva condannato per i reati di cui ai capi A) B) e C), unificati per continuazione, alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione e L. 100.000 di ammenda. IN SEDE DI APPELLO Preliminarmente i difensori di Lovecchio e Mimpelli, avv.ti Gironda e Chiariello, si riportano alla loro memoria del 22 novembre 1989, insistendo di essere ammessi al patteggiamento di cui agli artt. 444 e segg. del c.p.p. Il p.g. nega il consenso perche' ritiene improponibile tale istituto in sede di appello. I difensori, stante il mancato consenso da parte del p.g. necessario per la definizione del processo con il patteggiamento, eccepiscono l'incostituzionalita' dell'art. 248 delle disposizioni transitorie per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente l'estensibilita' al giudizio di appello dell'istituto del patteggiamento per i processi pendenti, tanto per contrasto con l'art. 3 della Carta costituzionale. La corte d'appello di Bari, sez. prima, alla pubblica udienza del 13 dicembre 1989 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente. O R D I N A N Z A Pronunciando sulla eccezione di incostituzionalita' proposta dai difensore di Lovecchio Giovanni e Mimpelli Pietro; Sentito il p.g. Ritenuto che per i procedimenti pendenti al momento di entrata in vigore del nuovo c.p.p., l'art. 444 di questo e' stato reso applicabile soltanto per i giudizi pendenti in primo grado e non anche per quelli gia' in grado di appello, secondo l'art. 248 delle disposizioni transitorie; Considerato che la pendenza in appello di un procedimento, in applicazione di tale norma riuscirebbe pregiudizievole rispetto a chi ha pendenze penali ancora in primo grado, come pure a chi, per avvenuta separazione di procedimenti, e' stato giudicato rispetto a coimputati per i quali si sia verificata una causa di sospensione del procedimento; che il rimedio di cui all'art. 599 del c.p.p. vigente, richiamato dall'art. 245 delle disp. transitorie non puo' sanare la disparita' di regolamento legislativo di situazioni identiche, in quanto lo stesso art. 599 detto e' norma istituzionalmente applicabile anche per i procedimenti che in primo grado abbiano o avvrebbero goduto delle procedure speciali, di cui ai titoli primo e secondo, specialmente del libro sesto del c.p.p. vigente; Ritenuto che tutto quanto osservato urta contro il principio di eguaglianza di trattamento, di cui all'art. 3 della Costituzione, principio gia' affermato dal legislatore nell'art. 2, terzo comma, del c.p., onde si ravvisa la necessita' di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, data l'evidente rilevanza della questione ai fini della determinazione delle pene.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale proposta dai difensori di Lovecchio Giovanni e Mimpelli Pietro, dell'art. 248 delle disposizioni transitorie del c.p.p. 1988, nella parte in cui non estende l'esperibilita' dell'istituto della "Applicazione della pena su richiesta delle parti", anche ai procedimenti in corso in grado di appello al momento della sua entrata in vigore, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio, anche nei riguardi del terzo appellante, trattandosi di processo inscindibile; Ordina, infine, che gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza, a cura della cancelleria, sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Bari, addi' 13 dicembre 1989. Il presidente: GALLO 90C0665