N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1990

                                 N. 323
 Ordinanza  emessa  il  19  gennaio  1990  dal tribunale di Rimini nel
 procedimento civile vertente tra Rossi Lino e U.S.L. n. 40 di Rimini
 Sanita'  pubblica  -  S.S.N.  -  Farmaco straniero non ricompreso nel
 prontuario terapeutico nazionale  -  Non  rimborsabilita'  -  Mancata
 tutela del diritto fondamentale alla salute.
 (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 28, secondo comma).
 (Cost., art. 32).
(GU n.23 del 6-6-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia
 previdenziale in grado di appello iscritta al n.  2234/1989  r.g.  in
 corso tra Rossi Lino e u.s.l. n. 40;
    Rilevato  che il ricorrente Rossi Lino ha proposto appello avverso
 la sentenza del pretore di Rimini in data 4 maggio 1989 con la  quale
 era  stata  respinta  la  sua  domanda  di  vedersi  rimborsare dalla
 competente unita' sanitaria locale la spesa sostenuta per  l'acquisto
 del  farmaco  anticancro "Oncotio - Tepa - Fiale" non in commercio in
 Italia e non  ricompreso  nel  prontuario  terapeutico  del  servizio
 sanitario nazionale, sulla considerazione che, a termini dell'art. 28
 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  l'assistenza  farmaceutica  e'
 limitata  alle  "...  specialita'  medicinali comprese nel prontuario
 terapeutico del servizio sanitario nazionale";
    Considerato  che  la decisione impugnata e' perfettamente aderente
 alla  disciplina  vigente  e  non  offre  spazio  alle  ragioni   del
 ricorrente,  inducendo  pero'  fondati dubbi sulla sua compatibilita'
 con il principio fissato all'art. 32 della Costituzione che  pone  la
 salute  come  "fondamentale  diritto dell'individuo e interesse della
 collettivita'";
    Ritenuto che tale solenne affermazione, ribadita in varie pronunce
 della Corte costituzionale  (sentenze  184/1986,  n.  559/1987  e  n.
 992/1988)   che   hanno  sottolineato  come  il  diritto  primario  e
 fondamentale della salute debba ricevere "piena ed esaustiva tutela",
 non  pare nella fattispecie essere adeguatamente realizzata stante la
 normativa che esclude la possibilita' che l'assistito possa ricorrere
 a  farmaci  stranieri  dei  quali  il  medico  gli  abbia  prescritto
 l'assunzione, solo perche' non compresi nel prontuario  del  servizio
 sanitario nazionale;
    Rilevato   che   e'   di  tutta  evidenza  come  tale  limitazione
 terapeutica costituisca un iniquo  condizionamento  alla  tutela  del
 bene  della  salute,  appalesando  gli  estremi  di una non manifesta
 infondatezza della questione  di  legittimita'  costituzionale  della
 norma  di  legge  citata  che questo tribunale ritiene, d'ufficio, di
 dover  pertanto  sollevare  e  sottoporre  alla   valutazione   della
 competente Corte;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della  legge
 23  dicembre  1978,  n.  833,  nella parte in cui limita l'assistenza
 farmaceutica  degli  aventi  diritto  alla  fornitura  di   preparati
 galenici   e   di  specialita'  medicinali  compresi  nel  prontuario
 terapeutico del servizio sanitario nazionale;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere;
    Visto  l'art.  295  del c.p.c. dispone la sospensione del presente
 giudizio.
      Rimini, addi' 19 gennaio 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0674