N. 323 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 gennaio 1990
N. 323 Ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 dal tribunale di Rimini nel procedimento civile vertente tra Rossi Lino e U.S.L. n. 40 di Rimini Sanita' pubblica - S.S.N. - Farmaco straniero non ricompreso nel prontuario terapeutico nazionale - Non rimborsabilita' - Mancata tutela del diritto fondamentale alla salute. (Legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 28, secondo comma). (Cost., art. 32).(GU n.23 del 6-6-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella controversia in materia previdenziale in grado di appello iscritta al n. 2234/1989 r.g. in corso tra Rossi Lino e u.s.l. n. 40; Rilevato che il ricorrente Rossi Lino ha proposto appello avverso la sentenza del pretore di Rimini in data 4 maggio 1989 con la quale era stata respinta la sua domanda di vedersi rimborsare dalla competente unita' sanitaria locale la spesa sostenuta per l'acquisto del farmaco anticancro "Oncotio - Tepa - Fiale" non in commercio in Italia e non ricompreso nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, sulla considerazione che, a termini dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'assistenza farmaceutica e' limitata alle "... specialita' medicinali comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale"; Considerato che la decisione impugnata e' perfettamente aderente alla disciplina vigente e non offre spazio alle ragioni del ricorrente, inducendo pero' fondati dubbi sulla sua compatibilita' con il principio fissato all'art. 32 della Costituzione che pone la salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'"; Ritenuto che tale solenne affermazione, ribadita in varie pronunce della Corte costituzionale (sentenze 184/1986, n. 559/1987 e n. 992/1988) che hanno sottolineato come il diritto primario e fondamentale della salute debba ricevere "piena ed esaustiva tutela", non pare nella fattispecie essere adeguatamente realizzata stante la normativa che esclude la possibilita' che l'assistito possa ricorrere a farmaci stranieri dei quali il medico gli abbia prescritto l'assunzione, solo perche' non compresi nel prontuario del servizio sanitario nazionale; Rilevato che e' di tutta evidenza come tale limitazione terapeutica costituisca un iniquo condizionamento alla tutela del bene della salute, appalesando gli estremi di una non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della norma di legge citata che questo tribunale ritiene, d'ufficio, di dover pertanto sollevare e sottoporre alla valutazione della competente Corte;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 28, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella parte in cui limita l'assistenza farmaceutica degli aventi diritto alla fornitura di preparati galenici e di specialita' medicinali compresi nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere; Visto l'art. 295 del c.p.c. dispone la sospensione del presente giudizio. Rimini, addi' 19 gennaio 1990 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0674