N. 328 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 1990

                                 N. 328
 Ordinanza  emessa  il  17  marzo  1990  dal  tribunale  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Iezzi Angelo
 Processo  penale  -  Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Richiesta
 per il rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m.  -
 Insindacabilita'  da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita'
 della diminuente ex art.  442,  secondo  comma,  del  c.p.p.  1988  -
 Violazione  del  principio della subordinazione del giudice alla sola
 legge - Limitazione del potere  decisorio  dell'organo  giudicante  -
 Disparita' di trattamento rispetto all'analogo rito dell'applicazione
 della pena su richiesta delle parti -  Compressione  del  diritto  di
 difesa.
 (C.P.P. 1988, art. 452).
 (Cost., artt. 3, 24 e 101).
(GU n.23 del 6-6-1990 )
                              IL TRIBUNALE
    Sulla  eccezione  di incostituzionalita' sollevata dalla difesa in
 relazione all'art. 452  del  c.p.c.,  con  riferimento  all'art.  442
 stesso codice, in ordine agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione;
    Sentito il p.m.;
    Considerato che:
      la  questione  sollevata  e'  senza  alcun  dubbio rilevante dal
 momento che l'imputato ha chiesto  che  si  procedesse  con  il  rito
 abbreviato  ex  art.  452 del c.p.p. e che il p.m. non ha prestato il
 proprio  consenso,  senza  raccordare  il  suo   dissenso   all'unico
 parametro  da  ritenersi  ammissibile  e  cioe'  quello relativo alla
 definibilita' del processo allo stato degli atti;
      nel  momento in cui il p.m., con il suo - immotivato - dissenso,
 non consente l'applicazione di un  istituto  di  diritto  sostanziale
 qual'e'  quello della concessione di una diminuente incide in maniera
 determinante  sulla  stessa  funzione   giurisdizionale   in   palese
 violazione  del  principio  costituzionale  sancito dal secondo comma
 dell'art. 101 della Costituzione;
      d'altra   parte,   e'  di  immediato  rilievo  l'incidenza,  sul
 principio di uguaglianza  fissato  dall'art.  3  della  Costituzione,
 della omessa previsione nell'art. 452 del c.p.p. di un potere analogo
 a quello  previsto  dall'art.  448,  primo  comma,  del  c.p.p.,  che
 conferisce al giudice, allorche', alla fine del dibattimento, ritenga
 ingiustificato il dissenso del  p.m.  e  congrua  la  pena  richiesta
 dall'imputato, di superare il parere contrario espresso dal p.m.;
      i  rilievi  sopra  evidenziati  presentano  immediati  e  chiari
 riflessi  sul  diritto  della  difesa  di  cui  all'art.   24   della
 Costituzione;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 452 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24
 e 101 della Costituzione;
    Sospende  il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento.
      Roma, addi' 17 marzo 1990
                          Il presidente: TESTA

 90C0679