N. 328 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 1990
N. 328 Ordinanza emessa il 17 marzo 1990 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Iezzi Angelo Processo penale - Nuovo codice - Giudizio direttissimo - Richiesta per il rito abbreviato - Dissenso immotivato e vincolante del p.m. - Insindacabilita' da parte del giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 - Violazione del principio della subordinazione del giudice alla sola legge - Limitazione del potere decisorio dell'organo giudicante - Disparita' di trattamento rispetto all'analogo rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti - Compressione del diritto di difesa. (C.P.P. 1988, art. 452). (Cost., artt. 3, 24 e 101).(GU n.23 del 6-6-1990 )
IL TRIBUNALE Sulla eccezione di incostituzionalita' sollevata dalla difesa in relazione all'art. 452 del c.p.c., con riferimento all'art. 442 stesso codice, in ordine agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione; Sentito il p.m.; Considerato che: la questione sollevata e' senza alcun dubbio rilevante dal momento che l'imputato ha chiesto che si procedesse con il rito abbreviato ex art. 452 del c.p.p. e che il p.m. non ha prestato il proprio consenso, senza raccordare il suo dissenso all'unico parametro da ritenersi ammissibile e cioe' quello relativo alla definibilita' del processo allo stato degli atti; nel momento in cui il p.m., con il suo - immotivato - dissenso, non consente l'applicazione di un istituto di diritto sostanziale qual'e' quello della concessione di una diminuente incide in maniera determinante sulla stessa funzione giurisdizionale in palese violazione del principio costituzionale sancito dal secondo comma dell'art. 101 della Costituzione; d'altra parte, e' di immediato rilievo l'incidenza, sul principio di uguaglianza fissato dall'art. 3 della Costituzione, della omessa previsione nell'art. 452 del c.p.p. di un potere analogo a quello previsto dall'art. 448, primo comma, del c.p.p., che conferisce al giudice, allorche', alla fine del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso del p.m. e congrua la pena richiesta dall'imputato, di superare il parere contrario espresso dal p.m.; i rilievi sopra evidenziati presentano immediati e chiari riflessi sul diritto della difesa di cui all'art. 24 della Costituzione;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 452 del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Roma, addi' 17 marzo 1990 Il presidente: TESTA 90C0679