N. 334 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1989
N. 334 Ordinanza emessa il 9 dicembre 1989 dal pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Mohamed Ali' Ghdif Liberta' personale - Nuovo codice di procedura penale - Norme di attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio da parte dello straniero - Previsto arresto anche al di fuori dei casi di flagranza - Convalida - Applicabilita' da parte del giudice di misura coercitiva - Contrasto con principi e direttive della legge delega. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 224, primo comma, in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, punto 32; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 6). (Cost., art. 76).(GU n.23 del 6-6-1990 )
IL PRETORE Premesso che Mohamed Ali' Ghdif veniva presentato innanzi a questo Giudice ai sensi dell'art. 566 del c.p.p. in stato di arresto in quanto contravventore al foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Roma con il quale gli veniva ordinato di presenentarsi al posto di polizia di frontiera di Fiumicino entro il 19 novembre 1989 per essere espulso dal territorio dello Stato; che il p.m. chiedeva la convalida dell'arresto, ma non l'applicazione di misure coercitive; Rilevato che l'arresto e' stato eseguito in ottemperanza all'obbligo posto in capo alla polizia giudiziaria dalla disposizione di cui all'art. 152, terzo comma, del t.u.l.p.s., la cui vigenza e' stata espressamente mantenuta dal disposto dell'art. 224, primo comma del d.-l. n. 271/1989; che questo pretore ritiene di dubitare circa la legittimita' costituzionale di tale ultima disposizione per i motivi che verranno piu' avanti svolti; che la questione appare rilevante, dovendo il giudicante, in ogni caso, pronunciarsi sulla legittimita' dell'arresto, a prescindere dall'eventuale applicazione di misure coercitive; O S S E R V A La legge delega n. 81/1987, nel demandare al Governo della Repubblica il compito di emanare il nuovo codice di rito, ha, per cio' che qui interessa, fissato nel n. 32 dell'art. 2 gli specifici principi e criteri ai quali attenersi nel disciplinare le ipotesi di arresto ad opera della p.g. Senza entrare nel dettaglio della citata disposizione, e' sufficiente sottolineare, ai limitati fini della questione oggetto di esame, come il legislatore delegato abbia ancorato le ipotesi di arresto ad opera della p.g. alla sussistenza di uno stato di flagranza in relazione a fattispecie esclusivamente delittuose cosi' escludendo, a differenza della precedente normativa, qualsiasi ipotesi di arresto per reati contravvenzionali. Discende da quanto fin qui argomentato che, mantenendo l'art. 224 del decreto citato un'ipotesi di arresto, anche al di fuori dei casi di flagranza, per una contravvenzione, tale previsione appare totalmente estranea al sistema generale delineato dal legislatore delegante. Deve quindi verificarsi se le scelte operate dal delegato, in quanto fondate su di un potere attribuitogli dal legislatore e rispondenti ai principi e criteri da questo prefissati, possano ritenersi costituzionalmente legittime ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, a nulla rilevando, sotto il profilo che qui interessa, eventuali giudizi sull'opportunita' politica di siffatte scelte. A tale proposito e' sufficiente osservare che le disposizioni da cui al cit. art. 224 risultano inserite tra le norme di coordinamento del c.p.p. e, quindi, secondo quanto palesato dalla loro collocazione sistematica, trovano il loro fondamento normativo nell'art. 6 della legge delega che, per l'appunto, affida al Governo il compito di "emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli artt. 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio". Orbene, proprio il tenore della citata norma attesta la perfetta consapevolezza nel legislatore delegante delle difficolta' connesse all'inserimento delle nuove norme nella previgente legislazione. Il legislatore infatti espressamente delega al Governo il compito di coordinare e, quindi, rendere compatibili, nel quadro di un sistema che si vuole rendere quanto piu' armonico, le disposizioni contenute nel nuovo codice di rito con quelle inserite nelle altre leggi dello Stato. Lo stesso delegato, del resto, mostra di avere piena consapevolezza del compito affidatogli e, nella prima delle norme di coordinamento, cosi' come in numerose altre, recita "Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo terzo" art. 207. Per effetto della richiamata norma, per l'efficacia e il valore ad essa conferita dalla disposizione dell'art. 6 della legge di delegazione, vengono cosi' a cadere, per cio' che qui interessa, norme contenute in leggi speciali in quanto non conformi al sistema delineato nel nuovo codice di rito. Essendosi peraltro l'autorita' delegata riservato il potere di derogare a quanto pure stabilito in "via generale" nell'ambito del conferitole compito di coordinamento, il Governo nel seguente art. 224 fa salve "le disposizioni dell'art. 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani dall'itinerario previsto". Appare cosi' evidente che la norma sulla cui scorta e' stato arrestato l'imputato e' stata mantenuta in vita da una scelta discrezionale del Governo che, verosimilmente fondata su valutazioni di ordine politico, peraltro estranee al presente thema decidendum, non trova, ad avviso di questo Pretore, alcun fondamento nella legge di delegazione e, quindi, deve ritenersi in contrasto con l'art. 76 della Costituzione. Non si comprende infatti sulla base di quale norma delegante il Governo, che pure mostra di esercitare il compito di coordinamento eliminando dalla legislazione speciale le disposizioni incompatibili con quelle introdotte con il nuovo codice, riservi a se' il potere di mantenere in vita norme, come quella contenuta nell'art. 152 del t.u.l.p.s., che appaiono in palese o stridente contrasto con la disciplina dettata in via generale in tema di arresto. Cio' soprattutto se si considera che il legislatore delegato, in ottemperanza, alla disposizione di cui all'art. 6 della legge delega, nell'emanare norme di coordinamento, doveva comunque e sempre operare "secondo i principi e i criteri direttivi" della citata legge delega, obbligo che il Governo mostra di aver ben compreso anche attraverso l'eliminazione di disposizioni non piu' compatibili con i principi codificati nel nuovo codice di rito (V. oltre alla I parte dell'art. 207 del d.-l. n. 271/1989, ad es. l'art. 230 dello stesso decreto). In conclusione, dovendosi ritenere che l'esercizio del potere di coordinamento conferito al Governo dovesse tendere all'eliminazione di disposizioni ormai incompatibili con il nuovo codice di rito, deve ritenersi privo di fondamento legislativo, e, quindi, costituzionalmente illegittimo ex art. 76 della Costituzione il primo comma dell'art. 224 del d.-l. n. 271/1989 che, in sede di mero coordinamento, ha ritenuto di mantenere in vita un'ipotesi di arresto che, per essere prevista anche al di fuori della flagranza, per un reato di natura contravvenzionale, si pone in palese contrasto con le disposizioni introdotte con il nuovo codice di procedura penale. Le argomentazioni fin qui svolte in ordine alla non manifesta infondatezza in rapporto all'art. 76 Cost. della questione di legittimita' dell'art. 224, primo comma, del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, per contrasto con il n. 32 dell'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, nonche' con il successivo art. 6 della stessa legge, la rilevanza della prospettata questione nell'ambito del presente procedimento ne impongono la sospensione con conseguente immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, primo comma, del d.-l. 28 luglio 1989, n. 271, in relazione al punto 32 dell'art. 2 e all'art. 6 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Ordina la liberazione dell'imputato con separata ordinanza. Roma, addi' 9 dicembre 1989 Il pretore: CAPOCCETTI 90C0685