N. 335 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1989

                                 N. 335
 Ordinanza  emessa  il  9  dicembre  1989  dal  pretore  di  Roma  nel
 procedimento penale a carico di Alawi (El) Moustapha
 Liberta'  personale  -  Nuovo  codice  di procedura penale - Norme di
 attuazione - Contravvenzione al foglio di via obbligatorio  da  parte
 dello  straniero  -  Previsto  arresto  anche al di fuori dei casi di
 flagranza - Convalida - Applicabilita' da parte del giudice di misura
 coercitiva - Contrasto con principi e direttive della legge delega.
 (D.Lgs.  28  luglio 1989, n. 271, art. 224, primo comma, in relazione
 alla legge 16 febbraio 1987, n.  81,  art.  2,  punto  32;  legge  16
 febbraio 1987, n. 81, art. 6).
 (Cost., art. 76).
(GU n.23 del 6-6-1990 )
                               IL PRETORE
    Nell'udienza   di   convalida  per  il  contestuale  giudizio  nei
 confronti di Alawi (El) Moustapha arrestato il 9 dicembre 1989 per il
 reato di cui all'art. 152 del t.u.l.p.s.;
    Premesso  che  all'odierna udienza la p.g. ha condotto in stato di
 arresto davanti a questo pretore ai sensi dell'art. 566 del c.p.p. il
 cittadino  straniero  in  quanto  contravventore al f.v.o. emesso dal
 questore di Roma con il quale in esecuzione del decreto del  prefetto
 di  Roma  gli veniva ordinato di presentarsi al posto di frontiera di
 Fiumicino Aeroporto entro il 30 novembre 1989 per essere espulso  dal
 territorio  dello  Stato  e  il  pubblico ministero ha quindi chiesto
 procedersi alla convalida dell'arresto e al contestuale giudizio;
    Considerato  che  il  p.m.  ha  reputato di incardinare la fase di
 convalida davanti a questo pretore, quale  giudice  del  dibattimento
 competente   per   il  contestuale  giudizio  direttissimo  ai  sensi
 dell'art.  566  del  c.p.p.,  ritenendo  di  non   doverne   disporre
 l'immediata scarcerazione altrimenti imposta dall'art. 121 del citato
 d.P.R. n. 271, sul presupposto di  poterne  eventualmente  richiedere
 l'applicazione di misure cuatelari;
    Rilevato  che  il p.m. ha chiesto a questo pretore di sollevare la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 224, primo  comma,
 del  d.P.R.  28  luglio  1989,  n. 271, per contrasto con il punto 32
 dell'art. 2 e con l'art. 6 della legge 16 febbraio 1987,  n.  81,  in
 relazione all'art. 76 della Costituzione;
    Considerato  che  ai fini del giudizio di convalida questo pretore
 deve necessariamente vagliare la legittimita' dell'arresto  ai  sensi
 del menzionato art. 224, primo comma, e che pertanto appare rilevante
 la questione di legittimita' costituzionale del predetto articolo;
                           OSSERVA IN DIRITTO
    Con  la  legge  n.  81/1987  il Parlamento ha fissato una serie di
 principi e criteri specifici, tassativi  e  vincolanti  ai  quali  il
 Governo  deveva attenersi nella formulazione del nuovo codice di rito
 con  particolare   riferimento   alla   disciplina   degli   istituti
 dell'arresto  da  parte  della p.g., del fermo e dell'applicazione di
 misure di coercizione personale.
    Con  la  direttiva  32  dell'art.  2,  il legislatore delegante ha
 ancorato le ipotesi di arresto ad opera della p.g.  alla  sussistenza
 dello   stato   di   flagranza,  con  riferimento  a  fattispecie  di
 particolare gravita' e di natura  delittuosa  escludendo,  quindi,  a
 differenza  di  quanto avveniva nella precedente normativa, qualsiasi
 ipotesi di arresto per reati contravvenzionali. Al di fuori dei  casi
 di  flagranza  e'  stato  previsto  il  "potere-dovere  della p.g. di
 fermare e del p.m. di disporre il fermo di colui  che  e'  fortemente
 indiziato di gravi delitti, quando vi e' fondato pericolo di fuga".
    La  direttiva  59  dell'art.  2, ha poi limitato l'applicazione di
 misure coercitive, in presenza degli altri presupposti specificamente
 elencate,  alle  sole  ipotesi  di  reati  puniti  con pena detentiva
 superiore nel massimo a tre anni, ponendo, altrimenti,  un  tassativo
 divieto alla previsione di misure di coercizione.
    Il  codice  di  procedura penale emanato dal Governo con d.P.R. 22
 settembre  1988,  n.  447,  contiene  una   disciplina   completa   e
 rigidamente  formulata dei casi di arresto obbligatorio e facoltativo
 da parte della polizia giudiziaria  e  introduce,  nel  rispetto  dei
 criteri di cui al punto 32 dell'art. 2 della legge delega 16 febbraio
 1987, n. 81, una normativa generale in tema  di  liberta'  personale,
 senz'altro piu' favorevole all'imputato.
    Al  contrario, tanto il mantenimento della previsione dell'arresto
 quanto quella  della  possibilita'  di  applicazione  di  una  misura
 coercitiva per il reato di cui all'art. 152 del t.l.p.s. possibilita'
 quest'ultima per la prima volta introdotta con l'art.   224,  secondo
 comma, del d.P.R. n. 271/1989, sono in evidente contrasto rispetto al
 sistema prefigurato dal legislatore delegante ed attuato con il nuovo
 codice:  trattasi  di  un'ipotesi  di arresto anche fuori flagranza e
 della conseguente aventuale applicazione di  una  misura  coercitiva,
 per  un  reato  contravvenzionale  punito nel massimo con sei mesi di
 arresto.
    Non   appare  peraltro  necessario  affrontare  la  questione  se,
 all'entrata in vigore del nuovo codice di rito, avesse  a  conseguire
 automaticamente   l'abrogazione   implicita   delle   norme  speciali
 preesistenti, quanto meno di quelle oggettivamente incompatibili  con
 il  vigente  sistema  e  piu' sfavorevoli poiche', con l'art. 6 della
 citata legge delega, il Governo e' stato  espressamente  delegato  ad
 emanare  le  norme di coordinamento delle disposizioni previste dalla
 delega con tutte le altre leggi dello Stato e,  proprio  in  sede  di
 coordinamento,  e' stata inserita la norma di cui all'art. 224 di cui
 si tratta.
    Il  Parlamento,  consapevole  della  difficolta' di inserire nella
 preesistente  legislazione  il  nuovo  sistema   processuale   e   di
 armonizzare  i vecchi con i nuovi istituti, ha espressamente delegato
 il Governo a coordinare, a rendere compatibili con il nuovo  sistema,
 le  disposizioni contenute nelle altre leggi, sempre nel rispetto dei
 principi e delle direttive previste dagli artt. 2, 3 e 5 della  legge
 delega.
    E,  in tal senso, provvedendo ad armonizzare e dove nessario anche
 a eliminare in via generale le norme contenute in leggi  speciali  in
 quanto  non  conformi  al  sistema  delineato  dal  nuovo  codice  di
 procedura penale, ha mostrato di operare il Governo decretando -  con
 l'art.  207  delle  disp.  att.  a  coord. - che "le disposizioni del
 codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i  reati  anche
 se previsti da leggi speciali...", ovvero, allorche', con il disposto
 di cui  all'art.  230,  primo  comma,  del  d.P.R.  n.  271/1989,  ha
 convertito  in facolta' di fermo ai sensi dell'art. 234 del c.p.p. il
 preesistente potere di arresto fuori flagranza per delitti puniti con
 la  reclusione  superiore  nel  massimo  a tre anni, nel rispetto dei
 limiti fissati dal punto 32  dell'art.  2  della  delega,  eliminando
 cosi' un potere di arresto fuori flagranza non piu' compatibile con i
 limiti della delega.
    Al  contrario,  sulla  base  di  una  scelta discrezionale che non
 sembra trovare fondamento nella legge di delegazione, il  Governo  si
 e'  riservato  (v.  artt.  207  e 224) il potere di mantenere in vita
 norme, come quella di cui all'art.  152  del  t.u.l.p.s.,  in  totale
 contrasto  con  la  disciplina  dettata  in  via  generale in tema di
 arresto e ha  inoltre  introdotto  quella  possibilita'  di  disporre
 misure  coercitive non prevista nel preesistente sistema e che appare
 quindi ancor piu' radice costituzionalmente illegittima.
    La  legittimita'  dell'introduzione in sede di coordinamento della
 disposizione  di  cui  all'art.  224,  secondo   comma,   palesemente
 innovativa  e in contrasto con la direttiva 59 della legge delega, e'
 questione che non riguarda direttamente il presente giudizio. Infatti
 il  p.m. non ha richiesto l'applicazione di misure cautelari poiche',
 attraverso un'interpretazione corretta e  assai  rigorosa  del  comma
 succitato,  non  ha  ritenuto  configurarsi  nel  caso  quel concreto
 pericolo di fuga che, altrimenti (ove  si  avesse  un'interpretazione
 meramente  letterale  della norma) verrebbe a coincidere per la quasi
 totalita' degli stranieri muniti di f.v.o. con un pericolo  presunto.
    Appare  peraltro  evidente l'esigenza di esaminare contestualmente
 il  primo  e  il  secondo  comma  dell'art.  224  attesa  la  stretta
 interdipendenza   esistente  tra  le  due  disposizioni:  infatti  la
 possibilita' di applicazione di misure coercitive e' stata  impostata
 in  sede  di  coordinamento  dal  rilievo  che  del  tutto  inutile e
 incompatibile con il vigente sistema sarebbe stata la  previsione  di
 un  arresto  -  e  collegata  convalida  -, ove lo stesso non potesse
 convertirsi in un autonomo titolo di detenzione.
    Ove  non  fosse  stato  possibile  ex  lege  richiedere neppure in
 astratto un'applicazione di  misure  coercitive,  si  sarebbe  dovuto
 attivare  automaticamente il disposto di cui all'art. 121 delle disp.
 di  att.  ...  e  ordinarsi  sempre  l'immediata  liberazione   dello
 straniero, con la conseguenza che nessun effetto ai fini processuali,
 sarebbe potuto conseguire all'arresto eseguibile dalla p.g.
    Dalle  argomentazioni  che  precedono  deriva  che  il primo comma
 dell'art. 24 appare illegittimo, innanzitutto,  perche'  prevede  una
 ipotesi  obbligatoria  di  arresto  fuori  flagranza, per un reato di
 natura contravvenzionale, e di non grave entita'.
    D'altra   parte   il   mantenimento   di   un'ipotesi  di  arresto
 inutilizzabile ai fini processuali, lo avrebbe di  fatto  trasformato
 in  una  mera  misura  di  controllo  di polizia. Consapevole di tale
 abnorme conseguenza, quindi, piuttosto che abolire l'ipotesi speciale
 di  arresto in conformita' con le direttive poste dalla legge delega,
 ha reputato  di  introdurre  un'ipotesi  di  applicazione  di  misure
 cautelari  del  tutto  innovativa  e  in  contrasto  con la normativa
 introdotta con il nuovo codice secondo la direttiva n. 59 del  citato
 art. 2.
    Ne consegue che, mentre in passato in nessun caso poteva emettersi
 in seguito alla convalida dell'arresto  un  mandato  di  cattura  nei
 confronti  dello straniero contravventore al f.v.o., puo' oggi essere
 disposta la custodia in carcere con un definitivo titolo  restrittivo
 della  sua  liberta' personale - anche senza procedere immediatamente
 al giudizio e senza l'intervento, in tempi ristretti, di una sentenza
 di  condanna  -  con  il  solo limite della decorrenza dei termini di
 custodia cautelare.
    In  definitiva il Governo, avendo ritenuto di mantenere benche' in
 contrasto con la nuova normativa il potere di arresto dello straniero
 contravventore  al  f.v.o., ha dovuto colmare la lacuna determinatasi
 quanto alla possibilita' di mantenere la custodia cautelare in  vista
 del  giudizio  direttissimo  e  oltre,  a  causa  della  sopravvenuta
 inidoneita'  a  costituire  titolo  di  detenzione  preventiva  della
 conferma  della  convalida  dell'arresto  e  della stessa sentenza di
 condanna emessa  entro  il  decimo  giorno  (art.  246  dell'abrogato
 c.p.p.)  con  la  previsione di un definitivo titolo di custodia che,
 estraneo alla preesistente normativa, e' in palese  contrasto  con  i
 principi  e  le  direttive  fissati dal n. 59 dell'art. 2 della legge
 delega.
    Supporre  diversamente  che  il  Parlamento  avesse  conferito  al
 Governo una delega cosi' ampia in sede di  coordinamento,  svincolata
 dal rispetto dei limiti precisi altrove fissati indurrebbe altrimenti
 a dubitare della legittimita'  costituzionale  dello  stesso  art.  6
 della legge delega, per contrasto con l'art. 7 della Costituzione.
    L'apposita  commissione  ministeriale motivo' l'introduzione della
 nuova fattispecie non contenuta nel testo originario della  norma  di
 coordinamento,  con  riguardo all'esigenza di "evitare l'insorgere di
 futuri gravi problemi  di  ordine  pubblico..."  secondo  una  logica
 dell'eccezionalita'  e  transitorieta'  rispetto  all'esigenza di una
 nuova regolamentazione delle leggi di p.s.
    La   commissione   parlamentare  bicamerale,  in  sede  di  parere
 definitivo, ha  richiesto  di  introdurre  il  limite  biennale  alla
 vigenza  della norma per "far si che la modifica di norma sostanziale
 venga  effettuata   nella   sede   piu'   opportuna,   ossia   quella
 legislativa".
    Ambedue  le  disposizioni prescindono quindi dichiaratamente dalla
 delega e una norma sostanziale, eccezionale e  transitoria  e'  stata
 cosi'  introdotta  attraverso una norma di "coordinamento innovativo"
 in difformita' ai criteri tassativi che, vincolando il nuovo  codice,
 sono  stati  posti  a tutela della liberta' personale ed a limite del
 potere di arresto e di applicazione di misure cautelari  nella  legge
 delega.
    Le  argomentazioni  fin  qui  svolte  in ordine alla non manifesta
 infondatezza   in   rapporto   all'art.   76    della    Costituzione
 dell'illegittimita'  del  primo  comma  dell'art.  224  del d.P.R. 28
 luglio 1989, n. 271, per contrasto con il n.  32  dell'art.  2  della
 legge delega 16 febbraio 1987 n. 81, nonche' con il successivo art. 6
 della  stessa  legge  -   anche   con   riferimento   all'inserimento
 conseguente  del  secondo  comma  -  la  rilevanza  della prospettata
 questione nell'ambito del  presente  procedimento,  ne  impongono  la
 sospensione con la conseguente immediata trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale.
    Non  potendosi  conseguentemente  provvedere  sulla  richiesta  di
 convalida dell'arresto dell'imputato entro il termine  di  legge,  si
 rende  necessario  disporne  l'immediata liberazione, se non detenuto
 per altra causa.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale del primo comma dell'art. 224 del  d.P.R.
 n.   271/1989  in  relazione  all'art.  76  della  Costituzione,  per
 contrasto con il punto 32 dell'art. 2 della legge 16  febbraio  1987,
 n. 81, e con l'art. 6 della citata legge delega;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende il presente giudizio;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento;
    Ordina  l'immediata liberazione dell'imputato, se non detenuto per
 altra causa.
      Roma, addi' 9 dicembre 1989
                          Il pretore: GALASSI

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