N. 339 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 1990

                                 N. 339
 Ordinanza  emessa  il  19  marzo  1990  dal  giudice  per le indagini
 preliminari presso la pretura di Verona  nel  procedimento  penale  a
 carico di Ignoti
 Processo  penale  -  Nuovo  codice  -  Reato  di competenza pretorile
 commesso da ignoti - Richiesta di  archiviazione  al  g.i.p.  Mancata
 condivisione  -  Ritenuta  preclusione  a chiedere ulteriori indagini
 anche in caso di carenza di  quelle  gia'  effettuate  Ingiustificata
 discriminazione  rispetto  all'analogo  rito  presso  il  tribunale e
 presso  la  corte  di  assise   -   Violazione   del   principio   di
 obbligatorieta'   dell'esercizio   dell'azione   penale  -  Lamentata
 impossibilita' di esercitare un controllo sull'operato del p.m.
 Processo  penale  -  Nuovo  codice  - Reato di competenza pretorile -
 Richiesta di archiviazione al g.i.p. - Mancata condivisione  Ritenuta
 preclusione   ad   ottenere  l'integrazione  di  indagini  carenti  -
 Impossibilita' ad imporre  la  citazione  a  giudizio  della  persona
 sottoposta  alle  indagini in presenza di elementi idonei ex art. 125
 delle disp. att. - Discriminazione rispetto al  procedimento  innanzi
 al   tribunale   -   Violazione   del  principio  di  obbligatorieta'
 dell'azione penale.
 (C.P.P.  1988,  artt.  415,  secondo  comma,  549 e 554, primo comma;
 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 157).
 (Cost., artt. 3 e 112).
(GU n.24 del 13-6-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguante ordinanza;
    Il  giudice, dott. Carlo Citterio, letti gli atti del procedimento
 a carico di ignoti, per il reato ex art. 582 c.p. in danno di Bertele
 Roberto;
    Vista  la  richiesta di archiviazione, proposta dal p.m. in data 6
 marzo 1990, sul presupposto che non possano essere  svolte  ulteriori
 utili indagini;
    Rilevato  che  risulta  dalla  segnalazione  del  posto di polizia
 presso l'ospedale di Borgo Roma come il Bertele si sia presentato per
 ricevere  le  cure  necessarie,  essendo  stato  percosso da terzi ed
 avendo riportato lesioni giudicate guaribili in trenta giorni,  e  si
 sia rifiutato di fornire indicazioni sull'autore della violenza a suo
 danno;
    Rilevato  che  si  procede  d'ufficio,  in relazione alla prognosi
 formulata, sicche' la volonta' della parte lesa e' irrilevante;
    Ritenuto  quindi  che ben potrebbe il Bertele essere convocato dal
 p.m. per fornire le indicazioni non date alla polizia  giudiziaria  e
 che tale convocazione appare idonea a fornire effettivamente elementi
 utili per la prosecuzione delle indagini, specialmente  se  la  parte
 lesa  fosse  informata sulla rilevanza penale del protrarsi della sua
 condotta reticente;
    Ritenuto  che nessun potere il giudice per le indagini preliminari
 presso la pretura circondariale ha, differentemente dal g.i.p. presso
 il  tribunale, per imporre al p.m. l'espletamento di atti di indagini
 pur   necessari   per   adempiere   il    principio    costituzionale
 dell'obbligatorieta' dell'azione penale;
    Invero,  il  giudice per le indagini preliminari presso la pretura
 circondariale, di fronte ad una richiesta di archiviazione presentata
 dal  p.m.,  perche' ignoti gli autori del fatto, ha il solo potere di
 ordinare l'iscrizione del nome della persona autrice del  reato,  che
 ritenga  gia'  individuata,  ai  sensi dell'art. 415.2 del c.p.p.: se
 ritiene che tale persona potrebbe essere individuata  sulla  base  di
 indagini   concretamente   effettuabili,  deve  comunque  archiviare,
 eventualmente segnalando al procuratore generale l'opportunita' delle
 ulteriori  indagini,  ai  sensi dell'art. 157 delle disp. att. (norma
 applicabile anche nel caso di archiviazione perche' ignoti gli autori
 del  fatto,  in  assenza  di  espresse  esclusioni normative e per il
 tenore generale dell'art. 157 citato);  ben  diverso  il  potere  del
 giudice  per  le indagini preliminari presso il tribunale, che potra'
 prima ottenere  l'espletamento  delle  ulteriori  indagini,  per  poi
 ordinare  al  p.m.  di  procedere, nel caso di ulteriore inerzia ( ex
 artt. 409.4 e 415.2  del  c.p.p.);  in  buona  sostanza,  mentre  nel
 procedimento  per  reati  di  competenza  del tribunale o della corte
 d'assise   e'   previsto   un   effettivo   ed   efficace   controllo
 giurisdizionale  sull'attivita' di indagine posta in essere dal p.m.,
 sotto il profilo dell'ossequio al  principio  costituzionale  di  cui
 all'art.  112  della  Costituzione,  nel  procedimento per i reati di
 competenza del pretore tale controllo giurisdizionale in realta'  non
 sussiste,   essendo   l'intervento   del   giudice  per  le  indagini
 preliminari del tutto sprovvisto di  efficacia  coattiva:  in  fatto,
 l'intervento  della procura generale (vuoi per prassi acquisite, vuoi
 per obiettive difficolta' strutturali)  manchera'  (il  che  peraltro
 puo'  essere  irrilevante  sul  piano teorico), ma, e soprattutto, in
 diritto va osservato che il procuratore generale e'  pur  sempre  una
 diversa  articolazione  del  p.m.  parte,  sicche', in definitiva, la
 decisione sull'esercizio o meno dell'azione penale  rimane  sempre  e
 solo  all'interno  degli uffici del p.m.; deriva da tale sistema che,
 nel caso di inerzia ingiustificata o addirittura dolosa degli  uffici
 del  p.m.,  l'azione penale per i reati di competenza del pretore non
 potrebbe essere esercitata, in violazione del  gia'  richiamato  art.
 112  della  Costituzione,  anche  quando  ne  sussistessero  tutte le
 condizioni;
   Ritenuto   che  la  diversita'  di  disciplina  sul  punto  tra  il
 procedimento avanti al tribunale ed  alla  corte  d'assise  e  quello
 avanti   il   pretore   appare   irragionevole  (  ex  art.  3  della
 Costituzione),  perche'  tale  diversita'  di  struttura,   incidendo
 sull'attuazione    del    fondamentale    principio    costituzionale
 dell'obbligatorieta' dell'azione penale, non  puo'  trovare  adeguata
 giustificazione  nella  direttiva  della maggiore semplificazione del
 rito pretorile,  sicche'  appare  doveroso  promuovere  incidente  di
 costituzionalita'; in particolare appare rilevante nel caso di specie
 (ove fosse  accolta,  infatti,  l'eccezione  questo  g.i.p.  potrebbe
 ordinare  al p.m. di convocare la parte lesa per averne le necessarie
 informazioni)  e  non  manifestamente  infondata  la   questione   di
 legittimita'  costituzionale  degli  artt.  549,  554.1  e  415.2 del
 c.p.p., 157 delle disp. att., in relazione agli artt. 3  e  12  della
 Costituzione, nella parte in cui non prevedono la possibilita' per il
 giudice per le indagini preliminari di indicare con ordinanza al p.m.
 le  indagini  ulteriori  ritenute  necessarie,  fissando  il  termine
 indispensabile per il loro compimento;
    Ritenuto  che  va  infine  evidenziato  come, a giudizio di questo
 ufficio,  analoga  questione,  qui  non  rilevante  ma   strettamente
 connessa  e verosimilmente apprezzabile secondo il disposto dell'art.
 27, seconda parte, della legge n. 87/1953, si ponga per il  combinato
 disposto  degli  artt. 549 e 554.2 del c.p.p. e 157 delle disp. att.,
 sempre in relazione ai medesimi artt. 3  e  112  della  Costituzione,
 nella   parte   in  cui  impediscono  al  g.i.p.  presso  la  pretura
 circondariale di ottenere l'integrazione  delle  indagini  carenti  e
 quindi  non  gli  consentono di imporre la citazione a giudizio della
 persona sottoposta alle indagini in presenza di elementi,  idonei  ex
 art.  125  delle  disp. att., acquisiti a seguito di ordinanza (anche
 qui con non giustificata differenza rispetto al procedimento  davanti
 al  tribunale,  dove  il  g.i.p.  puo'  invece  prima far entrare nel
 procedimento elementi e fonti di prova, ex art. 409.4 del  c.p.p.,  e
 poi  imporre,  sulla  base  di  quegli  elementi  nuovi,  il rinvio a
 giudizio, ex art. 409.5 del c.p.p.);
    Ritenuto  quindi  che occorre sospendere il presente procedimento,
 mandando alla cancelleria per le incombenze di rito, determinate come
 da dispositivo;
                                P. Q. M.
    Solleva, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale degli
 artt. 549, 554.1 e 415.2 del  c.p.p.  e  157  delle  disp.  att.  del
 c.p.p.,  in  relazione agli artt. 3 e 112 della Costituzione, come in
 motivazione;
    Sospende il presente procedimento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri ed alle parti e comunicata ai Presidenti delle
 due Camere del Parlamento;
    Manda alla cancelleria per l'esecuzione.
      Verona, addi' 19 marzo 1990
            Il giudice per le indagini preliminari: CITTERIO

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