N. 340 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 1990
N. 340 Ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucca nel procedimento penale a carico di Cresci Susanna ed altri Processo penale - Nuovo codice - Documentazione degli atti processuali, in particolare: udienza preliminare o di convalida dell'arresto o del fermo - Modalita' - Forma riassuntiva - Omessa previsione di registrazione su nastro o in fonotipia, in caso di ritenuta opportunita' - Contrasto con principi e direttive della legge delega. (C.P.P. 1988, art. 420, quinto comma in relazione all'art. 140, secondo comma, stesso codice). (Cost., art. 76).(GU n.24 del 13-6-1990 )
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza. L'art. 2.8 della legge delega n. 81/1987 recepisce il principio che la verbalizzazione degli atti del processo dovra' avvenire, in ogni fase processuale, mediante strumenti di uso semplice e rapido e con l'ausilio di mezzi tecnici adeguati per una integrale e fedele trasposizione delle parole adoperate dalle parti. Rimarra' affidato alla discrezionalita' del giudice adottare una diversa documentazione degli atti processuali in relazione alla loro semplicita' o limitata rilevanza, nonche' in relazione alla contingente indisponibilita' di mezzi o ausiliari o tecnici. Non sembra che il legislatore delegato si sia attenuto alla direttiva del legislatore delegante, in quanto non ha previsto verbalizzazione mediante mezzi tecnici di riproduzione in ogni fase del procedimento, ma l'ha limitata alla sola fase dibattimentale, precludendo al giudice dell'udienza preliminare di utilizzare mezzi tecnici idonei ad una integrale verbalizzazione delle proprie operazioni, anche quando la complessita' del caso consiglierebbe il ricorso a tale strumento. Si noti che l'uso della registrazione fonografica o audiovisiva potrebbe rivestire particolare utilita' in sede di convalida dell'arresto o del fermo, incombente che segue le forme dell'udienza preliminare, in quanto in tale sede si procede normalmente al primo interrogatorio dell'imputato e ad eventuali confronti. Il richiamo al solo secondo comma dell'art. 140 del c.p.p. elimina ogni dubbio al riguardo (vedi art. 420, quinto comma del c.p.p.). Parere doversi da cio' desumere che per fasi processuali differenti da quella dibattimentale (e dell'incidente probatorio che la anticipa) e' vietata qualsiasi forma di verbalizzazione che non sia meramente riassuntiva. Puo' peraltro darsi il caso, come nella fattispecie, che l'udienza di convalida ovvero l'udienza preliminare, a seguito dell'esercizio del diritto alla prova legittimamente esercitato dalle parti, assuma caratteri di complessita' e che una verbalizzazione non riassuntiva delle dichiarazioni delle parti risulti opportuna ai fini sia dell'esercizio del diritto di difesa, sia della speditezza processuale e dell'attendibilita' stessa dell'atto. Non a caso il modello ministeriale predisposto per l'udienza preliminare prevede il caso, in evidente contrasto con la disposizione di legge, che il giudice disponga l'assistenza di personale idoneo per l'azionamento dei mezzi tecnici di verbalizzazione integrale e letterale. Rilevante e non manifestatamente infondata appare, quindi, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 420, quinto comma del c.p.p. nella parte in cui prevede che il verbale dell'udienza preliminare sia sempre ed in ogni caso redatto in forma riassuntiva a sensi dell'art. 140, secondo comma del c.p.p., anziche' demandare la valutazione del giudice se far luogo a tale forma di verbalizzazione ovvero alla registrazione su nastro ovvero ancora alla registrazione in fonotipia dell'udienza medesima. E' noto che, per opinione pacifica, le violazioni della legge delega integrano gli estremi dell'illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 76 della Costituzione e che la questione appare rilevante e non manifestatamente infondata, non essendo dubitabile, sulla scorta della lettura dei due testi normativi (legge delega e legge delegata) che la direttiva del legislatore delegante sia stata disattesa e l'ambito di applicazione della documentazione strumentale degli atti del processo sia stata ristretta ad una sola fase, quella dibattimentale, anziche' essere prevista per ogni fase. Ricorrono quindi i presupposti per investire la Corte Costituzionale dell'esame della questione.
P. Q. M. Visti gli artt. 143 della Costituzione; della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 11; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata l'eccezione di costituzionalita' dell'art. 420 quinto comma del c.p.p., nella parte in cui prevede che il verbale dell'udienza preliminare sia in ogni caso redatto solo in forma riassuntiva a sensi dell'art. 140, secondo comma, stesso codice, anziche' prevedere che il giudice possa disporre, anche in tale fase processuale, la redazione del verbale in forma stenotipica o fonografica; e cio' per violazione dell'art. 76 della Costituzione a causa della difformita' dalla direttiva 2.8 della legge delega n. 81/1987; Sospende il processo in corso; Ordina la trasmissione, a cura della cancelleria, degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti dei due Rami del Parlamento. La comunicazione della presente ordinanza alle parti del processo viene effettuata mediante lettura in udienza. Lucca, addi' 9 gennaio 1990 Il giudice dell'udienza preliminare: DI NUBIA 90C0691