N. 342 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 marzo 1990

                                 N. 342
 Ordinanza  emessa  il  13  marzo  1990  dal  tribunale di Catania nel
 procedimento civile vertente tra I.N.P.S. e S.p.a Ultragas Italiana
 Impresa e imprenditore - Benefici contributivi, ai sensi del d.-l. n.
 15/1977, alle imprese manifatturiere ed estrattive Individuazione  di
 dette  imprese  con  riferimento alla classificazione delle attivita'
 economiche  predisposta  dall'Istituto  centrale  di   statistica   -
 Esclusione  dai menzionati benefici delle imprese di miscelazione dei
 gas petroliferi liquefatti e loro imbottigliamento  -  Ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  tra  le  imprese, a parita' di effettiva
 attivita' esercitata (estrattiva o manifatturiera), per  effetto  del
 formale inquadramento predisposto dall'Istat.
 (Legge 31 marzo 1979, n. 92, art. 5, in relazione alla legge 7 aprile
 1977, n. 102, art. 1).
 (Cost., art. 3).
(GU n.24 del 13-6-1990 )
                              IL TIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al n. 3767/1989 r.o., vertente tra l'I.N.P.S. appellante  e  Ultragas
 Italiana S.p.a. appellato;
    Ritenuto che a norma dell'art. 1 del d.-l. 7 febbraio 1977, n. 15,
 modificato dall'art. 1 della legge di conversione 7 aprile  1977,  n.
 102,  competono benefici contributivi "alle imprese manifatturiere ed
 estrattive";
      che  a  norma  dell'art.  5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, le
 imprese manifatturiere ed estrattive di cui al predetto art. 1  legge
 n.  102/1977  vanno individuate "con riferimento alla classificazione
 delle attivita'  economiche  predisposta  dall'Istituto  centrale  di
 statistica";
      che, per giurisprudenza della Suprema corte di cassazione (cass.
 29 agosto 1988, n. 4994; Cass. 30 agosto 1988,  n.  5008)  -  che  ha
 condiviso l'orientamento gia' piu' volte espresso da questo tribunale
 - l'attivita' esercitata dalla odierna appellata e da  altre  imprese
 similari  va  inquadrata  nella  categoria 140.3 "miscelazione di gas
 petroliferi liquefatti (gpl) e loro imbottigliamento" ricompresa  nel
 Ramo  1  intitolato  "energia,  gas  e  acqua", e che a nulla rileva,
 secondo la richiamata interpretazione, la ripartizione di  questo  in
 Ramo 1A e in Ramo 1B;
      che   conseguentemente   l'impresa  in  parola  pur  esercitando
 l'attivita' manufatturiera indicata dalla surrichiamata  legislazione
 verrebbe  esclusa  dai benefici dalla stessa previsti indistintamente
 per tutte le imprese che esercitano detta attivita', dal momento  che
 detti  benefici  in  concreto  possono  essere  riconosciuti  non  in
 relazione  alla  effettiva   attivita'   esercitata   (estrattiva   o
 manufatturiera)   bensi'   in   relazione  al  formale  inquadramento
 predisposto dall'Istat;
      che  tale  disparita'  di trattamento appare in contrasto con il
 principio di cui all'art. 3 della Costituzione;
      che  per quanto premesso la questione e' rilevante ai fini della
 decisione del presente giudizio;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 3 della Costituzione;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 5 della legge  31  marzo  1979,  n.  92,  in
 relazione  all'art.  1 della legge 7 aprile 1977, n. 102, nella parte
 in cui rinvia in maniera vincolate ad un criterio  di  individuazione
 delle  imprese  beneficiarie  (classificazione  Istat)  non  idoneo a
 garantire la parita' di trattamento a  tutte  le  imprese  esplicanti
 attivita' estrattiva o manifatturiera;
    Sospende  il giudizio fino alla soluzione della detta questione da
 parte   della   Corte   costituzionale   cui   dispone   trasmettersi
 immediatamente agli atti;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei  Ministri,  e
 che sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Catania, addi' 13 marzo 1990
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 90C0693