N. 343 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 febbraio 1990

                                 N. 343
 Ordinanza  emessa  il  16  febbraio  1990 dal pretore di Grosseto nel
 procedimento civile vertente tra Amerighi Amelio  e  l'u.s.l.  n.  28
 Area Grossetana
 Previdenza  e  assistenza  sociale  -  Medici  convenzionati  con  le
 UU.SS.LL. -  Esclusione  delle  quote  di  caro-vita  in  favore  dei
 pensionati che fruiscono dell'indennita' integrativa speciale Mancata
 previsione delle esclusioni di dette quote  per  le  pensioni  aventi
 meccanismi   di   adeguamento  al  costo  della  vita  diversi  dalla
 indennita'  integrativa  speciale  -  Ingiustificata  disparita'   di
 trattamento di situazioni omogenee.
 (D.P.R.  8  giugno  1987,  n. 289, art. 41, lett. f), terzo comma, in
 relazione alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, art. 48).
 (Cost., art. 3).
(GU n.24 del 13-6-1990 )
                               IL PRETORE
    Verbale  di udienza di discussione tenuta in Grosseto il giorno 16
 febbraio 1990 davanti al pretore dott.  Attilio  Celentano  assistito
 dal  cancelliere  sottoscritto nella controversia del lavoro promossa
 dal dott. Amerighi Amelio contro l'u.s.l. n. 28 Area Grossetana.
    Oggetto:  riconoscimento  illegittimita' e illiceita' trattenute e
 restituzione somme.
    Sono presenti i procuratori delle parti;
    Rilevato  che  oggetto  della  controversia e' la spettanza o meno
 delle quote di carovita, a decorrere dal gennaio 1986, al ricorrente,
 medico convenzionato con l'u.s.l. n. 28 Area Grossetana;
      che  si discute tra le parti della interpretazione dell'art. 41,
 lett. f), secondo e terzo comma, dell'"accordo  collettivo  nazionale
 per  la  regolamentazione  dei  rapporti  con  i  medici  di medicina
 generale, ai sensi dell'art. 48 della  legge  23  dicembre  1978,  n.
 833", reso esecutivo con d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289;
      che  l'art.  41,  lett.  f),  dopo  aver disposto al primo comma
 l'attribuzione di quote mensili di carovita ai medici iscritti  negli
 elenchi  della  medicina  generale,  statuisce  al secondo e al terzo
 comma: "le quote di cui al comma precedente non spettano a coloro che
 comunque  e  a qualsiasi titolo usufruiscono di meccanismi automatici
 di adeguamento dei compensi al costo della vita. Le quote di carovita
 spettano   ai   pensionati   che,   in  quanto  tali,  non  fruiscano
 dell'indennita' integrativa speciale";
      che il ricorrente, medico convenzionato con l'u.s.l. convenuta e
 pensionato I.N.P.S. di vecchiaia, non  beneficia  su  detta  pensione
 della indennita' integrativa speciale ma degli aumenti in percentuale
 previsti dall'art. 21 della legge n. 730/1983;
      che,  secondo la sua difesa, egli ha pertanto diritto alle quote
 di caro-vita, sul duplice presupposto che  i  "compensi"  di  cui  al
 secondo  comma  non  comprendono  le  pensioni,  essendo  compenso  e
 pensione due  emolumenti  concettualmente  ben  distinti,  e  che  la
 esclusione  delle  quote di caro-vita nei confronti dei pensionati e'
 prevista solo per coloro che  fruiscano  dell'indennita'  integrativa
 speciale;
      che   la  difesa  dell'u.s.l.  deduce  che  scopo  delle  citate
 disposizioni  e'  quello  di  evitare   duplicita'   di   adeguamenti
 automatici  di  compensi  (ivi  comprese  le pensioni) al costo della
 vita, e che i commi citati vanno razionalmente interpretati nel senso
 che  a  tutti  coloro,  compresi  i  pensionati,  che usufruiscono di
 meccanismi  automatici  di  adeguamento  al  costo  della  vita,  non
 spettano  le quote di caro-vita, che peraltro sono compatibili con la
 percezione di pensioni non automaticamente adeguate  al  costo  della
 vita stessa;
      che,  peraltro,  i  commi  citati,  cosi'  come  formulati,  non
 consentono di aderire alla interpretazione  dell'u.s.l.,  in  quanto,
 pur  potendosi  intendere per "compensi" sia la controprestazione del
 lavoro svolto sia la pensione - che, in qualche modo rappresenta  una
 retribuzione differita - il terzo comma esclude le quote di caro-vita
 solo per  i  pensionati  che  fruiscono  dell'indennita'  integrativa
 speciale  e non pare che, interpretativamente, la dizione "indennita'
 integrativa speciale" possa essere intesa come comprensiva di tutti i
 meccanismi  di  adeguamento  delle  pensioni al costo della vita, ivi
 compreso quello previsto dall'art. 21 della legge n. 730/1983;
      che  cosi'  come  formulati  i  commi  due  e tre della lett. f)
 dell'art. 41 sembrano in contrasto con l'art. 3  della  Costituzione,
 effettuando  un  irrazionale  trattamento  differenziato  tra  medici
 generici convenzionati con le  u.s.l.  che  siano  anche  pensionati,
 escludendo le quote di caro-vita per quei pensionati che precepiscono
 l'indennita' integrativa speciale (quali i  pensionati  del  pubblico
 impiego)  ma consentendo la percezione di tali quote per i pensionati
 che fruiscono di diversi meccanismi di  adeguamento  al  costo  della
 vita  (quali  i pensionati I.N.P.S.), aventi la stessa funzione della
 indennita' integrativa speciale; ritenuto che la questione non appare
 manifestamente  infondata  ed  e' chiaramente rilevante, derivando la
 soluzione della controversia dalla applicazione dei citati commi;
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  41,  lett.  f),  terzo  comma,
 dell'"Accordo   collettivo  nazionale  per  la  regolamentazione  dei
 rapporti con i medici di medicina generale,  ai  sensi  dell'art.  48
 della  legge  23  dicembre 1978, n. 833", reso esecutivo con d.P.R. 8
 giugno 1987, n. 289, nella parte in cui esclude le quote di caro-vita
 solo  in  favore  dei  pensionati  che  non fruiscono dell'indennita'
 integrativa  speciale  e  non  in  favore  di  quei  pensionati   che
 percepiscono pensioni aventi meccanismi di adeguamento al costo della
 vita diversi dall'i.i.s.;
    Ordina  la  trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
    Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  della  Camera  dei
 deputati e del Senato.
                    Il pretore: (firma illeggibile)

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