N. 346 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 dicembre 1989

                                 N. 346
 Ordinanza  emessa  il  15  dicembre  1989  dal  pretore  di Parma nel
 procedimento civile vertente tra Lauria Lucia e l'I.N.A.D.E.L.
 Previdenza   e   assistenza   sociale  -  Dipendenti  enti  locali  -
 Riscattabilita'  ai  fini  dell'indennita'  premio  di  servizio  dei
 periodi   di   studio   universitario   e   dei   corsi  speciali  di
 perfezionamento  purche'  valutabili  ai  fini  del  trattamento   di
 quiescenza  -  Mancata  previsione  della riscattabilita' dei periodi
 relativi ai corsi per il  conseguimento  dei  diplomi  di  infermiera
 professionale  e di ostetrica - Riferimento alle sentenze della Corte
 costituzionale nn. 73/1985, 765 e 1016 del 1988.
 (Legge 8 marzo 1968, n. 152, art. 12).
 (Cost., art. 3).
(GU n.24 del 13-6-1990 )
                               IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza nella causa in materia di
 previdenza ed assistenza obbligatoria, iscritta  al  n.  466/89  r.g.
 controversie  di  lavoro  e  promossa  da  Lauria Lucia, residente in
 Parma, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Luciano
 Petronio,  presso  il  cui  studio  in Parma elegge domicilio come da
 delega a margine del ricorso, attrice contro l'Istituto nazionale  di
 assistenza  dipendenti  enti locali - I.N.A.D.E.L., con sede in Roma,
 in persona del commissario on. ing. N. Querci, rappresentato e difeso
 per  procura  generale  alle  liti,  dall'avv.  M. Ghezzi di Bologna,
 elettivamente domiciliato, ai sensi dell'art. 82 del r.d. 22  gennaio
 1934,  n.  37,  in  Parma,  presso  lo  studio  dell'avv.  P. Savani,
 convenuto.
                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con  ricorso depositato il 21 luglio 1989 Lauria Lucia chiamava in
 giudizio  l'I.N.A.D.E.L.  perche'  sentisse  accertare  esistente  il
 diritto  a riscattare, ai fini dell'indennita' premio di servizio, la
 durata legale dei corsi da essa frequentati per il conseguimento  dei
 diplomi di ostetrica e infermiera professionale.
    Si  costituiva  in  giudicio  l'I.N.A.D.E.L.  chiedendo il rigetto
 della domanda; osservava che  i  corsi  non  erano  ricompensati  fra
 quelli previsti dagli artt. 12 della legge n. 152/68 e 69 del r.d. n.
 680/1938, ne', con riferimento al corso per infermiera professionale,
 poteva  servire il richiamo all'art. 24 della legge n. 1646/1962, che
 attiene al trattamento di quiescenza e non  ai  fini  dell'indennita'
 premio di servizio.
    Comparse  le  parti,  all'odierna  udienza,  il  pretore,  dopo la
 discussione orale della causa, ha ritenuto di rimettere la  questione
 all'esame della Corte costituzionale.
                              M O T I V I
    L'art.  12  della  legge  8  marzo  1969,  n. 152, prevede che "Il
 personale di ruolo e quello non di ruolo possono  ottenere,  ai  fini
 della liquidazione dell'indennita' premio di servizio, il riscatto...
 dei  periodi  di  studio  universitario  e  dei  corsi  speciali   di
 perfezionamento,  purche'  valutabili  ai  fini  del  trattamento  di
 quiescenza...".
    Per la riscattabilita' e' quindi necessaria l'esistenza del doppio
 presupposto;  che  il  corso  sia   universitario   o   speciale   di
 perfezionamento  e  che  il  relativo  periodo  di  durata legale sia
 valutabile ai fini del trattamento di quiescenza.
    Questo  secondo requisito c'e' sicuramente per il periodo di studi
 necessario per il conseguimento sia del diploma di infermiere che  di
 quello  per ostetrica. Per il primo l'art. 24 della legge 22 novembre
 1962, n. 1646, prevede espressamente la posssibilita' di  riscattare,
 ai  fini  del trattamento di quiescenza, il biennio corrispondente al
 corso di studio presso la scuola convitto,  purche'  il  diploma  sia
 stato  prescritto  per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante
 la carriera.
    Per il secondo soccorre la decisione della Corte costituzionale n.
 163 del 29 marzo 1989 che ha dichiarato  incostituzionale  il  citato
 art.  24  nella  parte in cui non prevede la facolta' di riscatto dei
 periodi   corrispondenti   alla   durata   legale   dei   corsi    di
 specializzazione  il  cui  diploma  sia stato richiesto in aggiunta a
 quello  professionale  iniziale,  quale  condizione  necessaria   per
 accedere ad uno dei posti durante la carriera.
    Poiche'  nessuno  dei  due  corsi  e'  di  tipo universitario, per
 l'esistenza del primo requisito si deve  accertare  se  essi  possono
 essere ritenuti "corsi speciali di perfezionamento".
    Secondo  la  ricorrente,  questa  espressione  comprende  non solo
 quelli postuniversitari, ma anche tutti quelli frequentati  da  altre
 categorie   professionali   (non   necessariamente  laureati)  quando
 consistono, da un lato,  in  un  approfondimento  di  una  disciplina
 specifica  nell'ambito  di  un  piu'  ampio  e  generico ventaglio di
 conoscenze richiesto per ricoprire un determinato incarico di  lavoro
 e,  dall'altro,  in  un periodo di apprendimento ulteriore rispetto a
 studi  in  precedenza  fatti  e  conclusi.  Di  questo  tipo  sarebbe
 certamente  il  corso  diretto  ad  ottenere  il diploma di ostetrica
 giacche', per esservi ammessi,  e'  necessario  avere  conseguito  il
 diploma  per l'esercizio della professione di infermiera (art. 13 del
 r.d.l. 15 ottobre 1936 n. 2128, convertito in legge 23 marzo 1957, n.
 921  e modificato dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1957, n. 1952).
    Il  corso  per  conseguire  il  diploma  di  infermiera non e' ne'
 universitario,  ne'  speciale  di  perfezionamento,  ma,  secondo  la
 ricorrente,  l'art.  12  non  e'  di  ostacolo all'accoglimento della
 domanda, giacche' l'indennita' di premio di servizio ha, per pacifica
 interpretazione giurisprudenziale, natura squisitamente previdenziale
 ed assistenziale: se il periodo di studio e' riscattabile ai fini del
 trattamento   di   quiescenza,   lo   deve   essere   anche  ai  fini
 dell'indennita' premio di servizio.
    L'I.N.A.D.E.L.  chiede il rigetto della domanda e sostiene che con
 l'espressione "corsi speciali di perfezionamento" si  fa  riferimento
 solo  a  quelli postuniversitari; l'eventuale riscattabilita' ai fini
 del trattamento di  quiescenza  sarebbe  irrilevante  trattandosi  di
 requisito  ulteriore  rispetto  a quello dell'essere il corso di tipo
 postuniversitario; l'art. 69 del r.d.l. n. 680/1938 non  avrebbe  poi
 portata  ampliativa  dell'art. 12 in quanto si limita ad ammettere il
 riscatto dei periodi di  studio  universitario  e  postuniversitario,
 soltanto se prescritto per la copertura del posto occupato durante la
 carriera.
    Osserva  il  pretore  che  nessuna  delle due domande sembra possa
 essere accolta in base alla legislazione vigente.
    All'espressione "corsi speciali di perfezionamento" non puo' darsi
 l'interpretazione  voluta  dalla  ricorrente  (e   confermata   dalla
 sentenza  n. 637 del 6-27 giugno 1989 del tribunale di Reggio Emilia)
 e che pur risponde al comune  significato  attribuibile  alle  parole
 usate.  L'espressione  sembra  avere  invece  un  preciso significato
 tecnico che e', fatto rilevante dall'I.N.A.D.E.L., quello  attribuito
 dal  d.P.R.  10  marzo  1982, n. 162, sul "Riordinamento delle scuole
 dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi
 di perfezionamento". Per questi ultimi, disciplinati nel capo quarto,
 il secondo comma dell'art. 16 prevede che ad essi possono  iscriversi
 "coloro  che  sono  in  possesso  di  titoli  di  studio  di  livello
 universitario".
    L'art.  12 citato pero' non appare costituzionalmente legittimo in
 relazione  all'art.  3  della  Costituzione;  non  e'  manifestamente
 infondato  il  dubbio  che  esso  crei  ingiustificata  disparita' di
 trattamento fra laureati ed altro personale impiegato in posti per  i
 quali   e'   necessaria   una   particolare  preparazione  specifica,
 conseguibile solo attraverso la frequenza di corsi di studio, e  cio'
 quanto meno per quanto riguarda il diploma per ostetrica.
    Per questo soccorre la stessa identica ratio per la quale e' stato
 consentito il riscatto del periodo di studio universitario e cioe' il
 ritardo con cui i laureati entrano in carriera rispetto ai diplomati;
 al pari dei medici,  anche  le  ostetriche  entrano  in  carriera  in
 ritardo rispetto alle semplici infermiere professionali e per gli uni
 e le altre c'e' la stessa necessita' di riequilibrare le posizioni.
    La  Corte  costituzionale  (sentenze  nn. 765 e 1016 del 22 giugno
 1988 e del 26 ottobre 1988) ha poi "reiteratamente posto  in  rilievo
 che la legislazione specifica in tema di riscatti risulta tendenziale
 a concedere alla preparazione professionale  acquisita  anteriormente
 all'ammissione in servizio ogni migliore considerazione.
    Tutto  cio'  al  precipuo  fine del migliore utilizzo di personale
 particolarmente idoneo e qualificato, altrimenti svantaggiato ai fini
 d'ingresso nella pubblica amministrazione".
    Le affinita' del corso con quelli universitari risultano anche dal
 fatto che secondo quanto dispone il r.d.l. 15 ottobre 1936, n.  2128,
 le  scuole  sono annesse alle cliniche ostetriche-ginecologiche delle
 universita' (art. 1); il direttore della scuola e' il direttore della
 clinica ed il restante personale fa parte del personale universitario
 (art. 10).
    La   norma   impugnata   poi,   non   risponde   al  principio  di
 ragionevolezza e cio' per quanto riguarda entrambi  i  corsi.  Se  e'
 vero,  come  e'  interpretazione pacifica (Corte costituzionale n. 73
 del 20 marzo 1985 e altre sentenze  citate  nella  motivazione),  che
 l'indennita'   premio   di   servizio   ha  natura  previdenziale  ed
 assistenziale ed e' un vero e proprio trattamento  integrativo  della
 pensione,  ponendosi  accanto  a  questa  ed  alle altre indennita' e
 prestazioni nell'ambito del trattamento di quiescenza,  non  si  vede
 perche'  questi corsi, la cui frequenza e' pure indispensabile per la
 copertura del posto occupato, debbano  essere  riscattabili  solo  ai
 fini   del   trattamento   di   quiescenza   e   non  anche  ai  fini
 dell'indennita' premio di servizio.
                                 P Q M
    Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 87/1953;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art.
 12  della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non consente
 che siano  riscattabili  anche  ai  fini  dell'indennita'  premio  di
 servizio  i  periodi  di  relativi  ai corsi per il conseguimento dei
 diplomi di infermiera professionale e di ostetrica;
    Sospende  il giudizio in corso fino alla decisione della questione
 da parte della Corte costituzionale cui ordina  siano  trasmessi  gli
 atti;
    A  cura  della  cancelleria  copia della presente ordinanza dovra'
 essere  notificata  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   e
 comunicata ai Presidente dei due rami del Parlamento.
      Parma, addi' 15 dicembre 1989
                          Il Pretore: FEDERICO

 90C0697