N. 347 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 marzo 1990

                                 N. 347
 Ordinanza  emessa  il  22  marzo  1990  dal  giudice  per le indagini
 preliminari presso il tribunale di Venezia nel procedimento penale  a
 carico di Doria Luigi ed altro
 Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta
 delle parti - Reato commesso prima dell'entrata in vigore del  codice
 - Giudice competente all'epoca dei fatti: tribunale; attuale: pretura
 - Richiesta di sanzioni sostitutive - Non  possibile  applicazione  -
 Ingiustificata disparita' di trattamento per situazioni identiche.
 (C.P.P.  1988, art. 444, in relazione alla legge 24 novembre 1981, n.
 689, art. 53).
 (Cost., art. 3).
(GU n.24 del 13-6-1990 )
                 IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Esaminati  gli  atti  del  procedimento  penale  n. 98/87 a.p.m. a
 carico di Doria Luigi, nato a Chioggia il  15  settembre  1941  e  di
 Vianello  Natalino,  nato  a  Chioggia  il 25 dicembre 1940, imputati
 entrambi del reato di  cui  agli  artt.  110,  610  cpv.,  del  c.p.,
 commesso  il 21 dicembre 1986 in danno di Dall'Oro Sergio ed inoltre,
 il solo Doria, anche del reato di cui all'art. 610 del c.p., commesso
 sempre il 21 dicembre 1986 in danno di Colombo Cinzio;
    Attesa l'eccezione di incostituzionalita' sollevata dal p.m. e dal
 difensore degli imputati nel corso dell'udienza  preliminare  del  21
 febbraio 1990;
    Sciogliendo la riserva;
                             O S S E R V A
    Con  richiesta  del  1ยบ dicembre 1990 il p.m. invocava il rinvio a
 giudizio degli odierni imputati, ai sensi degli artt. 416 e  417  del
 c.p.p., contestando loro i reati di cui agli artt. 110 e 610 del c.p.
 meglio specificati in atti. All'udienza preliminare del  28  febbraio
 1990,  gli  imputati  ed  il p.m. chiedevano l'applicazione, ai sensi
 dell'art. 444 del, c.p.p., della pena di L. 500.000 (per il Vianello)
 e  di  L.  750.000  (per il Doria), quale sanzione sostitutiva di una
 pena  detentiva,  rispettivamente,  di  venti  e  trenta  giorni   di
 reclusione.
    Contemporaneamente,   eccepivano  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 444 citato, ove la norma fosse stata interpretata nel senso
 di escludere la possibilita' di richiedere l'applicazione di sanzioni
 costitutive anche per quei reati che al  momento  della  consumazione
 erano  di  competenza del tribunale, ma che in forza del nuovo codice
 di procedura penale sono ora di competenza del pretore.
    L'eccezione  non  e'  manifestamente  infondata  ed  e' certamente
 rilevante.
    Infatti,  secondo  l'art. 444 del c.p.p. l'imputato ed il pubblico
 ministero possono chiedere al giudice  l'applicazione  anche  di  una
 sanzione   sostitutiva.  E'  pero'  evidente  che  per  stabilire  la
 legittimita' della richiesta occorre verificare, secondo le norme che
 governano  l'istituto,  quando  e se sia possibile irrogare "sanzioni
 sostitutive". E', quindi, agli  artt.  53  e  segg.  della  legge  24
 novembre   1981,   n.   689,  che  bisogna  fare  riferimento  ed  in
 particolare, per gli aspetti che qui  interessano,  all'art.  54  che
 delimita  il  campo  di  operativita'  delle pene sostitutive ai soli
 reati di competenza del pretore, anche se  giudicati  da  un  giudice
 superiore o dal tribunale per i minorenni.
    Tuttavia, mentre secondo l'art. 7 del c.p.p. il delitto previsto e
 punito dall'art. 610 del c.p. (che e' poi il reato per cui si procede
 nel  caso  di specie) appartiene alla competenza del pretore, a norma
 dell'art. 259 d.lgs. n. 271/1989 il nuovo criterio di  competenza  e'
 applicabile soltanto ai reati commessi successivamente all'entrata in
 vigore del nuovo codice di rito.
    Non  e'  qui il caso di contestare la legittimita' e fondatezza di
 tale disposizione, che appare improntata -  correttamente  -  ad  una
 rigorosa  applicazione del principio del giudice naturale canonizzato
 nell'art. 25, primo comma, della Costituzione.
    Eppero',   quantomeno  nella  fase  transitoria  e  con  esclusivo
 riferimento ai procedimenti per i reati commessi  anteriormente  alla
 data del 24 ottobre 1989, non importa se allestiti secondo il vecchio
 o il nuovo rito (alla stregua, di volta in volta, dei criteri di  cui
 agli artt. 241 e 242 del d.lgs. n. 271/1989), la descritta situazione
 normativa comporta una ingiustificata disparita' di  trattamento  per
 situazioni  e  circostanze  uguali  e  quindi  una patente violazione
 dell'art. 3 della Costituzione.
    Invero,  ove delitti ora di competenza del pretore siano consumati
 dopo il 24 ottobre 1989, sara' possibile  e  legittimo  ricorrere  al
 rito speciale di cui all'art. 444 del c.p.p. anche per una delle pene
 sostitutive della legge n. 589/1981, mentre ove uno di  tali  delitti
 sia  stato  consumato  prima  di  quella  data tale ricorso non sara'
 consentito.
    Non   rimane,  allora,  che  rimettere  al  giudizio  della  Corte
 costituzionale  la  valutazione  della   conformita'   al   principio
 dell'art. 3 della Costituzione della disposizione contenuta nell'art.
 444 del c.p.p. nella parte  in  cui  non  consente  di  applicare  le
 sanzioni  sostitutive  di  cui all'art. 59 della legge n. 589/1981 ai
 procedimenti per reati che se commessi dopo l'entrata in  vigore  del
 nuovo codice di procedura penale sarebbero di competenza del pretore,
 mentre in caso contrario  appartengono  ancora  alla  competenza  del
 tribunale.
    Quanto  alla  rilevanza  della  prospettata eccezione nel presente
 procedimento, basta solo rilevare che essa attiene proprio al  merito
 della  richiesta  formulata  dalle  parti  ai sensi dell'art. 444 del
 c.p.p. di cui si contesta la legittimita'.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata l'eccezione di
 legittimita'  costituzionale  per  contrasto  con  l'art.   3   della
 Costituzione dell'art. 444 del c.p.p. nella parte in cui non consente
 di applicare le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53  della  legge
 n. 689/1981 nei procedimenti per reati che se commessi dopo l'entrata
 in vigore del codice di procedura penale sarebbero di competenza  del
 pretore,  mentre,  se commessi prima appartengono alla competenza del
 tribunale;
    Dispone la sospensione del processo nei confronti di Doria Luigi e
 Vianello Natalino;
    Ordina  che  gli  atti siano trasmessi alla Corte costituzionale e
 che  la  presente  ordinanza,  a  mezzo  della   cancelleria,   venga
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata ai
 Presidenti della Camera e del  Senato  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale.
      Venezia, addi' 22 marzo 1990
                          Il giudice: TERMINI

 90C0698