N. 40 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 maggio 1990

                                 N. 40
 Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
 cancelleria il 31 maggio 1990 (della provincia autonoma di Bolzano)
 Zootecnia   -  Legge  statale  recante  "interventi  urgenti  per  la
 zootecnia" - Istituzione di un comitato per la  ristrutturazione  del
 settore   zootecnico   -  Composizione  -  Mancata  previsione  della
 partecipazione delle province e regioni a statuto  speciale  mediante
 propri  rappresentanti  -  Attribuzione  al  comitato  di  competenze
 specifiche  e  dettagliate  esorbitanti  la  semplice   funzione   di
 indirizzo  e  coordinamento  che  lo Stato puo' esercitare in materie
 (come la zootecnia) riservate in  via  esclusiva  alla  provincia  di
 Bolzano.
 (Legge 9 aprile 1990, n. 87, artt. 1, 2, 3, 4 e 5).
 (Statuto  speciale  T.-A.A.,  artt. 8, n. 21, 9, nn. 3 e 8, 16, 69, e
 segg.; titolo sesto come  modificato  ed  integrato  dalla  legge  30
 novembre 1989, n. 386, spec. artt. 5 e 104, primo comma).
(GU n.24 del 13-6-1990 )
    Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona del
 presidente della giunta provinciale, dott.  Luis  Durnwalder,  giusta
 delibera  della  giunta  n.  3058 del 21 maggio 1990, rappresentata e
 difesa - in virtu' di  procura  speciale  rogata  dall'avv.  Giovanni
 Salghetti  Drioli,  vice segretario della giunta e ufficiale rogante,
 del 23 maggio 1990 (rep. n. 15852) - dagli avvocati professori Sergio
 Panunzio  e  Roland  Riz,  e  presso  il  primo di essi elettivamente
 domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 contro  la  Presidenza  del
 Consiglio  dei  Ministri,  in persona del Presidente del Consiglio in
 carica per la dichiarazione di incostituzionalita' degli artt. 1,  2,
 3,  4,  5  ed 8 della legge 9 aprile 1990, n. 87, recante "Interventi
 urgenti per la zootecnia".
                               F A T T O
    1.  -  Lo  statuto  speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31
 agosto 1972, n. 670), attribuisce alla provincia autonoma  ricorrente
 competenze legislative ed amministrative di tipo esclusivo in materia
 di agricoltura e patrimonio zootecnico (artt. 8, n. 21, e  16,  primo
 comma),  nonche'  competenze concorrenti in materia di commercio e di
 incremento della produzione industriale (art. 9, rispettivamente, nn.
 3  e  8).  L'ambito  di tali competenze risulta poi specificato dalle
 relative norme d'attuazione dello Statuto (v. spec. d.P.R.  22  marzo
 1974, n. 279, e d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017).
    La    provincia   ricorrente   ha   ampiamente   esercitato   tali
 attribuzioni, dettando anche un'ampia ed organica disciplina relativa
 alle attivita' produttive e commerciali nel settore zootecnico, ed in
 particolare prevedendo ed attuando una serie di interventi a sostegno
 della  zootecnia  e delle attivita' economiche connesse. In proposito
 va particolarmente ricordata la legge provinciale 11 gennaio 1975, n.
 2  (recante  "Provvedimenti  urgenti  per  la  zootecnia"),  che - in
 attuazione della legge 18 aprile 1974, n. 118 - aveva gia'  da  tempo
 previsto  e  disciplinato,  in  particolare,  un  organico sistema di
 incentivi ed interventi di sostegno finanziario al fine di promuovere
 l'incremento  ed  il  miglioramento  della produzione zootecnica e le
 attivita' economiche connesse.  Come  pure  va  in  particolare  modo
 ricordata  la  legge  provinciale  22  maggio  1980,  n.  12 (recante
 "Istituzione  di  un  fondo  di  rotazione  per  la  zootecnia  e  la
 meccanizzazione agricola"), la quale prevede anch'essa la concessione
 da parte della Provincia di prestiti a  favore  degli  operatori  nel
 settore della zootecnia.
   Il  seguito  del testo del ricorso e' perfettamente uguale a quello
 del ricorso pubblicato in precedenza
 (Reg. ric. n. 39/1990).
 90C0710