N. 351 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 febbraio 1990
N. 351 Ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dal pretore di Vasto nel procedimento penale a carico di Di Martino Filomena Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Preventivo accertamento probatorio della responsabilita' penale - Non necessarieta' - Menomazione della posizione della parte offesa - Limitazione dell'azione civile nel processo penale - Violazione del principio di indipendenza del giudice - Limitazione del potere decisorio dell'organo giudicante in ordine alla determinazione della pena, rimessa invece alla volonta' delle parti - Esercizio di potere giurisdizionale affidato al p.m. e all'imputato - Violazione dell'obbligo di motivare i provvedimenti giurisdizionali. (C.P.P. 1988, art. 444). (Cost., artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111).(GU n.24 del 13-6-1990 )
IL PRETORE Considerato che l'applicazione della pena su richiesta delle parti, contemplata dagli artt. 444 e segg. del c.p.p., nonostante l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita' di cui all'art. 129 del c.p.p., e cioe' di innocenza allo stato degli atti, costituisce pronuncia di comminatoria di pena senza giudizio di colpevolezza, solo equiparata alla sentenza di condanna e fondata esclusivamente sulla richiesta delle parti, e segnatamente sulla richiesta o sul consenso dell'imputato, che non equivalgono a confessione, come si evince dall'assenza di ogni riflesso o efficacia sulla posizione e domande della parte civile ovvero sui giudizi civili o amministrativi; che tale ultimo rilievo si puo' tradurre in una sostanziale menomazione della posizione della parte offesa e limitazione dell'azione civile nel processo penale, da taluni apprezzate in violazione del dettato costituzionale, oltre che ragione di disparita' di trattamento; che, alla segnalata assenza di un giudizio da parte dell'organo giurisdizionale, con l'effetto della comminatoria di pena appunto senza giudizio, si aggiunge, per il completo trasferimento del potere giurisdizionale alle parti, in apparente dispregio dei principi costituzionali, la privazione, sempre per il giudice, anche del potere di determinazione della pena adeguata alla gravita' del reato, a causa del potere attribuito alle parti, secondo moduli di discrezionalita' non controllabili ne' prefissati (peraltro in un sistema penale caratterizzato da previsione di pene edittali assai divaricate tra minimo e massimo), di scelta della pena, che si impone al giudice, cui invece la Costituzione affida, in via esclusiva e incondizionata, al di la' anche della stessa volonta' o confessione dell'imputato, il giudizio e la determinazione della pena; che, pertanto, non appare manifestamente infondata, in relazione agli artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del c.p.p. nella parte in cui priva il giudice del potere giurisdizionale tanto in ordine al giudizio, quanto in ordine alla determinazione della pena; che e' superfluo sottolineare la rilevanza della questione nel processo, nel quale le parti hanno "patteggiato";
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del c.p.p. in riferimento agli artt. 13, 24, 25, 101, 102 e 111 della Costituzione; Dispone la sospensione del giudizio, nonche' la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina, altresi', che copia della presente venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Camere del Parlamento. Vasto, addi' 21 febbraio 1990 Il pretore: (firma illeggibile) 90C0713