N. 353 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 marzo 1990

                                 N. 353
 Ordinanza  emessa  il  29  marzo  1990  dal pretore di Patti, sezione
 distaccata di Naso,  nel  procedimento  penale  a  carico  di  Foraci
 Antonino
 Processo   penale  -  Nuovo  codice  -  Rito  abbreviato  -  Dissenso
 immotivato e vincolante del p.m.  -  Insindacabilita'  da  parte  del
 giudice - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art.  442,
 secondo comma, del  c.p.p.  1988  -  Disparita'  di  trattamento  tra
 imputati  secondo  la  determinazione  del  p.m.  - Sottrazione della
 richiesta di rito speciale alla valutazione del  giudice  Limitazione
 del  potere  decisorio  dell'organo  giudicante non solo in ordine al
 rito, ma anche in relazione alla  misura  della  pena  Decisione  non
 soggetta al controllo di legittimita' della Corte di cassazione.
 (C.P.P. 1988, artt. 438, 439, 440 e 442).
 (Cost., artt. 3, 24, 102 e 111).
(GU n.24 del 13-6-1990 )
                               IL PRETORE
    Ha    pronunciato    la   seguente   ordinanza   sulla   eccezione
 d'incostituzionalita' degli artt. 438, 439, 440 e 442 del c.p.p.,  in
 relazione  agli  artt.  3,  24,  102,  secondo  comma,  e  111  della
 Costituzione, sollevata dall'avv. Granata a seguito della opposizione
 del p.m. d'udienza allo svolgimento del rito abbreviato;
    Sentito il p.m.;
    Ritenuto  che l'eccezione e' rilevante perche' pone in discussione
 l'applicabilita' al caso in oggetto della diminuzione della  pena  di
 cui  all'art.  442,  secondo  comma,  del c.p.p., talche' il presente
 giudizio  non  puo'  proseguire,  ne'  pervenire  a  sentenza   senza
 l'applicazione  delle  norme della cui legittimita' costituzionale si
 discute;
    Ritenuto che l'eccezione non e' manifestamente infondata in quanto
 le norme censurate non dettano i criteri in base  ai  quali  il  p.m.
 debba esprimere consenso o dissenso all'ammissione al rito abbreviato
 e precludono al giudice ogni valutazione  sulla  fondatezza  di  tale
 rifiuto,   cosi'   risolvendosi   in  una  violazione  del  principio
 costituzionale di  legalita'  della  pena  stante  l'incidenza  nella
 determinazione  della  stessa della condotta di una parte processuale
 non sindacabile del giudice;
    Conseguentemente tali norme appaiono in contrasto:
      1)   con   l'art.   3  della  Costituzione,  perche'  consentono
 disparita' di trattamento tra l'imputato per il quale il p.m.  presta
 il  consenso e quello per il quale lo nega; senza che tale disparita'
 sia giustificata da una soggettiva diversita' dei due casi;
      2)  con l'art. 24 e 102 della Costituzione, perche' la richiesta
 dell'imputato viene ad essere sottratta alla valutazione del  giudice
 non essendo prevista la possibilita' di ritenere fondata la richiesta
 del'imputato ed ingiustificato il dissenso del p.m. dopo la  chiusura
 del dibattimento;
      3)  con  l'art.  111 della Costituzione perche' fanno discendere
 dal diniego del p.m. la impossibilita' ad adottare il rito abbreviato
 e di applicare la relativa diminuzione di pena ai sensi dell'art. 442
 del c.p.p., senza che il giudice debba pronunziarsi su  tale  mancata
 applicazione  e  con  la  conseguenza  che tale decisione resta anche
 sottratta al controllo di legittimita' della Corte di cassazione.
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt.  438,  439,  440  e  442  del
 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 102 e 111 della Costituzione;
    Sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte costituzionale;
    Dispone  che la presente ordinanza a cura della cancelleria, venga
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della due Camere del Parlamento.
      Naso, addi' 29 marzo 1990
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 90C0715