N. 361 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 novembre 1989- 23 maggio 1990
N. 361 Ordinanza emessa il 22 novembre 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 maggio 1990) dalla corte di assise di S. Maria Capua Vetere nel procedimento penale a carico di D'Agostino Michelangelo ed altri Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalita' di apertura del dibattimento gia' esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442 del c.p.p. 1988 Disparita' di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti - Compressione del diritto di difesa. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.24 del 13-6-1990 )
LA CORTE DI ASSISE Sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del d.lgs. n. 271/1989 prospettata dai difensori dell'imputato Di Girolamo Carmine; Esaminato il parere del p.m.; R I L E V A L'art. 247 delle norme transitorie del codice di procedura penale - le quali disciplinano i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice, destinati a proseguire con le norme anteriormente vigenti - stabilisce che l'imputato, prima che siano compiute le formalita' di apertura del dibattimento, puo' chiedere, nella forma prevista dall'art. 438 del codice, che il processo sia definito allo stato degli atti a norma dell'art. 442 del codice. Tali disposizioni, che prevedono l'istituto del giudizio abbreviato, individuano i presupposti di tale procedimento speciale, richiesta da parte dell'imputato; consenso espresso da parte del p.m.; provvedimento del giudice che accoglie la richiesta, nel presupposto che la decisione di merito possa essere adottata allo stato degli atti - ed il tempo in cui detti presupposti possono verificarsi. Uno degli effetti piu' rilevanti del giudizio abbreviato e' previsto dall'art. 442 del c.p.p., secondo cui, in caso di condanna, la pena che il giudice determina, tenendo conto di tutte le circostanze, e' diminuita di un terzo e la pena dell'ergastolo e' sostituita con quella della reclusione di anni trenta. Appare evidente che nel giudizio abbreviato si e' creata una commissione tra decisioni processuali e trattamento sanzionatorio dell'imputato responsabile e che le norme suindicate presentano duplice natura, sostanziale e processuale. Secondo il principio fondamentale stabilito dall'art. 2, terzo comma, del codice penale, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono piu' favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunziata sentenza irrevocabile. L'applicazione della disposizione di natura sostanziale contenuta nell'art. 442 del c.p.p. e' preclusa, nel giudizio in corso, in virtu' del disposto del citato art.247 delle disp. trans., atteso che, alla data di entrata in vigore del codice, erano state gia' esaurite le formalita' di apertura del dibattimento e si era dato inizio all'interrogatorio degli imputati, i quali sono venuti a trovarsi nell'impossibilita' di formulare la richiesta di definizione del giudizio allo stato degli atti. La limitazione introdotta dalla norma transitoria - che trova il suo fondamento nell'esigenza che il consenso delle parti al giudizio abbreviato si formi sulla base del materiale probatorio esistente in un determinato momento processuale ed in quella di impedire l'acquisizione di ulteriori elementi nella fase dibattimentale - priva l'imputato della possibilita' di chiedere il giudizio allo stato degli atti, ai sensi degli artt. 438 e segg., e di usufruire, in presenza degli altri presupposti, della riduzione della pena nella misura di un terzo. Tale meccanismo non appare compatibile con i principi costituzionali in tema di uguaglianza e di tutela del diritto di difesa, giacche' crea una ingiustificata disparita' di trattamento tra gli imputati di procedimenti pendenti nella fase del giudizio di primo grado, a seconda che siano state completate o meno le formalita' di apertura del dibattimento. Alla stregua delle argomentazioni che precedono, l'esaminata questione di legittimita' costituzionale deve ritenersi non manifestamente infondata e rilevante ai fini del presente giudizio.
P. Q. M. Visto l'art. 23, secondo capoverso, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 247 del d.lgs. n. 271/1989, per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione e sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. S. Maria Capua Vetere, addi' 22 novembre 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 90C0723