N. 362 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 1990
N. 362 Ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal pretore di Oristano nel procedimento civile vertente tra Pala Maria Ausilia e l'I.N.P.S. Sanita' pubblica - Servizio sanitario nazionale - Contributi sociali di malattia - Commercianti, artigiani e coltivatori diretti - Determinazione di detti contributi in misura fissa in relazione ad un reddito minimo presunto - Mancata previsione della possibilita' di prova contraria del minor reddito - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 431/1987 dichiarativa di illegittimita' costituzionale di norma di analogo contenuto, relativa ai liberi professionisti - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee - Incidenza sui principi di tutela del lavoro e di capacita' contributiva. (D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1). (Cost., artt. 3, 35 e 53).(GU n.25 del 20-6-1990 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente causa di opposizione a ingiunzione proposta da Pala Maria Ausilia, nata il 21 luglio 1939 a Terralba ivi residente, rapp. e difeso dall'avv. T. Frau e S. Carta, opponente, contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., sede provinciale di Oristano, rappresentato e difeso dall'avv. Bonesu, opposto; (Omissis); Ritenuto che si e' proposta eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, nella parte in cui prevede che i contributi sociali di malattia dovuti dai commercianti, artigiani e coltivatori diretti siano determinati in misura fissa, senza possibilita' di prova contraria, in riferimento agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione; Rilevato che la questione e' rilevante per il giudizio di opposizione in corso, poiche' parte del credito azionato dall'I.N.P.S. e' fondato sulla somma suindicata; Ritenuto che la questione proposta non e' manifestamente infondata, non foss'altro perche' basata su argomenti identici a quelli utilizzati dalla sentenza n. 431 del 3 dicembre 1987 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalita' dell'art. 31, n. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte in cui non e' consentita prova contraria del minor reddito effettivo determinato in misura fissa;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, per contrasto con gli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, nella parte in cui si prevede la determinazione dei contributi sociali di malattia in misura fissa senza possibilita' di prova contraria sul reddito effettivo; Dispone la sospensione del giudizio; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge; Sospende l'esecutivita' del ruolo opposto. Il pretore: BONSIGNORE 90C0724