N. 362 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 marzo 1990

                                 N. 362
     Ordinanza emessa il 30 marzo 1990 dal pretore di Oristano nel
    procedimento civile vertente tra Pala Maria Ausilia e l'I.N.P.S.
 Sanita'  pubblica - Servizio sanitario nazionale - Contributi sociali
 di  malattia  -  Commercianti,  artigiani  e  coltivatori  diretti  -
 Determinazione di detti contributi in misura fissa in relazione ad un
 reddito minimo presunto - Mancata previsione  della  possibilita'  di
 prova  contraria  del  minor  reddito  - Richiamo alla sentenza della
 Corte  costituzionale  n.  431/1987  dichiarativa  di  illegittimita'
 costituzionale  di  norma  di  analogo  contenuto, relativa ai liberi
 professionisti  -  Ingiustificata  disparita'   di   trattamento   di
 situazioni  omogenee  - Incidenza sui principi di tutela del lavoro e
 di capacita' contributiva.
 (D.P.R. 8 luglio 1980, n. 538, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 35 e 53).
(GU n.25 del 20-6-1990 )
                               IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  causa  di opposizione a ingiunzione
 proposta da Pala Maria Ausilia, nata il 21 luglio 1939 a Terralba ivi
 residente,  rapp.  e  difeso dall'avv. T. Frau e S. Carta, opponente,
 contro l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., sede
 provinciale  di  Oristano,  rappresentato  e difeso dall'avv. Bonesu,
 opposto;
   (Omissis);
    Ritenuto   che   si   e'   proposta  eccezione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8 luglio 1980,  n.  538,  nella
 parte  in cui prevede che i contributi sociali di malattia dovuti dai
 commercianti, artigiani e coltivatori diretti  siano  determinati  in
 misura  fissa,  senza possibilita' di prova contraria, in riferimento
 agli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione;
    Rilevato  che  la  questione  e'  rilevante  per  il  giudizio  di
 opposizione  in   corso,   poiche'   parte   del   credito   azionato
 dall'I.N.P.S. e' fondato sulla somma suindicata;
    Ritenuto   che   la   questione  proposta  non  e'  manifestamente
 infondata, non foss'altro perche'  basata  su  argomenti  identici  a
 quelli  utilizzati  dalla  sentenza  n. 431 del 3 dicembre 1987 della
 Corte  costituzionale   che   ha   dichiarato   l'incostituzionalita'
 dell'art.  31, n. 10 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella parte
 in cui non e' consentita prova contraria del minor reddito  effettivo
 determinato in misura fissa;
                                P. Q. M.
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 8  luglio  1980,  n.  538,  per
 contrasto con gli artt. 3, 35 e 53 della Costituzione, nella parte in
 cui si prevede la determinazione dei contributi sociali  di  malattia
 in  misura  fissa  senza  possibilita' di prova contraria sul reddito
 effettivo;
    Dispone la sospensione del giudizio;
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
    Sospende l'esecutivita' del ruolo opposto.
                         Il pretore: BONSIGNORE

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