N. 363 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 marzo 1990

                                 N. 363
    Ordinanza emessa il 20 marzo 1990 dal pretore di Lucca, sezione
   distaccata di Viareggio, nel procedimento penale a carico di Sossi
                                 Stelio
 Edilizia  e  urbanistica  -  Reati  edilizi  - Estinzione dell'azione
 penale in caso di demolizione delle opere abusive entro il  6  luglio
 1985  -  Mancata previsione dell'estinzione dell'azione penale per le
 opere abusive demolite dopo tale data  Ingiustificata  disparita'  di
 trattamento   di   situazioni  omogenee  in  base  al  mero  elemento
 temporale.
 (D.L.  23 aprile 1985, n. 146, art. 8-quater, convertito in legge 21
 giugno 1985, n. 298).
 (Cost., art. 3).
(GU n.25 del 20-6-1990 )
                               IL PRETORE
   Ha pronunciato la seguente questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 8-quater del d.-l.  n.  146/1985,  convertito  nella  legge
 298/1985,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22 giugno
 1985, per contrasto con l'art. 3  della  Costituzione  sollevata  nel
 corso  del  procedimento  penale  n. 8313/1988 r.g. a carico di Sossi
 Stelio, nell'udienza del 20 marzo 1990.
    Con  istanza  proposta verbalmente nel corso della odierna udienza
 l'avv.  Renzo  Vecoli,  difensore  di  Sossi  Stelio,  sollevava   la
 questione di costituzionalita' sopra indicata sostenendo che l'art. 8
 citato sarebbe incostituzionale  per  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione,  ossia  per  irragionevole disparita' di trattamento, e
 cio' in quanto tale norma dichiara non perseguibili penalmente coloro
 che abbiano demolito le opere abusive entro il 6 luglio 1985 (data di
 entrata in vigore della legge di conversione) mentre niente  dice  su
 coloro  che  tali  opere  abbiano  demolito, come nel caso di specie,
 posteriormente a tale data, i quali quindi sono soggetti  a  sanzione
 penale nonostante l'eliminazione dell'opera abusivamente costruita.
                            Sulla rilevanza
   L'imputato  e'  accusato  di  aver  costruito nel corso del 1988 un
 immobile senza aver richiesto la prevista concessione (art. 20, lett.
 b),  della  legge  n. 47/1985). Come risulta dagli atti, lo stesso ha
 poi provveduto a demolire l'immobile  per  il  quale,  peraltro,  non
 avrebbe potuto otenere la sanatoria di cui all'art. 13 della legge n.
 47/1985 (vedasi deposizione del teste  Giovannetti).  Poiche'  l'art.
 8-quater  citato  attribuisce efficacia ai fini della non punibilita'
 alle sole ipotesi di demolizioni avvenute prima del  6  luglio  1985,
 l'imputato  dovrebbe  essere  ritenuto  responsabile  del reato a lui
 ascritto, dal momento che l'opera in questione,  sia  per  dimensioni
 che   per   la   sua   suscettibilita'   di  autonoma  utilizzazione,
 difficilmente potrebbe essere qualificata quale pertinenza. A diversa
 conclusione  si  potrebbe  pervenire  se tale articolo fosse ritenuto
 incostituzionale nella parte in cui limita arbitrariamente nel  tempo
 l'efficacia del fatto demolizione. Di qui la rilevanza.
                       Non manifesta infondatezza
    L'unica  logica  giustificazione che questo pretore e' in grado di
 trovare a sostegno della norma di cui all'art.   8-quater  citato  e'
 che la demolizione dell'opera abusiva sembra eliminare alla radice il
 contrasto fra l'opera  e  l'ordinamento  giuridico  e  pertanto  puo'
 apparire  ragionevole  che  il  legislatore  abbia  previsto  la  non
 perseguibilita' di  coloro  che  hanno  demolito  l'opera  abusiva  o
 l'hanno  comunque  eliminata;  non  si  comprende pero', in tal caso,
 quale sia la giustificazione della introduzione del limite  temporale
 di  efficacia  della demolizione, elemento questo per il quale questo
 pretore non e' capace di ravvisare alcuna ragionevole giustificazione
 e  che sembra creare una ingiustificata disparita' di trattamento fra
 coloro  che  per  puro  caso  si   sono   trovati   a   costruire   e
 successivamente a demolire un'opera abusiva prima del 6 luglio 1990 e
 quanti hanno realizzato e demolito un'opera abusiva posteriormente  a
 tale   data.   Di  qui  la  fondatezza  del  dubbio  di  legittimita'
 costituzionale sollevato  (in  senso  analogo  anche  il  pretore  di
 Castelfiorentino  ord.  del  25  febbraio  1987,  nonche'  quello  di
 Sortino, ord. 12 ottobre 1987). La norma indicata, per quanto risulta
 a  questo  pretore, e' gia' stata oggetto di giudizio di legittimita'
 costituzionale deciso con  la  sentenza  n.  369/1988,  promosso  con
 ordinanza  in  data  28 ottobre 1986 del pretore di Bergamo, sotto un
 profilo  tuttavia  diverso  da  quello  prospettato  nella   presente
 ordinanza;
                                P. Q. M.
    Visto  l'art.  23 della legge n. 87/1953, dispone trasmettersi gli
 atti alla Corte costituzionale  e  sospende  il  giudizio.  Manda  la
 cancelleria per gli adempimenti di legge.
      Viareggio, addi' 20 marzo 1990
                         Il pretore: BOSCHERINI

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