N. 370 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 febbraio 1990
N. 370 Ordinanza emessa il 27 febbraio 1990 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico Isoardi Vittorio Processo penale - Procedimento in corso all'entrata in vigore del nuovo codice - Formalita' di apertura del dibattimento gia' esperite - Rito abbreviato - Esclusione - Lamentata omessa previsione di un termine per i procedimenti in fase successiva Conseguente inapplicabilita' della diminuente ex art. 442 del c.p.p. 1988 - Disparita' di trattamento tra imputati secondo lo stato dei rispettivi procedimenti - Violazione del principio del favor rei - Mancato perseguimento dell'intento deflattivo perseguito dal legislatore. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247). (Cost., artt. 3, 25 e 97).(GU n.25 del 20-6-1990 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'eccezione di incostituzionalita' dell'art. 247 delle disposizioni attuative del c.p.p. per violazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di ragionevolezza, sollevata dalla difesa di Isoardi Vittorio; Sentito il p.m. che ha concluso per la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata; O S S E R V A 1. - Sulla rilevanza della questione. Il presente procedimento, instaurato secondo il vecchio c.p.p., ha visto l'apertura del dibattimento il 18 aprile 1989; in data odierna l'imputato ha richiesto l'applicazione del giudiuzio abbreviato ai sensi dell'art. 247 delle disp. att. del c.p.p., sollevando la predetta questione di incostituzionalita' con riferimento al decorso termine di decadenza stabilito nel suddetto articolo. Il p.m. ha prestato il suo consenso quanto alla decidibilita' allo stato degli atti della causa. Il tribunale condivide tale impostazione ritenendo che la causa possa essere decisa allo stato degli atti e pertanto la questione sollevata dalla difesa appare rilevante, posto che la sua risoluzione incide appunto sulla adottabilita' di tale rito. 2. - Sulla non manifesta infondatezza. Nel valutare la fondatezza o meno della questione sollevata appare preliminare analizzare la nutura della norma di cui all'art. 247 con riferimento a quella di cui all'art. 442 del c.p.p.; in particolare appare preliminare stabilire se tali istituti abbiano natura processuale ovvero sostanziale giacche' nel primo caso infondata sarebbe la questione proposta alla luce del principio tempus regit actum che disciplina la successione delle leggi processuali nel tempo. Indubbiamente gli istituti del giudizio abbreviato in via ordinaria e in via transitoria esplicano efficacia squisitamente processuale determinando una modifica del rito applicabile. Peraltro gli effetti ulteriori che tale norma produce sul piano della quantificazione della pena, hanno sicuramente carattere sostanziale. E' pertanto evidente la disparita' di trattamento sostanziale che la norma produce con riferimento alla due categorie di imputati che si trovano rispettivamente nella fase processuale precedente o in quella successiva all'apertura del dibattimento, disparita' di trattamento collegata a circostanza del tutto occasionale e indipendente dalla volonta' dell'imputato, non essendo la fissazione del processo nella disponibilita' del medesimo. Viene in rilievo, fatte tali premesse, la disciplina dettata in tema di successione nel tempo di leggi penali dall'art. 2 del c.p. In proposito si e' sostenuto che il principio di irretroattivita' della legge penale costituzionalmente statuito dall'art. 25, secondo comma, dovrebbe essere necessariamente integrato da quello di cui al citato art. 2 sul principio di applicazione della legge piu' favorevole al reo. Cio' a parere del tribunale appare condivisibile con tanto sotto il profilo della attribuzione di forza costituzionale al principio di cui all'art. 2 del c.p., quanto sotto quello di riconoscimento al medesimo di rilevanza costituzionale, nel senso che una norma che intendesse contravvenire a tale principio dovrebbe rispondere a principi anch'essi di rilevanza costituzionale. Tali diversi principi costituzionali potrebbero individuarsi, per quello che qui interessa, in quelli garantiti dall'art. 97 della Costituzione, sotto il profilo del buon andamento dell'attivita' giudiziaria. E' infatti del tutto ovvio che a tale principio si ispirino le norme di cui agli artt. 247 delle disp. trans. e 442 del c.p.p.:l'effetto deflettivo da loro originato perseguirebbe proprio lo scopo di meglio sfruttare le risorse di persone e mezzi dell'apparato giudiziario. Questo tribunale ritiene che la ratio di questi istituti sia da ravvisare esclusivamente in tale deflattivo; Il legislatore del 1939 ha inteso in realta' perseguire un intento deflattivo di maggiore portata da quello che si ricaverebbe dalla semplice lettura dell'art. 442. Infatti l'aver previsto l'applicabilita' in via transitoria anche degli istituti previsti dall'art. 599 in sede di appello autorizza a ritenere che l'intento di fondo fosse quello di evitare qualunque attivita' dibattimentale anche successiva all'apertura del dibattimento di primo grado, sfruttando a tal fine le procedure abbreviate. Pertanto si appalesa irragionevole la limitazione posta dall'art. 247 delle disp. trans. la' dove non si prevede, per i dibattimenti gia' aperti alla data del 24 ottobre 1989, la possibilita' di chiedere il rito speciale, sia pure eventualmente fissando in un congruo termine. Con cio' si sarebbe evitata la differenza di trattamento fra dibattimenti non ancora aperti e quelli gia' iniziati, tenendo cosi' conto della evidente impossibilita' dell'imputato di richiedere l'applicazione del rito prima dell'entrata in vigore del nuovo codice. Una tale previsione avrebbe pienamente rispettato l'effetto deflattivo che ha informato l'intero sistema del nuovo c.p.p., comprese le norme transitorie allo stesso, evitando la prosecuzione di dibattimenti in ipotesi anche lunghi e complessi e avrebbe inoltre rispettato pienamente il principio, di rilevanza costituzionale, dell'art. 2 del c.p. Pertanto, conclusivamente, questo tribunale ritiene che la disposizione di cui all'art. 247 delle disp. tras., nella sua mancata previsione, per i procedimenti in fase successiva all'apertura del dibattimento, di un termine per chiedere il giudizio abbreviato contrasti con l'art. 3, per ingiustificata disparita' di trattamento, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione. Il giudizio deve pertanto essere sospeso con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Sospende il giudizio in corso; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale sollevata dalla difesa di Isoardi Vittorio dell'art. 247 delle disp. transitorie del c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 25 e 97 della Costituzione nella parte in cui non prevede, per i procedimenti in fase successiva all'apertura del dibattimento di primo grado, un termine per esercitare la facolta' di richiedere il giudizio abbreviato; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e communicati ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Torino, addi' 27 febbraio 1990 Il presidente: ARAGONA 90C0732